Prime note sulla valutazione di impatto generazionale: spunti di comparazione
Abstract
Il contributo esamina, in una prospettiva comparata, la valutazione di impatto generazionale, uno strumento innovativo di analisi ex ante delle politiche pubbliche focalizzato sulla tutela degli interessi delle generazioni future. Partendo dai fondamenti epistemologici della VIG, radicati nei principi del diritto ambientale ed energetico relativi all’equità intergenerazionale e alla giustizia cosmopolita, lo studio ne ripercorre l’evoluzione nell’ordinamento italiano, con particolare attenzione alla sua recente formalizzazione come strumento attuativo degli articoli 9 e 97 della Costituzione. Si esaminano quindi i paradigmi valutativi adottati nel panorama europeo, evidenziandone i tratti distintivi in termini di modelli strutturali, metodologie applicative e allocazione delle competenze, al fine di identificare standard comuni e best practices replicabili nel contesto domestico. Infine, vengono delineate le possibili traiettorie di sviluppo dell’istituto in epigrafe nel sistema giuridico nazionale ed europeo, auspicandone una progressiva stabilizzazione come presidio sistematico per la tutela delle generazioni future.
Parole chiave
- valutazione di impatto generazionale
- generazioni future
- equità intergenerazionale
- politiche pubbliche
- diritto comparato
- youth check
- diritto dell'ambiente
- COVIGE
- giustizia cosmopolita
1. Sulla valutazione di impatto generazionale
1.1. Profili introduttivi e metodologici
La valutazione dell’impatto generazionale (di seguito anche “VIG”) delle politiche pubbliche si colloca all’interno di un processo evolutivo degli strumenti di analisi preventiva degli effetti della regolazione, configurandosi come un’estensione metodologica dei modelli di regulatory impact assessment verso una dimensione intergenerazionale strutturalmente più complessa1. L’evoluzione concettuale è stata alimentata altresì dal progressivo riconoscimento, nell’alveo costituzionale, di una tutela giuridica esplicita delle generazioni future e dei principi di sostenibilità intergenerazionale2, riflettendo un’accresciuta consapevolezza circa la necessità di strutturare meccanismi giuridici capaci di contemperare gli interessi attuali con le prospettive evolutive dei sistemi socio-ambientali3. Correttamente, pertanto, occorre collocare il fondamento teorico del suddetto processo nell’ambito di quei principi di giustizia, segnatamente intergenerazionale e cosmopolita, i quali, attualmente, rappresentano elementi epistemologici fondamentali soprattutto di quelle discipline giuridiche tese al contemperamento degli interessi pubblici con quelli privati. Il diritto dell’ambiente e il diritto dell’energia, nonché le relative politiche pubbliche, costituiscono esempi emblematici di settori strategici delle economie mondiali in cui questo sempre più incessante imperativo di trovare sintesi tra interessi pubblici e privati potrebbe, appunto, trovare una sua evoluzione attraverso questo rinnovato modello di regulatory impact assessment se non altro, al fine ultimo di rendere la decisione pubblica il più giusta possibile, anche e soprattutto a beneficio delle generazioni future.
Se da un’angolazione si evidenzia come l’equità intergenerazionale, oggi, si configuri quale paradigma giuridico che, includendo le dimensioni distributive, procedurali e di riconoscimento, impone una valutazione sistematica delle conseguenze di lungo termine delle decisioni pubbliche, dall’altro versante acquista centralità anche la visione cosmopolita, superando i tradizionali confini della giustizia territorialmente delimitata; difatti, si denota un ripensamento paradigmatico della governance e della giustizia estendendo il perimetro della responsabilità decisionale oltre le frontiere nazionali e, di converso, riconoscendo l’interconnessione globale delle sfide ambientali ed energetiche contemporanee attraverso l’integrazione della dimensione locale con quella planetaria4. Al contempo, anche l’evoluzione giuridica travalica la logica contingente, promuovendo una visione capace di contemperare simultaneamente istanze attuali e prospettive future.
Ciò detto, tale evoluzione metodologica risponde all’esigenza, sempre più avvertita nei consessi istituzionali, di orientare le decisioni pubbliche verso una prospettiva di lungo periodo, superando quella “furia del presente” che ha tradizionalmente caratterizzato le scelte della politica, oscurando ogni preoccupazione collettiva per il futuro e impedendo la valutazione prospettica delle decisioni odierne nel tempo5. Come efficacemente osservato, “il tempo in cui viviamo è segnato da cambiamenti profondi che sfidano la capacità di adattamento della società. Per tale ragione, appare pericoloso […] prendere decisioni con uno sguardo orientato soltanto al breve termine. Eppure, la sottomissione a un eterno presente è una delle maggiori criticità delle società moderne”6.
Nell’articolazione teoretica così delineata, l’approccio metodologico alla valutazione di impatto generazionale si struttura secondo una prospettiva multidimensionale di indagine. Da un lato, esso richiede l’adozione di una visione sistemica che contempli gli effetti diretti e indiretti delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, mediante l’impiego di indicatori compositi e metriche di valutazione multidimensionali; dall’altro, implica una metodologia analitica prospettica che, superando la tradizionale logica ex post, miri a prefigurare preventivamente le ricadute intergenerazionali delle scelte pubbliche, in una prospettiva di sostenibilità strutturale e di lungo periodo7.
Lo strumento in questione si dispiega, nella sua essenza concettuale, attorno a due approcci metodologici complementari e inscindibili: quello qualitativo e quello quantitativo8. Entrando nel merito, l’analisi di tipo qualitativo si propone di vagliare le conseguenze – tanto immediate quanto differite nel tempo – delle politiche governative sulla popolazione giovanile, abbracciando ambiti eterogenei quali istruzione, mercato del lavoro, questioni ambientali, coesione sociale e condizioni di benessere complessivo9. Il profilo quantitativo, d’altro canto, trova la sua concretizzazione nell’impiego di indicatori statistici che godono di riconoscimento sia nella dimensione nazionale (si pensi al BES) che sovranazionale, permettendo così di quantificare con sufficiente obiettività le ripercussioni intergenerazionali10. Conseguentemente, la medesima si configura come uno strumento essenziale per adattare i risultati delle politiche alle preoccupazioni dei giovani, anticipare possibili implicazioni negative e, in ultima analisi, promuovere società ed economie più favorevoli alle nuove generazioni11.
