La valutazione di impatto ambientale delle procedure energetiche quale strumento di mediazione dei conflitti
Abstract
L’articolo analizza il ruolo della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come strumento di mediazione nei conflitti derivanti dallo sviluppo di progetti energetici da fonti rinnovabili. Attraverso l’esame di pronunce giurisprudenziali, evoluzioni normative e prassi amministrative, si evidenzia come la VIA non sia solo un passaggio procedurale, ma un meccanismo di composizione di interessi ambientali, paesaggistici, socio-economici e climatici. Si dimostra come tale procedura contribuisca alla pianificazione sostenibile, alla riduzione del contenzioso e all’aumento dell’accettazione sociale, fungendo da “stanza di compensazione” capace di bilanciare innovazione e tutela del territorio.
Parole chiave
- Valutazione di Impatto Ambientale
- (VIA)
- Transizione energetica
- Fonti rinnovabili
- Mediazione dei conflitti
- Pianificazione territoriale
1. La dimensione conflittuale della transizione energetica
La giornata di studi dove trova spazio questa breve riflessione grazie al prof. Luigi Maria Pepe e al Consigliere Gianpiero Paolo Cirillo, offre l’occasione per tracciare un punto rispetto all’evoluzione del processo e della funzione della valutazione d’impatto ambientale che si è registrata nell’ultimo quinquennio.
Il tema della transizione ecologica, ed in particolare energetica, sotto il profilo della valutazione dell’impatto ambientale, talvolta è stato affrontato con il pregiudizio, il bias, che questo procedimento costituisca un ulteriore fardello burocratico che ne rallenta il percorso, anziché favorire e accompagnare il paese verso orizzonti non solo di sostenibilità, ma di sovranità energetica e di maggiore competitività.
È, questo, uno storytelling che fortunatamente ha trovato scarso credito, alla luce dell’evidenza della fondamentale funzione rivestita da questa procedura di derivazione unionale, e quindi sostanzialmente ineludibile, che consiste nell’analisi precoce – ad una scala per così dire “glocale” – delle plurime visioni, spesso conflittuali, che i procedimenti autorizzativi energetici generano.
Libertà economica d’impresa, da un lato, sul versante privato, e overruling public interest1 dall’altro si scontrano infatti con gli interessi, sempre di matrice privatistica, di natura dominicale dei proprietari dei terreni su cui i procedimenti autorizzativi delle FER incidono con procedure espropriative che conseguono alla pubblica utilità dei progetti. Il quadro si complica poi perché l’arena decisionale è affollata da una forte presenza degli enti pubblici locali, spesso ostili a iniziative che sanno di estrattivismo energetico, e che vengono comunque percepite come forme di neocolonialismo: un asservimento delle terre del sud, ricche di sole e vento, a favore delle imprese energivore del nord.
In questo dibattito, in cui altri autori si sono cimentati anche su questioni speculative di teoria generale del diritto, come quelle che attengono alla proprietà di queste impalpabili risorse naturali, alla “colonna d’aria” e via dicendo, sicuramente è però l’aspetto tellurico, quello legato alla trasformazione del suolo e del paesaggio, ad aver dato vita ai maggiori conflitti e contenziosi: energy commons contro landscape commons.
E ancora, è proprio il valore paesaggistico ad aver determinato uno scontro titanico, proprio nella procedura di valutazione di impatto ambientale, che apre le danze del percorso autorizzativo, tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che fa proprie le valutazioni delle Commissioni VIA VAS e PNRR-PNIEC spesso favorevoli alle istanze FER, e Ministero della Cultura, che in questa sede si esprime invece per lo più in senso negativo.
