Di

Editoriale

Scarica PDF

La pubblicazione di una nuova rivista in tema di ambiente ed energia promossa da giovani ma già affermati studiosi che hanno manifestato interesse per queste tematiche è, per me, motivo di grande soddisfazione. Ho accolto, perciò, volentieri il cortese invito a scrivere l’editoriale del primo numero tracciando un percorso che, in buona parte, ho potuto sperimentare personalmente nel corso degli anni. Riassumendo alcuni essenziali svolgimenti del diritto ambientale e sottolineando gli intrecci costanti delle problematiche ambientali con quelle energetiche non posso ignorare l’esperienza diretta che ho avuto modo di trarre nel corso degli anni d’insegnamento e di ricerca.  

Il percorso di diritto interno e l’azione globale internazionale

In effetti io ebbi ad accostarmi, per la prima volta, alle problematiche giuridiche connesse alla nozione di “ambiente” nella seconda metà degli anni ’70 del Secolo scorso.  Il nostro Paese, in quel tempo, aveva concluso le prime due fasi dello sviluppo: a) quella della ricostruzione avviata all’indomani del secondo conflitto bellico mondiale che aveva sconvolto l’Europa e lasciato immani rovine in tutti i Paesi coinvolti e b) quella con cui si era dato inizio ad un’accelerata fase produttiva connessa all’aumentato benessere collettivo che aveva incrementato i consumi. Proprio alla fine degli anni ’60, soprattutto da parte di circoli culturali piuttosto elitari venivano in essere indagini, riflessioni, proposte che mettevano l’accento sulle conseguenze ambientali dello sviluppo. Il dibattito nazionale teneva conto di considerazioni e studi che erano stati avviati in ambito internazionale. Quel confronto, in larga parte, veniva alimentato da associazioni e circoli interessati ai problemi ambientali e da esponenti di organismi internazionali. Si possono rammentare, al proposito, i dibattiti e i documenti prodotti dal “Club di Roma” e le iniziative avviate dalle Nazioni Unite che trovarono un momento di raccordo e di ampio confronto nella Conferenza Internazionale di Stoccolma del 5-16 giugno 1972, convocata sulla base della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata nel 1968. Quella prima conferenza mondiale approvò una “Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente” in 26 principi mettendo in evidenza la necessità di “proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future”, di preservare “le risorse naturali della Terra ivi comprese l’acqua, la terra, la flora, la fauna e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali”; l’esigenza di ristabilire e migliorare la “capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili”; l’esigenza di tenere conto, nella “pianificazione per lo sviluppo economico”, della biodiversità ai fini della “conservazione della natura”. Rileggendo quei “principi” si può notare che, per quanto siano stati, poi, affinati in occasione dei successivi incontri globali in tema di ambiente (Rio 1992, Johannesburg 2002, Rio 2012), era già stata delineata un’azione globale necessaria per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela di un fondamentale diritto ad un ambiente sano cui corrisponde il dovere di preservare le essenziali condizioni di vita dei popoli della Terra. Le risorse energetiche erano considerate fondamentali per lo sviluppo sostenibile per cui già si poneva in primo piano la questione della ricerca e dell’applicazione di soluzioni alternative all’uso delle sole risorse fossili. I successivi affinamenti hanno offerto svolgimenti, proposto approfondimenti, indicato utili comparazioni, discusso in ordine agli strumenti utili e considerato i possibili limiti senza, peraltro, apportare significative modifiche al quadro generale tracciato in quella prima fase e poi riassunto con l’espressione “sviluppo sostenibile”. 