Sul piano operativo, la VIG si articola attraverso una serie di fasi sequenziali che comprendono: l’identificazione delle politiche con impatti generazionali diretti oppure potenziali, la definizione degli indicatori di impatto, la valutazione ex ante degli effetti attesi, il monitoraggio in itinere e la valutazione ex post dei risultati12. Peculiare attenzione viene dedicata alla distinzione tra misure “generazionali” – ovverosia quelle direttamente ed esclusivamente rivolte ai giovani – e misure “potenzialmente generazionali” che, pur non essendo specificamente destinate alle nuove generazioni, possono avere significativi impatti su di esse13.
Sulla scorta di tali premesse, l’integrazione della valutazione di impatto generazionale all’interno del più ampio sistema di regulatory impact assessment, secondo un approccio che mira a garantire la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di valutazione delle politiche pubbliche, richiede un’attenta considerazione delle specificità della dimensione generazionale, che si caratterizza per la sua natura trasversale e per la necessità di adottare una prospettiva di lungo periodo nella valutazione degli impatti14. Tutto ciò considerato, occorre precisare che, trattandosi di un istituto ancora in fase di evoluzione e di attuazione nonché di natura programmatica, scopo di questa riflessione, anche in ottica comparata, non è quello di esaurire i fondamenti teorici e applicativi dell’istituto bensì semplicemente di osservarne i tratti e le prime implementazioni nell’ordinamento italiano, volgendo lo sguardo anche alle altre esperienze europee al fine di tratteggiare convergenze e divergenze. L’obiettivo del comparatista rimane quello di studiare e analizzare gli istituti nella realtà giuridica in cui maturano per poi raffrontarli con esperienze simili o distinte con l’obiettivo ultimo di concepire nuove tecniche oppure modalità di implementazione o modifica dell’istituto.
1.2. La valutazione di impatto generazionale nel diritto pubblico italiano
L’inquadramento costituzionale della valutazione di impatto generazionale si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela delle generazioni future nell’ordinamento giuridico contemporaneo15, assumendo peculiare rilievo alla luce delle recenti modifiche dell’articolo 9 della Costituzione italiana16. A tal proposito, la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto un esplicito riferimento alle future generazioni nell’articolo 9 Cost.17, in un contesto di rinnovata attenzione altresì ai principi di buona amministrazione e di efficienza dell’amministrazione pubblica sanciti dall’articolo 97 Cost.
Le anzidette modificazioni delineano un innovativo quadro costituzionale che impone una considerazione strutturale della dimensione intergenerazionale nell’elaborazione delle politiche pubbliche18. Nel summenzionato contesto normativo, l’introduzione della valutazione di impatto generazionale nell’ordinamento italiano completa questo percorso, configurandosi quale innovazione di significativa portata sistemica nel novero degli strumenti di analisi ex ante della produzione normativa in quanto diretta estrinsecazione del dettato costituzionale di cui agli articoli 9 e 97 della Carta fondamentale19.
Del resto, la dimensione costituzionale della VIG trova un chiaro riscontro anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha progressivamente elaborato una nozione di equità intergenerazionale come parametro di valutazione della legittimità costituzionale delle scelte legislative20. Il predetto orientamento si è manifestato con particolare evidenza nelle pronunce in materia di finanza pubblica e tutela ambientale, dove la Consulta ha esplicitamente riconosciuto la necessità di considerare gli interessi delle generazioni future nella valutazione della ragionevolezza delle scelte legislative21.
Un primo tentativo di introduzione di una forma strutturata di youth check nell’ordinamento in esame è ascrivibile all’istituzione del Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nel luglio 202122. Il prefato organismo, precipuamente deputato all’analisi e alla verifica sistematica dell’impatto delle politiche sui giovani, ha provveduto all’elaborazione, nel giugno 2022, di specifiche Linee guida che costituiscono il primo tentativo organico di definizione di una metodologia valutativa dell’impatto generazionale23, contribuendo così a porre le fondamenta per un più ampio e sistematico ricorso alla VIG nel processo di formazione delle politiche pubbliche.
Vieppiù, la dimensione costituzionale della valutazione dell’impatto generazionale si estrinseca nel suo rapporto con i principi cardine dell’ordinamento, segnatamente con il principio solidaristico e con il principio di eguaglianza sostanziale24. In questa prospettiva, la VIG può essere annoverata alla stregua di uno strumento operativo volto a dare concreta attuazione al principio di responsabilità intergenerazionale, garantendo che le determinazioni dei pubblici poteri siano orientate alla salvaguardia degli interessi delle generazioni venture25.
Un ulteriore e decisivo avanzamento nella medesima direttrice normativa è stato realizzato mediante il disegno di legge recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie” (A.S. n. 1192), approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2023, che introduce formalmente l’istituto della Valutazione di impatto generazionale (VIG) nell’ordinamento italiano26. La novella legislativa prevede, all’articolo 4, che la valutazione dell’impatto generazionale si sostanzi nell’analisi preventiva dei disegni di legge di iniziativa governativa in relazione agli effetti ambientali oppure sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, da espletarsi nell’alveo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) di cui all’articolo 14 della legge n. 246/200527, secondo criteri e modalità da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Tale impostazione concorre all’integrazione organica della VIG nel panorama degli strumenti di better regulation dell’ordinamento giuridico italiano, secondo una prospettiva teleologicamente orientata all’implementazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 9 e 97 della Carta fondamentale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”, come espressamente sancito dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.