Sono però davvero molteplici i livelli in cui si registra una competizione tra più progetti – anche appartenenti a tipologie alquanto differenti tra loro – che si contendono questo bene scarso che è il territorio; sempre più frequentemente accade infatti che le valutazioni ambientali debbano prendere in considerazione più iniziative che insistono sul medesimo areale, sulla stessa mattonella, eolici vs. eolici, eolici vs. fotovoltaici, ma anche infrastrutture tradizionali vs energetiche; dinamiche che non hanno a che fare con la valutazione del cumulo, ma con la diversa problematica della sovrapposizione progettuale, la cui aumentata ricorrenza può essere colta anche attraverso il dato dell’aumento dei relativi contenziosi.2
Queste tensioni non possono non stupire in un paese in cui il dibattito pubblico – dopo le riforme che hanno interessato l’istituto – è relegato a poche grandi infrastrutture e non riguarda comunque le FER, ed in cui si registra parallelamente una crescente disaffezione per i processi partecipativi diretti, vedasi anche l’ultima consultazione referendaria.
Il problema dell’accettazione sociale e della mediazione del conflitto di interessi tra chi vuole produrre le rinnovabili e il variegato “resto del mondo” richiede quindi un meccanismo partecipato ma gestito da una regia istituzionale, che sia in grado di mettere insieme questi attori al tavolo, di prestare ascolto e ricevere indicazioni su quale è, nel caso specifico la migliore localizzazione, la migliore organizzazione della singola progettualità che sia il fotovoltaico, l’eolico, l’impianto di biogas o l’impianto nucleare.3
La procedura di VIA diviene quindi un modulo di composizione dei conflitti ambientali4 che si generano intorno a risorse scarse, una (i)stanza di compensazione; di più, assurge a strumento di giustizia distributiva che deve farsi carico di istanze ambientali e paesaggistiche, ma anche socio-economiche nonché climatiche e quindi, in ultima analisi, proprie della dimensione one health, in una logica inclusiva qual è propria, ad esempio del recente Piano sociale per il clima, attualmente aperto alla consultazione pubblica.5
2. Il formante giurisprudenziale della VIA
L’istituto della valutazione di impatto ambientale è stato particolarmente vivificato, nell’ultimo quinquennio, da una fitta produzione giurisprudenziale, che animata dalla preoccupazione di assicurare effettività al sindacato giurisdizionale, tende sempre più a muoversi nel solco della interessenjurisprudenz e a farsi protagonista del giusto procedimento ambientale, attraverso il remand o l’effetto conformativo delle proprie pronunce.
Queste retroagiscono, per un verso, sull’operato delle amministrazioni, per altro verso divengono freschi criteri orientativi (grazie anche all’accelerazione dei tempi della giustizia amministrativa) dotati di particolare attendibilità per gli operatori del settore.6
Uniformando prassi amministrative e condotte dei proponenti, questo formante giurisprudenziale ha così costruito una vera e propria vulgata, un linguaggio comune delle procedure FER, proprio come le Linee Guida settoriali, ma dotate di maggiore stabilità, perché queste ultime, al pari delle disposizioni che ne fissano i contenuti, sono sovente oggetto di impugnazione, con esiti alterni.7
Ci pare quindi utile delineare, sia pur sinteticamente, i principali filoni e tematiche con cui i giudici amministrativi si sono confrontati, da cui emerge un’accentuazione del ruolo assunto dalla VIA nella mediazione dei conflitti ambientali.
2.1. Integrazione sistemica e bilanciamento
La pronuncia più significativa e nota è sicuramente quella resa dal Consiglio di Stato 8167/2022, che – sulla scia della celebre pronuncia della Corte Costituzionale, sent. 85/2014 – ribadisce la necessità di un bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, che non possono assumere valenza di diritti tiranni ed assoluti, specie quando si tratta di valori assegnati alla tutela di diverse amministrazioni.8 Un siffatto bilanciamento deve essere funzionale ad un’integrazione sistemica ma in continua evoluzione, come richiede la complessità attuale. Ebbene, la prima sede in cui detta ponderazione viene svolta è proprio la VIA, che sta all’apice della catena del permitting ambientale.
2.2. Efficienza, fiducia e leale collaborazione
Questi tre canoni, applicabili al rapporto tra privati e PA – portati dall’art. 97 Cost., dall’art. 1 della L. n. 241/90 ed ulteriormente scolpiti dal nuovo codice dei contratti, che ha fatto tesoro proprio dell’evoluzione giurisprudenziale – sono alla base anche di una rinnovata vestizione della VIA, cui si assiste nelle pronunce rese sui procedimenti FER.