Quando ebbi a predisporre una relazione da presentare all’incontro promosso a Parigi e Bordeaux nel 1975 dall’Association Capitant avente per tema: “La protection du voisinage et de l’environnement (journées françaises)1” ebbi modo di segnalare i ritardi della legislazione del nostro Paese e l’attitudine della giurisprudenza ad utilizzare gli strumenti tradizionali offerti dai Codici per rispondere a nuove esigenze di tutela ambientale che emergevano, con sempre maggiore consistenza, anche in Italia. Queste esigenze erano state prese in esame in due fondamentali saggi di Massimo Severo Giannini sull’autorevole Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico (1973 e 1975) che delineavamo un primo assetto teorico della materia, ordinando i profili e definendo indirizzi e strumenti. L’interesse che un reputato Maestro dedicava a questa tematica dice molto di più di quanto potrebbero tante ulteriori considerazioni o altri svolgimenti. Mi sembra opportuno ricordare altri due Autori che avevano dedicato attenzione a questi temi, se pure da prospettive diverse: Umberto Pototschnig e la Sua Scuola di Pavia in tema di acque e beni pubblici e Alberto Predieri per gli studi sul paesaggio e l’urbanistica. Non è un caso che si trattasse di studiosi del diritto amministrativo con la propensione a considerare e approfondire gli apporti della giurisprudenza e i rapporti giuridici che derivavano dalle interrelazioni tra Costituzione e potere amministrativo. Furono questi i presupposti teorici per i successivi, ora incontenibili, svolgimenti. Lo stato dell’arte agli inizi degli anni ’90 lo si può rilevare dalla lettura del ponderoso volume di Atti del Convegno di Cagliari dell’aprile 19892 e dalla prima raccolta bibliografica sistematica in tema di diritto dell’ambiente prodotta dall’Istituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla fine degli anni 80 e pubblicata nel 19913. Introducendo questa ponderosa bibliografia ragionata Giorgio Lombardi osservava che “l’ambiente, come già da tempo viene considerato un altro grande valore costituzionale dell’umanità, cioè il principio di eguaglianza, non è più tanto un diritto o il fondamento di diritti, quanto il modo d’essere e la misura dei diritti.”4 In un breve saggio introduttivo dal titolo “Il diritto dell’ambiente”5 ebbi a notare che “la centralità assunta dalla problematica ambientale in tempi recenti” era “testimoniata, per quanto riguarda il diritto, dal riscontro di uno stilema tipico comune in diversi testi costituzionali; dalla intensa produzione normativa di diritto interno ed internazionale; dal crescente e diffuso contenzioso che produceva, in tutti i Paesi, una considerevole giurisprudenza e dai numerosi contributi offerti dalla dottrina”.

La politica ambientale ha posto in evidenza l’esigenza di operare gli adattamenti utili senza alterare le regole di base della natura e senza compromettere il nostro futuro. La resilienza deve essere perseguita nel rispetto rigoroso dei limiti e delle regole che preservano l’equilibrio ambientale e garantiscono la sostenibilità. L’estensione applicativa di quell’indirizzo di politica economica che viene definito come “economia circolare” potrà contribuire a rendere migliore la qualità della nostra vita sul Pianeta assecondando, così, l’idea per la quale noi siamo solo i temporanei gestori di un bene che non ci appartiene e che deve essere rimesso alle future generazioni senza compromettere i fattori essenziali per la conservazione delle specie animali e vegetali e per la vita e la salute delle persone. L’istituzione di un Ministero per la Transizione Ecologica che dovrebbe indicare prospettive di sviluppo che siano conformi ai 17 obiettivi delineati dal programma delle Nazioni Unite noto come “Agenda 2030” e alle iniziative definite dal programma ambiente dell’Unione Europea (con obiettivi che prevedono due termini di raffronto temporali, il 2030 e il 2050) risponde all’esigenza di raccogliere una sfida epocale e di tracciare un indirizzo adeguato allo scopo di conseguire gli ambiziosi propositi che sono definiti in questi programmi. Si tratterebbe di una significativa inversione di rotta che, se confermata dai fatti, potrebbe incidere in modo rilevante sull’impostazione futura delle politiche ambientali e della politica energetica di molti Stati. Per questa ragione una nuova rivista giuridica che intreccia due profili essenziali come quello ambientale e quello energetico mi sembra rispondere perfettamente all’esigenza di basare le decisioni su competenze acclarate e sulla ricerca scientifica.