Ad abundantiam, non può essere sottaciuta la stretta correlazione intercorrente tra la valutazione dell’impatto generazionale e il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall’art. 97 Cost.28. Invero, l’introduzione di strumenti volti a una valutazione ex ante dell’impatto generazionale si configura alla stregua di una concreta attuazione del principio di buona amministrazione, contribuendo a orientare l’agere amministrativo verso una più ponderata e lungimirante considerazione degli effetti di lungo periodo ascrivibili alle determinazioni dei pubblici poteri.
Per di più, il modello italiano di VIG si contraddistingue per un approccio metodologico peculiarmente innovativo, che trascende la mera valutazione degli effetti sulle giovani generazioni per abbracciare una prospettiva ermeneutica più ampia di sostenibilità intergenerazionale29. In specie, la medesima si caratterizza per l’estensione significativa della fascia anagrafica considerata (quattordici-trentacinque anni) e per l’articolata ripartizione nelle aree di impatto fondamentali precedentemente menzionate30. A corredo dell’impianto argomentativo si collocano le sperimentazioni pionieristiche a livello di enti locali, con precipuo riferimento alle iniziative intraprese dai Comuni di Parma e Bologna, i quali hanno provveduto all’inserimento di forme valutative dell’impatto generazionale nei rispettivi Documenti Unici di Programmazione. Siffatte esperienze pilota, pur nella loro intrinseca specificità, forniscono rilevanti spunti ermeneutici per l’elaborazione di un paradigma nazionale di VIG idoneo a coniugare il necessario rigore metodologico con l’opportuna flessibilità applicativa31, concorrendo alla definizione di prassi virtuose e standard valutativi condivisi, nell’ottica di una progressiva implementazione dell’istituto a tutti i livelli dell’architettura istituzionale.
Nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento in parola assume una valenza atta a garantire l’effettiva attuazione della priorità trasversale “giovani”32. A tal proposito, l’incorporazione della valutazione dell’impatto generazionale nel sistema di monitoraggio e valutazione del PNRR rappresenta un cruciale banco di prova per verificare l’efficacia dello stesso innovativo strumento di analisi ex ante, con particolare riguardo alla sua idoneità a orientare le politiche pubbliche verso una più accentuata considerazione delle esigenze delle giovani generazioni33, favorendo la definizione di un framework valutativo in grado di cogliere le molteplici dimensioni della sostenibilità intergenerazionale nel processo di implementazione delle riforme e degli investimenti contemplati dal Piano medesimo.
1.3. Lineamenti procedurali e strumenti applicativi per la tutela intergenerazionale
L’analisi degli strumenti operativi della valutazione di impatto generazionale necessita di un’approfondita disamina delle metodologie e delle prassi applicative elaborate nei diversi ordinamenti giuridici, con precipuo riferimento agli aspetti tecnico-procedurali e agli indicatori di misurazione adottati34. La dimensione operativa della valutazione si articola mediante un complesso sistema di strumenti che, in una logica di reciproca integrazione funzionale, tendono a garantire un’analisi preventiva caratterizzata da rigore metodologico e fondamento scientifico degli effetti delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, secondo un paradigma valutativo orientato alla tutela degli interessi generazionali costituzionalmente rilevanti35.
Un primo fondamentale strumento operativo nell’ambito della VIG è costituito dalla classificazione sistematica delle politiche pubbliche in funzione della loro incidenza generazionale. Seguendo l’impostazione metodologico-classificatoria elaborata dal Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE), risulta possibile operare una ripartizione tassonomica tra: politiche caratterizzate da impatti generazionali diretti, precipuamente ed esclusivamente indirizzate alla popolazione giovanile ricompresa nella fascia anagrafica quattordici-trentacinque anni; politiche connotate da impatti potenzialmente generazionali, le quali, pur non essendo specificamente destinate in via esclusiva alle nuove generazioni, risultano suscettibili di produrre significativi effetti su di esse, in una prospettiva di analisi degli impatti indiretti; politiche prive di specifici target soggettivi di destinatari, afferenti a servizi di natura universalistica e beni comuni, la cui incidenza generazionale si manifesta in termini di sostenibilità di lungo periodo36.
Sul piano degli indicatori di misurazione, particolare rilevanza rivestono le aree di impatto fondamentali identificate e cristallizzate nelle Linee Guida elaborate dal Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche (COVIGE): educazione, lavoro, inclusione sociale e benessere. Per ciascuna delle prefate aree tematiche sono stati elaborati specifici indicatori statistico-valutativi, derivati da fonti statistiche consolidate e riconosciute tanto a livello nazionale (Benessere equo e sostenibile) quanto a livello sovranazionale, che consentono un’analisi valutativa caratterizzata da oggettività metodologica e misurabilità quantitativa degli effetti prodotti dalle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, secondo un paradigma di evidence-based policy making orientato all’implementazione del principio costituzionale di equità intergenerazionale37.
La prassi applicativa in materia evidenzia la cruciale rilevanza dell’integrazione sinergica di approcci valutativi di natura sia qualitativa sia quantitativa, secondo un paradigma metodologico di complementarità analitica. L’analisi qualitativa, oggetto di sperimentazione esemplificativa nell’esperienza del Comune di Latina, si fonda sulla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche mediante l’implementazione di focus group e laboratori partecipativi che coinvolgono in via diretta i giovani destinatari degli interventi, in ossequio ai principi di democrazia partecipativa e di co-progettazione delle politiche pubbliche. L’analisi quantitativa, per converso, si impernia sull’elaborazione sistematica di dati statistici e sulla costruzione di modelli previsionali di natura econometrica, come ampiamente testimoniato nell’esperienza del monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento alla misurazione degli impatti generazionali degli investimenti e delle riforme ivi contemplati.