È così che si registrano sentenze che ora impongono agli enti la riedizione dell’iter per la rivalutazione di apporti qualificati od omessi o recepiti acriticamente a beneficio di decisioni più mature (Consiglio di Stato, 788/2022), ora al contrario censurano comportamenti di scarsa collaborazione e impulso da parte dei privati (CGRS 197/2022)9, e ancora, allo stesso filone si ascrivono sentenze che restringono la discrezionalità amministrativa ove le valutazioni ambientali si basino su criteri semiquantitativi a punteggio, suscettibili di determinare un affidamento dei privati sul relativo esito (TAR Milano, 2895/2021).10
E ancora, a fianco di pronunce che impongono, anche dopo l’abrogazione del preavviso di rigetto nelle valutazioni ambientali,11 una sorta di soccorso istruttorio prescrivendo che anche in caso di molteplici lacune si debba nondimeno concedere al proponente di presentare integrazioni (TAR Puglia, 159/2024), vi sono però arresti che escludono – nei procedimenti di verifica di assoggettabilità – che l’autorità competente debba attendere plurime integrazioni prima di decidere negativamente: ciò in quanto il senso delle valutazioni ambientali non è certo quello di coadiuvare il privato, a mo’ di tutorato, nella costruzione per successivi tentativi di uno studio ambientale adeguato (TAR Lazio, 13056/2024).
2.3. Contraddittorio e termini
Un altro aspetto degno di nota è la particolare attenzione che i giudici riservano al rispetto di un ampio contraddittorio, ciò che da un lato apre nuovi spazi di interlocuzione tra PA e proponente non sono codificati dal d.lgs. 152/2006, dall’altro incidono però necessariamente sulle tempistiche delle valutazioni ambientali.
Quanto al confronto, ad esempio, nell’ambito della proroga della VIA di cui all’art. 25, comma 5, T.U.A. è stato deciso che se spetta al proponente predisporre una relazione sull’invarianza delle condizioni ambientali e programmatiche di riferimento del progetto, resta invece in capo all’autorità competente l’onere di dimostrare compiutamente la sussistenza di aspetti di mutamento, di introdurli nel procedimento e di valutarli nel contraddittorio con il privato (TAR Lazio, 11075/2023) ove essi possano sfociare nella decisione sfavorevole di ripetizione o rinnovo dell’iter.
Beninteso, non si tratta di indulgenza, né di incentivare decisioni al ribasso nella preservazione di standard di tutela informati a prevenzione e precauzione, ma di ponderazione nella valutazione di progetti, specie energetici, che possono dare un grande contributo alla protezione dell’ambientale, e dunque esigono che nessuno sforzo sia sprecato: il principio di economicità dell’azione amministrativa e della progettualità del privato, che convergono verso un interesse generale comune e primario.
Ancora più significativo è l’approccio riservato alle integrazioni del proponente: la giurisprudenza ha avvallato in più occasioni la prassi delle integrazioni volontarie, ed ha sempre più spesso imposto di passare per la richiesta di integrazioni anche ove l’amministrazione aveva riscontrato lacune documentali importanti nella valutazione di incidenza (TAR Lazio, 19798/2024), che affianca la VIA e che si caratterizza per un maggior rigore: “l’adozione del parere negativo il giorno antecedente alla prima riunione della conferenza dei servizi, seguita dall’immediata e anticipata conclusione dei lavori della conferenza medesima con adesione acritica alle relative conclusioni, manifestano, invece, un’aprioristica chiusura ad ogni ipotesi di confronto procedimentale, laddove il quadro istruttorio avrebbe senz’altro potuto essere meglio definito senza pregiudizio per la già definita programmazione dei lavori della conferenza e assicurando il rispetto dei termini di legge”.12
Questo favore per la partecipazione e dunque la piena emersione del significante dei portatori di interessi si ritrova altresì nelle decisioni relative alle tempistiche dell’iter, ove la giurisprudenza ha di recente messo in discussione la perentorietà dei termini disposta dall’art. 25, comma 7, T.U.A., e confermata dal Consiglio di Stato in più arresti (cfr. 3465/2025): ciò in particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare osservazioni, con il conseguente dovere dell’autorità competente di prenderle in considerazione ove pervengano anche dopo i termini dell’art. 19, comma 4, T.U.A. – si trattava di un’assoggettabilità – e quindi sino alla decisione, anche perché “il superamento dei termini endoprocedimentali non priva affatto l’amministrazione del dovere di provvedere o di svolgere gli adempimenti previsti per legge” (TAR Puglia, 619/2025).