Il diritto ambientale dell’Unione Europea

Nei primi anni ’80 del Secolo scorso la Comunità Economica Europea aveva già sviluppato un’ampia normativa ambientale che coinvolgeva tutti i settori dell’azione comune per mi sembrò interessante approfondire la ricerca giuridica su questi temi. La normativa ambientale europea, a quel tempo, era già notevole e coinvolgeva molteplici settori dell’azione comune europea. Ancora oggi si può rilevare che l’Unione Europea ha posto in essere una politica ambientale vasta e intensa che interessa tutti i settori dell’ambiente e offre importanti strumenti operativi (dalla VIA alla VAS, dall’Ecolabel all’EMAS per fare soltanto qualche esempio concreto). Il riferimento all’azione ambientale posta in essere dall’Unione Europea è particolarmente interessante anche per il ruolo incisivo che l’Unione ha svolto in occasione delle Conferenze ambientali globali e per l’impegno assunto alla Conferenza di Parigi sul clima nel 2015, un impegno confermato negli altri appuntamenti internazionali, fino ad oggi. Riesce interessante osservare che l’attuale programma della Commissione ha previsto di rafforzare notevolmente la politica ambientale comune con stanziamenti assai significativi, in aderenza agli obiettivi indicati dall’8° programma ambiente che traccia gli indirizzi dell’azione ambientale dell’Unione fino al 2030. La crisi determinata dallo scontro armato tra la Russia e l’Ucraina ha rallentato questa azione ed ora, il disimpegno degli Stati Uniti annunciato dal Presidente Trump e le conseguenti iniziative adottate dal Parlamento Europeo e dalla Commissione in tema di riarmo, potranno determinare, nel breve e nel lungo periodo, effetti decisivi anche per la politica ambientale comune.

Cenni conclusivi

Il conflitto Russia-Ucraina, le crisi in atto in molti Stati africani, il permanente conflitto arabo-istraeliano, le sempre più evidenti divergenze d’indirizzo politico in tema di ambiente che la nuova leadership politica statunitense manifesta apertamente, sembrano aver mutato profondamente il quadro delle politiche ambientali e delle politiche energetiche e richiedono alle nuove generazioni di studiosi di seguire, con competenza ed acume, lo svolgersi dei fatti per trarne gli insegnamenti opportuni sine irae ac studio.  Anche per queste ragioni un’arena utile per il confronto scientifico messa a disposizione della comunità scientifica dai promotori di questa rivista può rivelarsi molto efficace. Lo studio critico dell’esperienza europea, ponendo attenzione rivolta alle politiche avviate, agli impegni assunti, alle normative poste in essere e considerando i non pochi limiti che già sono stati messi in evidenza dalla dottrina, può risultare utile per segnalare l’urgenza di un approccio scientifico ai temi dell’ambiente e dell’energia differenziato in relazione alle distinte aree continentali, laddove l’integrazione delle politiche e la concreta risposta delle istituzioni potrebbero forse essere maggiormente efficaci rispetto alla globalizzazione con cui si confrontavano i precedenti programmi. Dispiace dover constatare che, ancora oggi, le Nazioni Unite, pur svolgendo un ruolo rilevante e sostenendo molte iniziative in campo ambientale (merita attenzione il piano di azione tracciato dall’Agenda 2030, sottoscritta dai governi di 193 Paesi membri il 23 settembre 2015 dove sono indicati diciassette importanti obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile) non hanno mai costituito un organismo permanente dotato delle competenze necessarie per svolgere un ruolo globale d’impulso e di coordinamento in tema di ambiente, energia e sviluppo, così come riesce a tutt’oggi carente, per questi profili, la giurisdizione internazionale.

  1. La relazione “Rapport Interdisciplinaire” è pubblicata nel volume degli Atti, La protection  du voisinage et de l’environnement, Tome XXVII, Dalloz, Paris 1976, pagg. 439 e sgg. ↩︎
  2. Si v.  gli Atti pubblicati a cura di Costantino MURGIA, L’ambiente e la sua protezione, Giuffrè, Milano 1991. ↩︎
  3. B. INGHIRAMI, L. PARENTI, A. RAFFAELE, M. RAGONA, L. SERROTTI, P. SPINOSA, Bibliografia Giuridica dell’Ambiente. Rassegna ragionata di volumi e articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990, CNR, Roma 1991. Il testo era anche informatizzato e la banca dati offriva un quadro imponente della dottrina giuridica recensendo quasi duemila lavori. ↩︎
  4. G. LOMBARDI, Prefazione, in Bibliografia Giuridica dell’Ambiente, cit:, pag.  VIII. ↩︎
  5. G. CORDINI, Il diritto dell’ambiente, Bibliografia, cit, pagg. XI e sgg. ↩︎