L’elemento di peculiare innovatività nell’ambito degli strumenti operativi dell’istituto in parola è rappresentato dall’incorporazione sistematica di tale valutazione nei documenti di programmazione degli enti locali, come empiricamente sperimentato nelle esperienze amministrative dei Comuni di Parma e Bologna. L’anzidetta prassi applicativa ha consentito l’elaborazione di metodologie operative specificamente calibrate sulle peculiari esigenze della programmazione locale, con particolare attenzione alla definizione di indicatori di risultato dotati di elevata granularità e alla misurazione degli impatti sul territorio, secondo un approccio valutativo imperniato sul principio di prossimità amministrativa.
Sul piano procedimentale, l’architettura degli strumenti operativi della valutazione si articola in una tripartizione sequenziale di fasi fondamentali: la valutazione ex ante, teleologicamente orientata all’analisi preventiva degli effetti potenziali delle politiche pubbliche sulla popolazione giovanile; il monitoraggio in itinere, funzionalmente preordinato alla verifica dell’effettiva implementazione delle misure e alla rilevazione dei loro impatti immediati, in una prospettiva di correzione incrementale; la valutazione ex post, finalizzata alla misurazione degli effetti di lungo periodo e all’acquisizione di elementi conoscitivi per il perfezionamento delle politiche future, secondo un paradigma di apprendimento istituzionale38.
Nondimeno, in ultimo, si riscontra che il sistema di governance della valutazione postula un’articolata definizione dei ruoli e delle responsabilità dei diversi attori istituzionali coinvolti nel processo valutativo. L’analisi comparata evidenzia molteplici soluzioni organizzative: dall’attribuzione della funzione valutativa ad organismi caratterizzati da indipendenza funzionale (come nell’esperienza tedesca) all’integrazione nei processi di regulatory impact assessment (come nel paradigma austriaco), sino alla costituzione di specifici comitati di valutazione dotati di competenze specialistiche (come nell’esperienza italiana del COVIGE), secondo un modello di distribuzione delle competenze valutative orientato al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni tecnico-amministrative39.
2. La valutazione di impatto generazionale nell’ordinamento europeo: profili di comparazione
Anche volgendo lo sguardo verso altri ordinamenti, è possibile segnalare la diffusione di questa tendenza crescente all’incorporazione di clausole di tutela intergenerazionale nelle carte costituzionali40. Difatti, all’indomani della sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco sul clima del 24 marzo 202141 e del contestuale riconoscimento della necessità di una valutazione preventiva degli effetti intergenerazionali delle politiche pubbliche, vari ordinamenti europei hanno intrapreso azioni volte a conformarsi a tale principio nonché ad allinearsi all’obbligo costituzionale di considerazione degli interessi delle generazioni future nelle scelte legislative42.
Come già anticipato, questa riflessione preliminare mira a tratteggiare come l’istituto della VIG sia stato concepito in altri ordinamenti giuridici europei cui l’Italia potrebbe ispirarsi o meno. In quest’ottica comparativa, la disamina dei modelli europei di youth check rivela l’emersione di un articolato sistema di valutazione preventiva dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche, caratterizzato da significative differenziazioni sul piano del fondamento normativo, della metodologia applicativa e dell’allocazione delle competenze istituzionali. In specie, l’esperienza europea pone in luce quattro modelli di riferimento – austriaco, tedesco, francese e belga (Fiandre) – che costituiscono altrettante declinazioni ordinamentali dell’esigenza di integrare la dimensione generazionale nei processi di regulatory impact assessment43.
Il modello austriaco, introdotto nell’ordinamento giuridico nel 2013 mediante una novella organica alla legge finanziaria federale, si contraddistingue per l’incorporazione della valutazione di impatto generazionale nel più ampio sistema di regulatory impact assessment, con precipua attenzione agli effetti prodotti dalle politiche pubbliche sulla popolazione di età compresa nell’intervallo anagrafico tra zero e trent’anni44. L’elemento di peculiare distintività del paradigma austriaco risiede nella previsione normativa di una valutazione ex post di natura sistematica, da espletarsi entro un quinquennio dall’entrata in vigore della disciplina normativa, al fine di verificarne gli effettivi impatti sulle giovani generazioni, secondo un approccio metodologico orientato alla misurazione tanto degli effetti diretti quanto di quelli indiretti45.
Il sistema tedesco, operativo dal 2017, presenta invece elementi connotativi di più marcata autonomia istituzionale, risultando la valutazione demandata al Competence Centre Youth-Check (ComYC), organismo esterno all’apparato amministrativo pubblico, sovvenzionato dal Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani46. La metodologia adottata nell’ordinamento in esame si contraddistingue per un approccio particolarmente strutturato sul piano analitico-valutativo, fondato su una tassonomia articolata in sei domini e undici dimensioni di impatto, nonché per la specifica attenzione dedicata all’inclusione della componente giovanile mediante specifici eventi di natura partecipativa, implementati secondo un paradigma di governance collaborativa47.
L’esperienza francese, avviata nel 2016 nell’ambito del piano nazionale per la gioventù 2012-2017, si configura per converso come un sistema caratterizzato dall’introduzione di una “clausola di impatto giovani” quale componente integrante e costitutiva della valutazione di impatto della regolamentazione (VIR), sotto l’egida istituzionale del Segretariato Generale del Governo48. Si osserva, nell’ordinamento giuridico in parola, l’attenzione riservata all’equità intergenerazionale e al principio di non discriminazione nell’accesso ai servizi pubblici e nell’esercizio dei diritti fondamentali in una prospettiva teleologicamente orientata alla promozione di una solidarietà di lungo periodo tra le generazioni.