Da ultimo si segnala come i giudici – aditi in sede di silenzio inadempimento – si siano spinti a dettare tempistiche dell’iter di VIA diverse sia da quelle indicate dalla norma di riferimento (per le procedure PNRR-PNIEC ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A. trenta giorni dopo la conclusione delle consultazioni, più trenta) sia da quelle, dimezzate, previste per il ritardo dalla normativa sul procedimento amministrativo in tema di esercizio dei poteri sostitutivi: di recente infatti TAR Puglia, con sentenza 958/2025, ha ritenuto congruo “assegnare (in considerazione di quanto rappresentato dal Ministero…in ordine alle difficoltà operative nella gestione dell’elevato numero di pratiche di VIA di che trattasi) il termine complessivo di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.”
Tale dilatazione o, se vogliamo, questa visione elastica dei termini, funzionale a rendere più efficace il contraddittorio e la composizione degli interessi in gioco, nella lente del primato della transizione energetica, risponde a una visione di giustizia sostanziale che tempera, fors’anche, un’eccessiva compressione legislativa dei termini per la conclusione di procedimenti particolarmente complessi, non propriamente in linea con il criterio unionale della proporzionalità, sebbene certamente con le esigenze di accelerazione del settore energetico.
2.4. Aspetti programmatici e pianificatori
Una delle ragioni dei conflitti ambientali che i progetti di FER spesso sollevano è legato ad una scarsa attitudine della pianificazione esistente a farsi carico della programmazione e della localizzazione, ma soprattutto della compatibilizzazione degli impianti con il contesto di riferimento.
Questo vale specie per i piani paesaggistici e territoriali, che i giudici infatti hanno in più occasioni dichiarato obsoleti e insuscettibili di venir presi in considerazione quando utilizzati per contrastare progetti energetici sulla scorta di divieti di realizzazione di altre tipologie di infrastrutture. Così, per la nuova categoria dell’agrivoltaico, TAR Puglia 1750/2022: “gli è – semplicemente – che il PPTR costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015)”. In senso radicalmente opposto, però, TAR Puglia 200/2023.
Ora, il Consiglio di Stato, nella sentenza 8029/2023, componendo siffatto conflitto tra i diversi orientamenti, ha concluso che nel caso in esame non si verte in ipotesi di disapplicazione del piano paesaggistico territoriale, ma di valorizzazione delle predette fonti di regolazione, da interpretare in maniera conforme alle direttive euro-unitarie.
Si tratta, ancora una volta, di una mediazione che muove i primi passi proprio nella sede della valutazione di impatto ambientale, dove il quadro programmatico viene analizzato quale scenario dell’analisi degli effetti e dei benefici dei progetti, in una valutazione comparativa che opera un bilanciamento tra valori non sempre allineati quanto a regolazione, sia per contenuti che per attualità.
