La riforma dell’art. 9 cost.: un primo (provvisorio) bilancio

Sono trascorsi tre anni dall’approvazione della legge costituzionale (n.1 del 2022) che ha modificato l’art. 9 nella costituzione italiana e che ora prevede l’inserimento di un comma aggiuntivo, il quale così recita: “[la Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. È stata una riforma opportuna? È possibile fare un primo bilancio?

A quella modifica costituzionale avevo, prima ancora che venisse approvata, avanzato delle critiche in un mio articolo, apparso su Federalismi, che suscitò un dibattito. I punti che evidenziavo erano i seguenti. Punto primo: con la modifica dell’art. 9 si sfata quello che era considerato un tabù costituzionale, e cioè che non si dovrebbero modificare i principi supremi. Lo aveva detto nel 1988 la Corte costituzionale con la sentenza n. 1146, sia pure in un obiter dictum, imponendo un limite al potere di revisione costituzionale ex art. 138 e avvalorando la tesi che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, come recita l’art. 139, consiste, appunto, nell’immodificabilità dei principi supremi. Tali, a mio avviso, dovrebbero essere ritenuti i principi fondamentali, altrimenti quali? Quindi quelli previsti dall’art. 1 all’art. 12, che strutturano l’essenza, come forma, dello stato repubblicano. Se non si volessero ritenere supremi i principi fondamentali, espressamente previsti come tali dalla costituzione, allora sarebbero privati di una precisa codificazione costituzionale e quindi andrebbero ritenuti quali meta norme, ovvero meta principi e come tali non potrebbero assurgere a parametro costituzionale. Pertanto, potremmo chiudere definitivamente il dibattito sui principi supremi, con buona pace della giurisprudenza e della dottrina. Certo, anche laddove si volessero modificare i principi fondamentali (rectius: supremi) al fine di volerli migliorarli, si correrebbe il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo. Come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l’idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma.

Punto secondo. Nel caso dell’ambiente in costituzione, si vuole non solo modificare, come detto, una norma posta tra i principi fondamentali (l’art.9) ma si vuole farlo con una formula poco comprensibile. Infatti, la tutela varrebbe per l’ambiente, l’ecosistema e la biodiversità e financo per il rispetto degli animali, le cui forme di regolazione dovranno essere previste dalla legge. Voglio vedere quando la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sull’eventuale vizio di costituzionalità di leggi che violano “l’ecosistema” e la “biodiversità”. Si dovrà rivolgere a un expertise per farsi dire il senso e il significato di queste formule. Il rischio di confusione e conflittualità costituzionale è dato, inoltre, dalla presenza in costituzione, all’art. 117, dell’ambiente e delle biodiversità (al plurale), la cui tutela per via legislativa è affidata in via esclusiva allo Stato. Quindi, due volte, all’inizio e verso la fine del testo costituzionale, è presente il concetto e vorrei dire la concezione del diritto all’ambiente (e della/e biodiversità): repetita iuvant? Nella furia riformatrice è stato modificato anche l’art. 41 cost., prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Una ovvietà: come se, in assenza di questo riferimento, si possa recare danno in assenza di una specificazione costituzionale. E comunque, chi spetta appurare, in via preventiva, che l’attività economica si stia svolgendo a danno dell’ambiente? Mi sembra una proposta di disposizione scritta sotto la suggestione della vicenda Ilva.

Punto terzo. C’è da chiedersi: fino a oggi l’ambiente è stato tutelato nel nostro Paese, anche in assenza di una previsione costituzionale? Direi senz’altro di si. Allora, a che serve modificare la costituzione inserendo l’ambiente, l’ecosistema e la biodiversità? Peraltro, l’ambiente e i suoi derivati sono già da tempo presenti implicitamente, a parte l’esplicitazione all’art. 117 già ricordata, attraverso un’interpretazione evolutiva dell’attuale art. 9 sulla tutela del paesaggio “in combinato disposto” con l’art. 32 sulla tutela della salute. Come spiegò mezzo secolo fa Alberto Predieri e come ha pienamente riconosciuto, da molti anni, la giurisprudenza prima di cassazione e poi soprattutto costituzionale. La costituzionalizzazione di fatto di nuovi diritti non può che essere frutto dell’interpretazione giurisprudenziale. Non solo e non tanto sulla norma a fattispecie aperta dell’art. 2 dove fa riferimento ai “diritti inviolabili” ma anche sulla base di un procedimento ermeneutico, praticato in larga parte delle democrazie stabilizzate (si pensi agli Usa), che estrapola dalle norme nuove situazioni giuridiche soggettive senza dovere fare continuo ricorso alla revisione costituzionale. Allora, non appare come necessario e sufficiente la modifica della costituzione con l’inserimento del diritto all’ambiente tra i principi fondamentali. A meno che il parlamento non voglia mostrare e dimostrare di avere voluto fare una scelta oggi a la page. Come è avvenuto anche per la modifica dell’art. 33 cost. con l’aggiunta del comma 7, che adesso prevede l’attività sportiva in tutte le sue forme, di cui la Repubblica deve riconoscerne “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico”. Anche su questa modifica ho appuntato le mie critiche in un articolo apparso sulla Rivista di diritto sportivo.

Punto quarto. Per finire, segnalo un paradosso: si è voluto inserire l’ambiente in costituzione per escluderlo da una specifica tutela ministeriale. Mi riferisco alla soppressione del “ministero dell’ambiente e della tutela del territorio” in luogo di quello creato della “transizione ecologica”. Delle due l’una: o l’ambiente è costituzionalizzato e allora deve avere un suo dicastero riferito alla gestione, come nel caso della salute o della giustizia, oppure rimane fuori dal testo costituzionale e diventa una mera questione di cd. transizione ecologica.

Concludo. Forse tre anni sono ancora pochi per fare un accorto bilancio. Le norme costituzionali necessitano di un loro monitoraggio, che passa attraverso l’impegno del legislatore a dare attuazione e le pronunce della Corte costituzionale che interpretano la disposizione costituzionale. Rimango però convinto che si sarebbe potuto anche fare a meno di riformare l’art. 9 cost. Così come la modifica dell’art. 33 cost. che ha previsto l’attività sportiva. Si tratta di formulazioni costituzionali prive di una loro concreta efficacia. Meglio sarebbe fare delle leggi per promuovere lo sport e per tutelare l’ambiente, ecosistema e biodiversità. Altrimenti si ha come l’impressione che la costituzione diventi un alibi per il legislatore a essere omissivo.  Altro capitolo, che qui non apro, è la dimensione globale del diritto all’ambiente, che rimane costretto se circoscritto alla dimensione statale. Oggi la questione ambientale, anzi del costituzionalismo ambientale come lo chiama Domenico Amirante nel suo libro, si colloca nel contesto internazionale, dove deve essere riconosciuto e tutelato attraverso interventi e decisioni che coinvolgono gli stati del mondo, almeno quelli che ci vogliono stare. Numerose sono le norme dei trattati, delle convenzioni, degli accordi, le linee guida, che oggi regolano la tutela internazionale dell’ambiente. E che hanno una ricaduta effettiva sugli ordinamenti nazionali. Forse più che una riforma costituzionale.