Il sistema delle Fiandre (Belgio), entità pionieristica nel contesto europeo con l’introduzione del Child and Youth Impact Report (JoKER) nel 2008, offre un paradigma di integrazione della valutazione di impatto generazionale nel processo di regulatory impact analysis, con precipua attenzione agli effetti delle nuove regolamentazioni sulla popolazione ricompresa nella fascia anagrafica tra zero e venticinque anni49. Ivi si rimarca la sua organica incorporazione nel procedimento legislativo e nella previsione di articolati meccanismi di controllo e verifica ad opera del Dipartimento cultura, gioventù e media, secondo una logica di governance multilivello orientata alla tutela degli interessi delle generazioni future50.
Dall’analisi dei modelli sopra citati, emerge con palmare evidenza da un lato un’eterogeneità dei sistemi implementati nei diversi ordinamenti, dall’altro elementi di convergenza che caratterizzano l’evoluzione di questi strumenti valutativi51. In particolare, l’indagine comparatistica evidenzia una tendenza evolutiva orientata verso: l’istituzionalizzazione di procedure strutturate di valutazione ex ante, incorporate nell’architettura istituzionale attraverso specifici presidi normativi; l’integrazione organica della dimensione generazionale nei processi di regulatory impact assessment, secondo una logica di mainstreaming; la valorizzazione della partecipazione della componente giovanile nei processi valutativi, in ossequio al principio di democrazia partecipativa; la previsione di articolati meccanismi di monitoraggio e valutazione ex post, funzionali alla verifica dell’efficacia delle politiche pubbliche sotto il profilo intergenerazionale52.
Siffatta convergenza trova ulteriore conferma ed espressione nella recente iniziativa della Commissione europea di introdurre uno youth check a livello dell’UE, formalmente annunciata nella comunicazione afferente all’Anno europeo dei giovani 2022. La proposta de qua contempla l’integrazione della valutazione di impatto generazionale nel framework degli strumenti di better regulation dell’Unione, mediante un processo articolato in quattro fasi sequenziali: valutazione della pertinenza per i giovani, implementazione di consultazioni tematicamente dedicate, espletamento della valutazione d’impatto ed esercizio delle funzioni di controllo da parte del Regulatory Scrutiny Board, quale presidio di garanzia dell’effettività del processo valutativo53.
3. Considerazioni conclusive e prospettive di evoluzione
L’analisi sin qui sviluppata in ordine alla valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche consente l’elaborazione di talune riflessioni di carattere sistematico-ordinamentale, evidenziando contestualmente le prospettive evolutive di questo innovativo strumento di regulatory impact assessment nell’alveo dell’ordinamento giuridico italiano ed europeo54.
In primis, emerge con manifesta evidenza come l’istituto della VIG si configuri quale strumento di preminente rilevanza per l’orientamento delle determinazioni pubblicistiche verso una prospettiva temporale di lungo periodo, trascendendo quella tendenza al “presentismo” che affligge endemicamente i processi decisionali democratici, in base a una logica di preferenza temporale sistematicamente orientata alla soddisfazione di interessi immediati a detrimento delle generazioni future55.
Sotto il profilo metodologico, lo studio comparatistico evidenzia una progressiva convergenza verso paradigmi valutativi caratterizzati da un elevato grado di strutturazione e standardizzazione procedurale, pur nella persistente eterogeneità delle soluzioni organizzative e procedimentali adottate nei diversi ordinamenti giuridici56. La predetta tendenza convergente si manifesta, in particolare, nell’orientamento a incorporare organicamente la valutazione di impatto generazionale nei sistemi di regulatory impact assessment, secondo un approccio metodologico teleologicamente orientato a garantire la coerenza sistematica e l’efficacia complessiva dell’apparato valutativo delle politiche pubbliche, in una prospettiva di razionalizzazione degli strumenti di better regulation57.
Un elemento di peculiare interesse nell’analisi dell’istituto in parola è rappresentato dall’emersione di una dimensione propriamente “costituzionale” della VIG, che si configura quale strumento di attuazione di principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, come la tutela delle generazioni future e la sostenibilità intergenerazionale, secondo una prospettiva ermeneutica orientata all’implementazione dei valori costituzionali58. La suddetta dimensione trova significativa conferma nella recente evoluzione giurisprudenziale delle Corti costituzionali, che hanno progressivamente riconosciuto e valorizzato la rilevanza del principio di equità intergenerazionale quale parametro fondamentale di valutazione della legittimità costituzionale delle opzioni legislative, in una prospettiva di giustiziabilità degli interessi delle generazioni future59.
Sul piano operativo, l’osservazione delle prime esperienze applicative in materia di valutazione dell’impatto generazionale mostra la preminente rilevanza dello sviluppo di metodologie valutative idonee a coniugare il necessario rigore scientifico con un’adeguata flessibilità applicativa, in funzione dell’adattabilità dello strumento valutativo alle diverse tipologie di interventi pubblici e alla varietà dei contesti istituzionali. In siffatta prospettiva, acquisisce specifica centralità l’integrazione sinergica tra approcci valutativi di natura qualitativa e quantitativa, nonché l’elaborazione di indicatori di impatto caratterizzati da adeguata granularità e capacità esplicativa, tali da consentire una rilevazione articolata della complessità multidimensionale degli effetti prodotti dalle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, superando l’approccio monodimensionale – tradizionalmente adottato nell’analisi delle politiche pubbliche – in favore di un paradigma valutativo olistico e sistemico60.
Va altresì considerato che la dimensione territoriale della valutazione dell’impatto generazionale, come testimoniato dalle prime esperienze applicative di implementazione della VIG nei documenti di programmazione degli enti locali secondo un paradigma di governance multilivello61, denota l’imprescindibile necessità di elaborare metodologie valutative calibrate sulle esigenze della programmazione locale; le medesime necessitano di essere strutturate in modo da cogliere le specificità territoriali e garantire un’effettiva partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali pubblici, in ossequio ai principi di sussidiarietà verticale e di democrazia partecipativa, quali fondamenti costitutivi dell’architettura istituzionale repubblicana nell’attuale contesto di progressiva valorizzazione delle autonomie territoriali62.