Per altro verso, invero, ove gli strumenti programmatici e di pianificazione siano invece adeguati ed aggiornati, il giudizio di compatibilità ambientale ne esce fortemente condizionato: va infatti ricordato che la prima garanzia di accettazione territoriale degli impianti – oltre che la snellezza delle relative procedure, a partire dalla PAS – si fonda proprio sulla coerenza del progetto con le destinazioni urbanistiche dell’area coinvolta. Ecco allora che la giurisprudenza, proprio in relazione a queste zonizzazioni puntuali, che metabolizzano e cristallizzano il genius loci facendone patrimonio tradizionale delle comunità locali, ne ribadisce l’essenzialità, negando che un errore sulla destinazione possa essere irrilevante; al contrario, esso dà luogo ad “un profilo di travisamento dei fatti, costituente uno dei presupposti dell’esercizio del potere, di tale macroscopicità ed evidenza da risultare idoneo a falsare i momenti di ponderazione e scelta insiti nell’esercizio della discrezionalità amministrativa sottostante al giudizio favorevole di compatibilità ambientale.” Così, Consiglio di Stato, 3795/2025.13
2.5. Impatti cumulativi
Da ultimo, altro marker accentuato della condivisione del ruolo di mediazione dei conflitti ambientali esercitato dalle valutazioni ambientali, si rinviene nell’analisi e nelle soluzioni che la giurisprudenza offre al problema degli impatti cumulativi.
Per nulla completamente risolto dal D.M. 2015, per alcune pronunce il cumulo tra più impianti andrebbe considerato con riferimento alle sole iniziative in corso, non potendo la realizzazione di progetti FER essere impedita dalla presenza di installazioni preesistenti (TAR Puglia, 11/2025); per altre invece (Consiglio di Stato, 2932/2024) la disamina del cumulo non riguarderebbe i progetti in corso, ma quelli autorizzati, che sarebbero i soli di cui il proponente deve tener conto nella sua analisi degli impatti del progetto che sottopone a VIA.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (ordinanza 145/2024), come sempre articolato e acuto commentatore uso a discernere la complessità del reale, offre invece una diversa soluzione: afferma come altro sia il cumulo che il proponente deve analizzare, limitato dalla norma ai progetti autorizzati perché sono gli unici di cui lo stesso possa avere contezza. Altro è il cumulo invece di cui può e deve conoscere l’autorità competente, legittimamente connotato da una più vasta estensione temporale e spaziale, perché è funzionale a selezionare la migliore delle istanze possibili, e a risolvere situazioni di incompatibilità ambientale attraverso decisioni di diniego; oppure, come ben chiarisce Consiglio di Stato 5877/2021 anche attraverso le mitigazioni. Affrontare il cumulo, si legge spesso, è mitigare, quindi ancora una volta mediare.
L’esercizio di questo ruolo di mediazione avviene per lo più attraverso un sapiente uso delle condizioni ambientali, che, come stabilisce il riformato art. 25 comma 4 del TUA, non sono solo mitigative e compensative (lett. b), ma si estendono anche a dettare (lett. a) le modalità di “realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti” e persino (lett. a bis) “le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto”.
Quale migliore esempio di mediazione, questo, di intervento sugli aspetti progettuali, spinto sino ad una vera e propria “progettazione condivisa” dalla P.A.?
Si realizza così, a ben vedere, un modulo collaborativo parallelo alla più nota “amministrazione condivisa” cara alla più recente dottrina,14 di cui comunque v’è un eco anche nelle valutazioni ambientali, nell’ambito della previsione dell’art. 9, comma 3, TUA.
Stabilisce infatti la disposizione, peraltro poco applicata, che “nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, l’autorità competente può concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti”.
La ricchezza della condizionalità dei pareri di valutazione ambientale si rivela dunque la maggiore estrinsecazione della responsabilizzazione della PA nell’assunzione di un ruolo di mediazione e di sistematizzazione delle tutele, destinato a informare gli altri passaggi del permitting a valle, in ragione del principio di integrazione di cui all’art. 26 TUA.
Le condizioni dei giudizi di compatibilità ambientale vanno infatti richiamate e trascinate fedelmente negli atti autorizzativi, allo scopo e con l’effetto di dar luogo a specifiche procedure di verifiche di ottemperanza, in cui l’autorità competente controlla il loro adempimento, sulla base delle osservazioni pervenute dal pubblico. Si realizza quindi una logica di circolarità e contraddittorio che rafforza ancora una volta l’istituto nella dimensione adattiva.
