Il rapporto tra diritto dell’ambiente e diritto dell’energia tra endiadi e autonomia. Un percorso tra tradizione, transizione e sicurezza.
Abstract
Il rapporto tra diritto dell’ambiente e diritto dell’energia pur avendo un profilo teorico, presenta ricadute rilevanti nell’azione contro la crisi climatica e nella transizione energetica, come testimonia il dibattito dottrinale.
Il presente contributo, traendo spunto dalle posizioni dottrinali, intende esaminare, da un lato, il profilo autonomo del diritto dell’energia, considerato come una disciplina distinta, in grado di regolare in modo specifico gli aspetti della produzione, della distribuzione e del consumo di energia; dall’altro, sulla scorta di una necessaria ed imprescindibile interazione, verificare il grado di complementarità tra diritto dell’ambiente e diritto dell’energia. L’inscindibile rapporto tra ambiente ed energia trapela anche dalle politiche e dalla normativa europea in cui il valore della sostenibilità costituisce un principio guida della transizione energetica e di quella ambientale. Una chiave di lettura del processo in atto può essere quella di conoscere il passato per affrontare il futuro. In questa prospettiva tradizione e transizione rappresentano due aspetti essenziali delle scelte normative verso modelli energetici sostenibili. Anche la giurisprudenza offre spunti importanti nella ricostruzione del rapporto tra ambiente ed energia: le diverse controversie ambientali hanno inevitabilmente influenzato i confini operativi delle politiche ambientali ed energetiche, contribuendo ad evidenziare il legame tra i due ambiti. Anzi, si può cogliere in alcune pronunce l’importanza del tema della sicurezza sia ambientale che energetica che costituiscono profili rilevanti della sicurezza in generale.
Parole chiave
- Diritto ambientale
- Diritto dell’energia
- Transizione energetica
- Sicurezza ambientale
- Sicurezza energetica
Abstract
The relationship between environmental law and energy law, although having a theoretical profile, has significant implications in the action against the climate crisis and in the energy transition, as highlighted by the doctrinal debate.
This essay, drawing inspiration from doctrinal positions, wants to examine on the one hand, the autonomous profile of energy law, considered as a distinct discipline, which regulates the aspects of energy production, distribution and consumption; on the other hand, based on the necessary and essential interaction, to check the relationsheep between environmental law and energy law. This relationship also emerges in European policies and law in which the value of sustainability is a guiding principle of the energy and environmental transition. A key to understanding the ongoing process may be to know the past to face the future. In this perspective, tradition and transition represent two essential aspects of regulatory choices towards sustainable energy patterns. Case law also offers important insights into the reconstruction of the relationship between environment and energy: various environmental cases have inevitably influenced the operational boundaries of environmental and energy policies, helping to highlight the link between the two areas. Indeed, some rulings underscore the importance of the issue of both environmental and energy security, which constitute relevant profiles of security in general.
Parole chiave
- Environmental law
- Energy law
- Energy transition
- Environmental security
- Energy security
1. L’evoluzione dei profili giuridici di ambiente ed energia
Il diritto dell’ambiente ha assunto una sua autonomia in un’epoca relativamente recente, avendo iniziato ad assumere una veste più strutturata a partire dagli anni Ottanta del secolo precedente1. Tuttavia, elementi di tutela ambientale erano già presenti, seppur in maniera meno sistematica e strutturata, anche negli anni precedenti2.
Negli anni Settanta M.S. Giannini elaborò una prima definizione di ambiente, basata su tre fattori: l’ambiente culturale, focalizzato sulla conservazione dei beni paesaggistici e culturali; l’ambiente ecologico, incentrato sulla lotta all’inquinamento; l’ambiente urbanistico, legato all’assetto territoriale3. La definizione proposta da Giannini rifletteva la legislazione sulla tutela ambientale dell’epoca: frammentata e settoriale. Più di recente, si è, invece, affermata una concezione dell’ambiente come bene unitario costituzionalmente tutelato4.
L’evoluzione del diritto ambientale evidenzia un percorso che ha visto il passaggio da un’attenzione marginale ad un riconoscimento sempre maggiore dell’ambiente come valore costituzionale primario (Corte Cost., sent. n. 151 del 1986) e assoluto (Corte Cost., sent. n. 641 del 1987)5.
Già prima della sua esplicita introduzione nella Costituzione, la Corte costituzionale aveva riconosciuto l’importanza dell’ambiente collegandolo all’urbanistica (art. 117 Cost.), al paesaggio (art. 9 Cost.), alla salute (art. 32 Cost.), all’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e alla proprietà pubblica e privata (art. 42 Cost). Inoltre, con la sentenza n. 210 del 22 maggio 1987, la Corte estese l’idea di ambiente alla conservazione, alla gestione e al miglioramento delle risorse naturali e alla preservazione delle specie animali, terrestri e marine.