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’istituto in esame assume una valenza di carattere strategico quale strumento funzionalmente preordinato a garantire l’effettiva attuazione della priorità trasversale “giovani” ed a orientare le politiche pubbliche verso una più accentuata considerazione delle esigenze delle nuove generazioni, in una prospettiva di equità intergenerazionale costituzionalmente rilevante63. Del resto, l’incorporazione della VIG nel sistema di monitoraggio e valutazione del PNRR costituisce un banco di prova per verificare l’efficacia dell’innovativo strumento di analisi ex ante, con particolare riferimento alla sua idoneità ad orientare le determinazioni pubblicistiche verso obiettivi di sostenibilità intergenerazionale, secondo un paradigma di responsabilità verso le generazioni future che trova fondamento nei principi costituzionali di cui agli articoli 9 e 97 della Carta fondamentale64.
Appare, pertanto, di preminente interesse sistematico prospettare l’integrazione organica della valutazione di impatto generazionale nell’ambito di quei procedimenti, specie autorizzativi e ambientali, previsti dall’ordinamento italiano, con un potenziale impatto intergenerazionale. Tale potenziale positivizzazione si inserirebbe coerentemente nel quadro evolutivo del diritto dell’ambiente65, che si caratterizza per la progressiva incorporazione della dimensione temporale e intergenerazionale nei suoi paradigmi fondativi, con significative ripercussioni sul piano ermeneutico e applicativo dell’intero corpus normativo di settore.
Una prima applicazione della VIG potrebbe essere, innanzitutto, la sua incorporazione all’interno di quei procedimenti ambientali, di natura preventiva, dediti all’analisi di interferenze e impatti sull’ambiente di talune opere o iniziative economiche66. Il riferimento è senza dubbio alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Sul punto, la VIA potrebbe ammettere la VIG al suo interno mediante l’inclusione di specifici indicatori generazionali nel novero dei contenuti obbligatori dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla valutazione degli impatti intergenerazionali declinati in senso ambientale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna. D’altronde la VIA, configurandosi come un giudizio sintetico-globale che confronta il sacrificio ambientale imposto da un’opera con la sua utilità socio-economica, si presta particolarmente all’integrazione con metodologie valutative specificamente orientate alla misurazione degli impatti di lungo periodo, secondo un paradigma di extended time horizon assessment che superi i limiti temporali tradizionalmente adottati nelle valutazioni di impatto.
Parimenti rilevante risulterebbe l’integrazione della VIG nella valutazione ambientale strategica (VAS), procedimento valutativo che, applicandosi a piani e programmi, consente di anticipare la considerazione degli interessi delle generazioni future ad uno stadio ancora più preliminare del processo decisionale. La VAS, difatti, analizzando le possibili interrelazioni che le decisioni pianificatorie possono arrecare alla salute umana, al paesaggio, all’ambiente e all’economia di tutto il territorio coinvolto, rappresenta la sede elettiva per una valutazione sistematica degli effetti “sistemici” provocati dall’interazione dell’opera con il complesso degli interventi contemplati dal piano o programma67. L’inclusione di una specifica sezione dedicata alla valutazione dell’impatto generazionale nel Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 152/2006 consentirebbe di valorizzare adeguatamente la dimensione intergenerazionale nella pianificazione territoriale e settoriale68.
Non meno significativa appare la possibile integrazione della VIG nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) che, analizzando l’impatto complessivo delle installazioni industriali e valutando le migliori tecniche disponibili (BAT), si configurerebbe come procedimento privilegiato per l’esame degli effetti di lungo periodo delle tecnologie impiegate sui sistemi ambientali e sulle generazioni future. In questa prospettiva, annoverare i criteri di valutazione generazionale nelle procedure di rilascio e riesame dell’AIA potrebbe contribuire all’evoluzione delle BAT in una direzione maggiormente orientata alla sostenibilità intergenerazionale, secondo un paradigma di long-term technological assessment69. Analogamente, la valutazione di incidenza (VIncA), procedura specifica finalizzata all’esame degli impatti di piani e progetti sui siti Natura 2000, potrebbe beneficiare dell’integrazione con la VIG, considerando che la preservazione della biodiversità rappresenta un interesse preminente per le generazioni future e potenzierebbe ulteriormente la tutela delle aree protette, valorizzando la dimensione temporale della conservazione degli habitat e delle specie.
Sul piano epistemologico, cotale evoluzione risulterebbe pienamente congruente con i principi fondamentali del diritto dell’ambiente e dell’energia, e segnatamente con quello di giustizia ambientale ed energetica, che postulano una considerazione sistematica dell’equità distributiva e intergenerazionale nell’allocazione delle risorse70. L’incorporazione della VIG nei procedimenti valutativi ambientali consentirebbe, peraltro, di superare l’approccio settoriale e compartimentalizzato che tradizionalmente caratterizza tali valutazioni, in favore di un paradigma valutativo olistico e integrato, maggiormente rispondente alla complessità multidimensionale delle sfide ambientali contemporanee e alla loro intrinseca proiezione diacronica nell’orizzonte intergenerazionale71.
Nella cornice evolutiva così delineata, lo sviluppo dell’istituto in esame risulta intrinsecamente correlato alla sua capacità di adattamento alle sfide emergenti dalla complessità dei processi deliberativi pubblici e dalle crescenti istanze di tutela delle giovani generazioni, nel contesto delle attuali trasformazioni socio-economiche e delle pressioni ecosistemiche. Appare dunque imprescindibile l’elaborazione di metodologie valutative dotate di sofisticazione analitica, idonee a decodificare le interrelazioni sistemiche tra le molteplici dimensioni di impatto e a formulare soluzioni operative per l’ottimizzazione delle politiche pubbliche, secondo un paradigma di policy learning funzionale all’implementazione del principio costituzionale di equità intergenerazionale, ormai elevato a canone ermeneutico fondamentale dell’ordinamento giuridico contemporaneo72.