Nell’era della complessità o della società della fatica, di cui parla Byung-Chul Han, il compito delle istituzioni e dei cittadini è reso arduo proprio dalla complessità delle decisioni; uscirne significa però non pensare necessariamente che complessità sia complicazione, ma accettare nuove forme di mediazione funzionali a far crescere l’autonomia e la disintermediazione nella partecipazione ai procedimenti decisionali, anche ambientali.15
3. L’evoluzione normativa e delle prassi amministrative
Le ultime e ben accette riforme normative, specie il D.L. 153/2024 convertito in L. 191/2024, c.d. Decreto Ambiente, e il D. lgs. 190/2024 hanno dato prova di voler seguire gli insegnamenti dei giudici, un po’ com’è accaduto nella redazione del nuovo codice dei contratti, e in ultima analisi le prassi organizzative16 validate dagli orientamenti prevalenti.
È così che hanno preso forma la regolamentazione della richiesta di integrazioni, la fissazione della durata quinquennale dello screening, la disciplina della proroga nella verifica di assoggettabilità a VIA; e ancora, un migliore affinamento della proroga e la codificazione della proroga condizionata; infine, la sistematizzazione dei procedimenti FER.
In proposito il testo unico, sebbene a breve sarà oggetto di aggiustamenti grazie anche alla call per le osservazioni e i suggerimenti aperta al pubblico, specializzato e non, ha veramente messo a fuoco e definito i contorni degli scenari e degli iter in cui, dove applicabili, le valutazioni ambientali contribuiranno, caso per caso, alla decisione consapevole e partecipata dei conflitti ambientali, con una cassetta degli attrezzi davvero ben fornita ed arricchita da fonti esonormative.
Alla luce di queste riflessioni si può allora tentare di rispondere alla domanda che ha aperto la giornata di studi in cui si inserisce questo contributo, ovvero come riuscire ad assicurare la coesione tra l’innovazione e la tradizione, ovvero tra le aspettative del territorio e continuare a vivere come abbiamo sempre fatto.
A tal fine dobbiamo confrontarci inevitabilmente con il foreverismo di Grafton Turner, cioè con l’attitudine che abbiamo di pensare di vivere sempre nel passato, con il terrore dei cambiamenti futuri,17 in una dinamica di path dependence.18
Questo timore si può vincere solo attraverso la costruzione del cambiamento mediante processi di formazione di nuove regole, di un nuovo patto sociale, che però esige che si discuta di cose tangibili, con tutti gli attori al tavolo, nella consapevolezza da un lato dell’influenza di habits, dall’altro con una buona dose di fiducia nella possibilità di un’evoluzione istituzionale informata alla exaptation.
Ecco perché la valutazione di impatto ambientale non è un passaggio che possa essere cancellato sic et simpliciter per esigenze di semplificazione, perché oggi spesso è quella stanza di compensazione degli interessi che assicura un percorso di regolazione del caso concreto, e che dà vita a quella stabilità complessiva e a quegli equilibri che sono condizioni essenziali della teoria del cambiamento.