Nel tempo, diversi ordinamenti hanno attribuito rilevanza costituzionale all’ambiente, sancendone espressamente la tutela nei propri testi costituzionali6.
Parallelamente, il diritto ambientale ha guadagnato crescente rilevanza anche a livello europeo7.
In particolare, l’ambiente è entrato a pieno titolo tra le priorità dell’ordinamento comunitario a partire dall’Atto Unico Europeo del 1987 che, integrando il Trattato CEE, estese le competenze delle allora Comunità europee alla protezione dell’ambiente e della salute umana ed al perseguimento degli obiettivi di uso razionale delle risorse naturali.
L’Atto Unico Europeo ha, quindi, posto le basi della legislazione ambientale comunitaria, condizionando le normative sull’ambiente degli Stati membri, secondo i principi del chi inquina paga, della prevenzione e della precauzione. Ma, soprattutto, ha sancito la priorità della politica ambientale sulle altre azioni dell’Unione, che in ogni caso devono tener conto degli obiettivi prioritari di tutela elevata dell’ambiente, che sono diventati una componente delle altre politiche europee.
Questa prospettiva che, è tutt’ora presente nell’art. 11 e nell’art. 194 del TFUE, è stata costantemente confermata prima nel Trattato di Maastricht8 e successivamente in quello di Amsterdam in cui il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità, sono diventati un obiettivo autonomo dell’azione comunitaria9.
L’evoluzione del diritto ambientale ha progressivamente determinato un ampliamento del suo ambito di applicazione, favorendo la connessione con altri ambiti dell’ordinamento.
In questo contesto, si è strutturata la relazione tra tutela ambientale e politiche energetiche, rendendo necessaria una riflessione anche sull’evoluzione del diritto dell’energia10.
Dagli anni Duemila in poi vi è stato il proliferare di una normativa che presenta connotati caratteristici sia in relazione alla materia che disciplina (di profilo tecnico) sia per la molteplicità degli aspetti che vengono coinvolti, compresi quelli di natura squisitamente politica. Non sfugge, infatti, che la produzione della normativa di settore deve necessariamente confrontarsi con il dato tecnico ed economico. Diversamente, il rischio è quello di elaborare precetti e sanzioni che mal si conciliano con le esigenze concrete di disciplina e dei diritti che vengono coinvolti. Tuttavia, l’eterogeneità degli istituti e dei principi che caratterizzano la materia energetica rendono difficile la ricostruzione del diritto dell’energia secondo un sistema unitario.
Il dibattito dottrinale si è soffermato sulla possibilità di configurare il diritto dell’energia come diritto autonomo, approccio necessitato da un assetto poco coerente delle fonti e degli istituti11.
In questo senso, una prima impostazione, proposta da G. Gentile12, individua la peculiarità del diritto dell’energia nel marcato interesse pubblico riconducibile alla materia che comporta un intervento penetrante dei pubblici poteri. L’autonomia del diritto dell’energia va individuato in una legislazione che, pur disciplinando aspetti specifici e differenti, rivela un elemento comune legato alla rilevanza economica dell’energia e alla sua trasformabilità13.
Non vi è dubbio che la disciplina dell’energia presenti delle specificità che lo stesso Gentile ricollega ad un fenomeno di «distacco» della disciplina speciale dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sistematiche del diritto amministrativo; tuttavia, è necessario valutare se questo «distacco» sia sufficiente a configurare un diritto autonomo.
Infatti, affinché il diritto possa svolgere la sua funzione di regolamentazione dei rapporti giuridici14, è necessario che oltre alla norma giuridica (che definisce la disciplina delle fattispecie astratte) si aggiungano anche istituti tipici, ovvero quell’insieme di norme coordinate per la disciplina dei singoli rapporti giuridici, tipicamente previsti dall’ordinamento. L’istituto giuridico è qualcosa di unitario rispetto al quale «le norme assumono valore e significato, in quanto create (…) in funzione della natura e degli scopi del fenomeno sociale da regolare». L’insieme degli istituti giuridici che presentano affinità di materia formano le diverse parti del diritto15.
Senza tralasciare la rilevanza della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici16, nel caso dell’energia emerge qualche difficoltà nel rintracciare un sistema di norme coordinate e quindi istituti giuridici tipici17.
In realtà è possibile individuare istituti giuridici nel diritto dell’energia ma che sono tipici di altri settori del diritto, come il diritto pubblico, il diritto amministrativo oppure il diritto civile.
Una seconda corrente dottrinale, sostenuta da G.P. Cirillo, riconosce al diritto dell’energia la natura di ordinamento sezionale. Questa tesi si fonda sull’osservazione che, a seguito dei processi di privatizzazione dei monopoli pubblici18, si è sviluppata un’articolata regolamentazione del settore energetico, caratterizzata da una formula organizzatoria e un importante controllo pubblico. Dunque, secondo Cirillo, «la classificazione dell’energia tra gli esempi più vistosi di ordinamento sezionale già di per sé fa del diritto che lo governa una scienza autonoma, che prende in prestito strumenti del diritto privato e del diritto amministrativo»19.