La dimensione europea della valutazione dell’impatto generazionale si profila ormai come elemento cruciale nell’evoluzione dell’istituto, come evidenziato dall’iniziativa della Commissione europea di introdurre uno youth check a livello dell’Unione, configurandolo quale strumento di better regulation specificamente orientato alla tutela delle generazioni future73. Il predetto sviluppo sovranazionale impone una rigorosa analisi teorico-giuridica sui meccanismi di coordinamento tra i differenti livelli di governance e sulla formulazione di standard valutativi comuni, essenziali per assicurare la comparabilità e l’efficacia delle valutazioni di impatto generazionale nel contesto europeo, attraverso un approccio di multilevel governance che sappia valorizzare le specificità degli ordinamenti nazionali all’interno di un quadro valutativo armonizzato a livello sovranazionale74.
- L. Monti, PNRR e divario generazionale. Dalla misurazione alla valutazione di impatto delle politiche per i giovani, in Politiche Sociali, 1, 2022, 90 ss. ↩︎
- Al fine di approfondire i principi del diritto dell’ambiente e dell’energia, si rimanda a R.J. Heffron, L.M. Pepe (a cura di), L’Energia attraverso il diritto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 155 ss.; L.M. Pepe, Il diritto dell’energia fondato su principi. La transizione ecologica come giustizia energetica, in AmbienteDiritto, 4, 2021; G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, Diritto ambientale, Profili internazionali europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2024; V. Pepe, Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile, Franco Angeli, Milano, 2008; C. Petteruti, Diritto dell’ambiente e dell’energia. Profili di comparazione, ESI, Napoli, 2020; V. Pepe, L. Colella (a cura di), Saggi di diritto ambientale italiano e comparato. Prospettive di cambiamento, Edizioni Palazzo Vargas, Vatolla, 2019. ↩︎
- Cfr. R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Franco Angeli, Milano, 2008, 122 ss. ↩︎
- Per un inquadramento epistemologico dell’interconnessione globale delle problematiche ambientali ed energetiche contemporanee, si consulti V. Pepe, Pensare il futuro. Dare vita a un nuovo modello di ambientalismo, Cairo, Milano, 2018, 63 ss. ↩︎
- Cfr. U. Allegretti, Storia costituzionale italiana, Il Mulino, Bologna, 2014, 177ss.; G. De Rita, A. Galdo, Prigionieri del presente. Come uscire dalla trappola della modernità, Einaudi, Torino, 2018, 9 ss. ↩︎
- L. Bartolucci, Istituzioni per il futuro e foresight tra parlamento e governo, in Bilancio, Comunità, Persona, 1, 2023. ↩︎
- Cfr. T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in DPCE, 1, 2016, 51 ss. ↩︎
- Cfr. A. Martini, U. Trivellato, Sono soldi ben spesi? Perché e come valutare l’efficacia delle politiche pubbliche, Marsilio, Padova, 2011, 29 ss. ↩︎
- Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for All Generations?, OCSE, Parigi, 2020. ↩︎
- Better Regulation Guidelines, European Commission, Bruxelles, 2021. ↩︎
- Youth Policy Toolkit: Assessing the Regulatory Impact on Young People – Austria, Belgium (Flanders), France and Germany, OCSE, Parigi, 2024. ↩︎
- L. Monti, Anche in Italia arriva la sfida europea dello Youth-check: una opportunità o l’ennesima occasione sprecata?, LUISS – Institute for European Analysis and Policy, Roma, 2024. ↩︎
- L. Monti, PNRR e divario generazionale. Dalla misurazione alla valutazione di impatto delle politiche per i giovani, op. cit., 91 ss. ↩︎
- R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, op. cit. ↩︎
- Cfr. V. Pepe, Le “nuove frontiere” del costituzionalismo ambientale: prospettive emergenti nel diritto comparato, in DPCE, 2, 2023. ↩︎
- R. Bifulco, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, in Federalismi, 2022. ↩︎
- In merito alle implicazioni della riforma costituzionale, si veda T.E. Frosini, La Costituzione in senso ambientale. Una critica, in Federalismi, 16, 2021. ↩︎
- Cfr. L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future, Cedam, Padova, 2020, 122 ss. ↩︎
- L. Bartolucci, La valutazione di impatto generazionale delle leggi come forma di attuazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione, in Federalismi, 4, 2024. ↩︎
- Cfr. M. Carducci, Libertà climaticamente condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021, in La Costituzione, 2021. ↩︎
- Cfr. C. Bergonzini, Equità intergenerazionale e giurisprudenza costituzionale: le ricadute di sistema delle decisioni in materia contabile, in Bilancio, Comunità, Persona, 1, 2022, 64 ss. ↩︎
- Cfr. L. Monti, La valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche: dalle linee guida del COVIGE al possibile Youth-check in Italia, in Amministrazione in cammino, 2022. ↩︎
- L. Monti, Anche in Italia arriva la sfida europea dello Youth-check: una opportunità o l’ennesima occasione sprecata?, op. cit. ↩︎
- Cfr. G. Arconzo, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in Rivista AIC, 3, 2018. ↩︎
- D. Porena, Anche nell’interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione, in Federalismi, 2022, 121 ss. ↩︎
- M. Ferrara, La forma dell’ambiente. Un percorso tra scelte di politica costituzionale e vincoli discendenti dalla Cedu, in Istituzioni del Federalismo, 4, 2022, 866 ss. ↩︎
- R. Bifulco, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, op. cit. ↩︎
- Cfr. I. Ciolli, Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema, in Bilancio, Comunità, Persona, 1, 2021, 51 ss. ↩︎
- G. Sobrino, Le generazioni future entrano nella Costituzione, in Quaderni costituzionali, 1, 2022, 139 ss. ↩︎
- Sul punto, si v. L. Monti, V. Martinelli, Misurare l’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida, un metodo, in Amministrazione in cammino, 2021. ↩︎