- Si veda F.Eroico, Energie rinnovabili e presunzione di interesse pubblico prevalente: prime riflessioni a margine del regolamento (UE) 2577/2022, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1, 2024, 55-83. ↩︎
- Emblematica, a tal fine, l’efficace descrizione che il Consiglio di Stato nella pronuncia 584/2021 opera della variegata classificazione della platea degli attori del procedimento: “sia la potestà amministrativa che la posizione giuridica soggettiva dell’amministrato possono comporsi in modo differente. Ciò ha condotto a elencare all’interno della stessa nozione di interesse legittimo, distinte classificazioni, così enucleate: a) interessi legittimi oppositivi (in senso stretto), spettanti ai diretti destinatari di un potere ablatorio; b) interessi legittimi pretensivi (in senso stretto), spettanti ai diretti destinatari di un potere ampliativo; c) interessi legittimi rivali, in capo ai partecipanti ad una procedura selettiva di natura concorsuale o competitiva; d) interessi legittimi ostili, configurabili in capo a coloro che sono terzi rispetto all’esercizio (pregiudizievole nei loro confronti) di un potere ampliativo; e) interessi legittimi alla legalità, da riconoscere in capo ai terzi pregiudicati dall’esercizio di un potere ad efficacia plurisoggettiva (o, se si preferisce, plurioffensiva); f) interessi legittimi dipendenti, intestati in capo a chi si trova in un rapporto di « dipendenza » con il titolare di uno dei precedenti tipi di interessi legittimi. L’esemplificazione di una pluralità di figure di interesse legittimo evidenzia la presenza di un diverso atteggiarsi della potestà pubblica, che a sua volta impone la presenza di regole sostanziali differenti nel delineare facoltà e obblighi dell’amministrazione e dell’amministrato.” Nel procedimento ambientale si ritrovano tutte queste categorie, che si affiancano anche ai diritti soggettivi alla salute o alla proprietà, ad esempio. ↩︎
- La psicologia sociale sta indagando questi temi; per uno studio recente, cfr. M.Maretti, S.Di Zio, C. Salvatori, Transizione energetica e accettabilità delle fonti alternative ai fossil, in M.Maretti (a cura di), Energia e mutamento sociale, FrancoAngeli, Milano 2024, 68-85. ↩︎
- Nella scorsa legislatura questo aspetto era stato peraltro colto dal disegno di legge DDL S. 1630 – Introduzione nell’ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile – promosso dalla Senatrice Gallone, a cui AIGA e la scrivente avevano offerto un contributo giuridico-scientifico, sulla scorta delle esperienze fertili condivise con la Camera Arbitrale di Milano. ↩︎
- Il Piano sociale per il clima è lo strumento previsto dal Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023 per delineare le misure e gli investimenti necessari per mitigare gli impatti economici derivanti dall’adozione del nuovo schema ETS2sui soggetti vulnerabili, identificati nelle famiglie e nelle micro-imprese (https://www.mase.gov.it/portale/-/consultazione-pubblica-sul-piano-sociale-per-il-clima-psc-). ↩︎
- Interessante l’analisi di M.Sironi, La natura della Valutazione di Impatto Ambientale tra tecnica e discrezionalità: spunti per un superamento del self-restraint del giudice amministrativo in materia, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2024 (2), 661-685. ↩︎
- Si veda da ultimo la sentenza 9155/2025 del TAR Lazio che ha annullato l’art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 21 giugno 2024, ritenendolo illegittimo nella parte in cui attribuisce alle regioni la facoltà di individuare una fascia di rispetto del perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 Km, senza prevedere una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti in corso e nella parte in cui non ha fornito alle regioni un contesto unitario di principi e criteri per l’esercizio delle loro attribuzioni, con conseguente deficit di omogeneità dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee. L’esito ha portato le regioni a ridare piena vigenza alle precedenti Linee Guida 2010. ↩︎
- In tema non si può non menzionare L. Butti, Non esistono diritti tiranni. Come orientarsi tra diritti in conflitto, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2023. ↩︎
- Su entrambe le parti del rapporto di diritto pubblico gravano infatti obblighi di buona fede e di collaborazione, che sono attualmente sanciti dall’art. 1 comma 2-bis legge n. 241 del 1990 ma erano già riconosciuti in precedenza dalla giurisprudenza (Ad. plen. 25 febbraio 2014 n. 9). Essi impongono che il privato sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire le informazioni richieste e di porre in essere ogni comportamento che possa incidere sul raggiungimento del risultato atteso, e che trovano il proprio fondamento nei doveri di solidarietà e dell’autoresponsabilità, aventi fonte negli artt. 2 e 97 Cost.
“Ciò, anche in considerazione del principio di autoresponsabilità della dichiarazione vigente nel nostro ordinamento, per il quale ciascuno si assume le conseguenze degli eventuali errori commessi nell’effettuazione della stessa (né può invocarsi nel caso di specie un obbligo dell’amministrazione di procedere al soccorso istruttorio, mancando qualsiasi elemento obiettivo e facilmente riconoscibile da cui l’amministrazione avrebbe potuto desumere un presunto errore dichiarativo)” (Cons. St., sez. II, 25 gennaio 2021 n. 714).