- V. De Santis, La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione, in Nomos, 1, 2023. ↩︎
- C. Bergonzini, Equità intergenerazionale e giurisprudenza costituzionale: le ricadute di sistema delle decisioni in materia contabile, op. cit. ↩︎
- Cfr. L. Monti, PNRR e divario generazionale. Dalla misurazione alla valutazione di impatto delle politiche per i giovani, in Politiche Sociali, 1, 2022, 90 ss. ↩︎
- Cfr. A. Martini, U. Trivellato, Sono soldi ben spesi? Perché e come valutare l’efficacia delle politiche pubbliche, op. cit., 29 ss. ↩︎
- Cfr. L. Monti, PNRR e divario generazionale. Dalla misurazione alla valutazione di impatto delle politiche per i giovani, op. cit. ↩︎
- L. Monti, V. Martinelli, Misurare l’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida, un metodo, op. cit. ↩︎
- Cfr. L. Monti, La valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche: dalle linee guida del COVIGE al possibile Youth-check in Italia, op. cit. ↩︎
- KomJC, Regulatory Impact Assessment for the Young Generation. The Youth-Check in Germany, op. cit. ↩︎
- OECD, Youth Policy Toolkit: Assessing the regulatory impact on young people – Austria, Belgium (Flanders), op. cit. ↩︎
- Cfr. D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, Il Mulino, Bologna, 2022. ↩︎
- R. Montaldo, La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021), in Diritti Comparati, 2021. ↩︎
- Cfr. R. Bin, La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?, in La Costituzione, 2021. ↩︎
- OECD, Youth Stocktaking Report. Engaging and empowering youth in OECD countries – How to bridge the governance gap, 2018, 8 ss. ↩︎
- European Commission, Young people’s participation in policy making – Austria, 2023. ↩︎
- L. Monti, La valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche: dalle linee guida del COVIGE al possibile Youth-check in Italia, op. cit. ↩︎
- KomJC, Documentation of the International Conference on Regulatory Impact Assessment for the Young Generation, 2022, 8 ss. ↩︎
- KomJC, Regulatory Impact Assessment for the Young Generation. The Youth-Check in Germany, op. cit. ↩︎
- Cfr. L. Monti, V. Martinelli, Misurare l’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida, un metodo, op. cit. ↩︎
- The EU Youth Test, European Union, Bruxelles, 2022. ↩︎
- C. Cioffi, S. Pierattini, Contrastare il divario generazionale attraverso la valutazione delle politiche pubbliche rivolte ai giovani, in Amministrazione in cammino, 2023. ↩︎
- European Commission, Better Regulation Guidelines, Bruxelles, 2021. ↩︎
- Cfr. O. L. Mathis, M. Rose, J. Newig, S. Bauer, Toward the sustainability state? Conceptualizing national sustainability institutions and their impact on policy-making, in Environmental Policy and Governance, 2022, 3 ss. ↩︎
- Better regulation toolbox, European Commission, Bruxelles, 2023, 45 ss. ↩︎
- A. John Sinclair, M. Doelle, R. B. Gibson, Next generation impact assessment: Exploring the key components, op. cit. ↩︎
- Cfr. D.F. Thompson, Representing future generations: political presentism and democratic trusteeship, in Critical Review of International Social and Political Philosophy, 1, 2010, 17 ss. ↩︎
- L. Kinski, K. Whiteside, Of parliament and presentism: electoral representation and future generations in Germany, in Environmental Politics, 2022, 2 ss. ↩︎
- V. Koskimaa, T. Raunio, Political Institutions and Long-Term Policymaking: How Parliamentary Future Committees Can Make a Difference, in European Journal of Risk Regulation, 4, 2023, 686 ss. ↩︎
- R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, op. cit. ↩︎
- Cfr. M. Carducci, Libertà climaticamente condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021, op. cit. ↩︎
- L. Monti, V. Martinelli, Misurare l’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida, un metodo, op. cit. ↩︎
- Cfr. N.M. Tritto, I limiti all’iniziativa economica privata e la salvaguardia delle future generazioni alla luce delle recenti modifiche alla Costituzione, in Rivista della Corte dei Conti, 1, 2022, 64 ss. ↩︎
- Sul punto, cfr. M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti supreme e salute, 2022. ↩︎
- Cfr. F. Fracchia, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in negativo, in Il diritto dell’economia, 1, 2022, 15-30. ↩︎
- G. Santini, Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni costituzionali, 2, 2021, 460 ss. ↩︎
- G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, Diritto ambientale, Profili internazionali europei e comparati, op. cit. ↩︎
- Consiglio di Stato, sez. II, n. 5379 del 2020. ↩︎
- G. Delle Cave, La valutazione ambientale strategica: tra (nuove?) indicazioni pretorie e (vecchie?) questioni procedimentali e sostanziali, in AmbienteDiritto, 1, 2022. ↩︎
- Cfr. F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Il diritto dell’economia, 2, 2022, 15 ss. ↩︎
- M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2022, 350 ss. ↩︎
- Per un’analisi dei profili assiologici sottesi alla tematica in esame, si rimanda a L.M. Pepe, Il diritto dell’energia fondato su principi. La transizione ecologica come giustizia energetica, in AmbienteDiritto, 4, 2021. ↩︎
- Cfr. V. Pepe, L. Colella (a cura di), Saggi di diritto ambientale italiano e comparato. Prospettive di cambiamento, Edizioni Palazzo Vargas, Vatolla, 2019. ↩︎
- Cfr. V. Pepe, Le “nuove frontiere” del costituzionalismo ambientale: prospettive emergenti nel diritto comparato, in DPCE, 2, 2023. ↩︎
- Better regulation toolbox, European Commission, Bruxelles, 2023. ↩︎
- L. Imarisio, G. Sobrino, La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni, op. cit. ↩︎