Detti obblighi gravano su entrambe le parti, così non potendosi richiedere che solo una di esse, la parte pubblica, sopporti le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dall’asserita violazione degli obblighi di collaborazione, specie a fronte della previsione contenuta nell’art. 30, comma 3, c.p.a., nella sopra richiamata interpretazione resa dalla giurisprudenza amministrativa (che osta a riconoscere i danni che il privato avrebbe potuto evitare) e di quanto previsto dal PEARS in punto di documentazione da allegare all’istanza al fine di consentire la convocazione della conferenza di servizi”. ↩︎ - Per altri aspetti significativi dell’affidamento nel settore, connessi all’incentivazione, cfr. B.Raganelli, I.Mauro, Incentivi e disincentivi alla realizzazione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili: questioni in tema di affidamento e tutela, in Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online, 1, 2024. Per la rilevanza della VIA ai fini dell’incentivazione, e l’insufficienza dello screening, si v. TAR Lazio, 5350/2025. ↩︎
- Così ha disposto l’art. 7, comma 10-bis, d.lgs 152/2006, a cui però non tutte le normative regionali si sono adeguate. ↩︎
- Nel caso, è stato rilevato che le perplessità sollevate in merito alla qualificazione professionale dei redattori dello studio di incidenzae l’identificazione dei soggetti cui erano stati affidati i monitoraggi faunistici avrebbero potuto essere superate sollecitando la produzione dei relativi curricula; ii) la relazione specialistica “Report semestrale di monitoraggio avifauna e chirotterofauna”, citata dallo studio di incidenzama non caricata sul portale, avrebbe del pari potuto essere acquisita; iii) le tempistiche dei lavori erano quantomeno potenzialmente compatibili con l’acquisizione dei risultati definitivi dei monitoraggi faunistici. ↩︎
- Così il passaggio centrale: “Il provvedimento di VIA riguarda, infatti, la scelta del “se” realizzare, “come” realizzare e “dove” localizzare un determinato progetto (arg. da §§. 1 e 2 Allegato VII alla Parte Seconda, d.lgs. 152/2006), in base alla sua incidenza sui richiamati profili urbanistici, naturalistici, paesaggistici, nonché di sviluppo economico – sociale (arg. specialmente da art. 5, comma 1, d.lgs. 152/2006 e da §§. 4 e 5 Allegato VII alla Parte Seconda, d.lgs. 152/2006), sicché può ritenersi, in considerazione delle evidenze del presente giudizio, che risulti irrimediabilmente “falsata” l’elaborazione di questa valutazione sull’errato presupposto circa la compatibilità urbanistica dell’opera e senza la consapevolezza dell’avvenuta modificazione del regime dei suoli per destinarli ad altra specifica vocazione.
L’incidenza dell’errata percezione di tali aspetti sull’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale risalta ancor di più se si considera chetale travisamento si cumula con la mancata valutazione delle alternative localizzative. ↩︎ - G.Arena, M.Bombardelli, L’Amministrazione condivisa, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; E.Frediani, (a cura di), Lezioni sull’Amministrazione condivisa, Giappichelli, Torino, 2025. ↩︎
- C. Biancalana (a cura di), Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso una democrazia post-rappresentativa? Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Quaderni/21, 2023. ↩︎
- Riunioni con i proponenti, momenti regolamentati di confronto presidiati da videoregistrazioni, atti di indirizzo sulle modalità di attivazione del contraddittorio necessario per la compiuta valutazione dei progetti. ↩︎
- V. Pepe, Pensare il futuro. Dare vita a un nuovo modello di ambientalismo, Cairo, Milano, 2018, illustra queste nuove prospettive. ↩︎
- A. Ambrosino, Cognizione ed Evoluzione Istituzionale: un importante punto di contatto tra la teoria del cambiamento istituzionale di Veblen e Hayek, in Studi e note di Economia, Anno XVII, n. 2, 2012, pagg. 219-247. ↩︎