In tale contesto, inoltre, si sono sviluppati una serie di principi settoriali – il principio di giustizia energetica, la sovranità energetica, l’accesso garantito ai servizi essenziali – i quali, pur non avendo una codificazione compiuta, contribuirebbero a delineare una razionalità propria del diritto dell’energia e, di conseguenza, una sua autonomia, almeno parziale.
Nell’analisi dell’evoluzione del diritto dell’ambiente e del diritto dell’energia emerge come, susseguente allo sviluppo di un nuovo ambito normativo nel panorama legislativo, si riproponga la questione della sua autonomia scientifica20.
La questione, emersa prima con riferimento al diritto ambientale, oggi si ripropone per il diritto dell’energia, per il quale è attualmente in corso un dibattito teso a verificare la possibilità di un suo consolidamento. Dibattito dal quale emerge, comunque, la forte connessione tra energia e ambiente e l’influenza che l’ordinamento ambientale esercita sulla disciplina dell’energia. Tant’è che gran parte della normativa energetica attuale trova origine proprio negli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico, definiti a livello internazionale.
2. Il rapporto tra diritto dell’ambiente e diritto dell’energia
Ambiente ed energia costituiscono due ambiti con connessioni ed interazioni così forti da richiedere necessariamente un approccio integrato nell’elaborazione degli interventi politici e normativi21. Questa prospettiva trova una prima sponda nell’art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in base al quale: «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»22; e nell’art. 194 in base al quale la politica dell’Unione europea nel settore dell’energia tiene conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri23. È pacifico che la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia hanno un loro impatto sull’ambiente che deve essere considerato nella definizione delle politiche ambientali che a propria volta non possono prescindere dal considerare il ruolo delle fonti energetiche. C’è quindi la necessità di un approccio che tenga conto del bilanciamento delle esigenze in campo proprio per orientare le attività economiche e i modelli di sviluppo verso il perseguimento di obiettivi di sostenibilità24.
A ben vedere, anche considerando il Regolamento quadro 2021/1119/UE sul conseguimento della neutralità climatica, l’energia viene individuata come uno dei settori in cui intervenire per il raggiungimento degli obiettivi entro il 205025. Dice a questo proposito il Regolamento che: «È indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell’energia ben funzionante e sul miglioramento dell’efficienza energetica, riducendo nel contempo la povertà energetica».
Come la Corte costituzionale ebbe modo di sottolineare nel 2007 con la sentenza n. 387, l’ambiente è un sistema complesso costituito da diverse componenti come il paesaggio, l’assetto del territorio, la tutela della salute, la difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua e perché no anche dalle fonti energetiche. Di queste diverse componenti e di un bilanciamento dei valori è necessario tener conto al fine di garantire un ambiente sano a favore di una migliore qualità della vita.
Questa forte connessione tra ambiente ed energia ha ricadute rilevanti sulle abitudini di vita, sui rapporti economici, sulla finanza, sulla concorrenza, ecc. Sono, dunque, due aspetti fondamentali della vita del mondo che devono essere guardati, in relazione ai processi di transizione, anche sotto il profilo della tradizione. Apparentemente transizione e tradizione potrebbero sembrare due approcci tra di loro in contrapposizione. In realtà essi incidono sulla coerenza e continuità delle scelte ambientali ed energetiche, dove la prospettiva passata rappresenta la base delle scelte future.
Il rapporto tra ambiente ed energia, quindi, non può prescindere da una riflessione di tipo ricostruttivo sulla possibilità di riconoscere, oltre a un diritto dell’ambiente, un autonomo diritto dell’energia. Un rapporto che, di primo acchito, si rivela di interdipendenza strutturale, piuttosto che di connessione episodica.
In effetti, il diritto dell’energia è il risultato dell’applicazione di norme, principi ed istituti che trovano la loro fonte prevalente nel diritto amministrativo e nel diritto privato. Questo ramo del diritto ha, poi, subito un’evoluzione, acquisendo un certo grado di autonomia per effetto della crescente consapevolezza in merito alla rilevanza delle risorse energetiche nel contesto globale e all’impatto ambientale.
Una prima definizione di diritto dell’energia è stata fornita nel 1996 da A. Bradbrook. Nel suo contributo Energy law as an academic discipline26, l’Autore identifica il diritto dell’energia come diritto che individua e analizza le questioni legali associate allo sfruttamento di tutte le fonti di energia primarie e secondarie, intendendo come ‘sfruttamento’ qualsiasi fase del processo che implica la ricerca di una risorsa e la sua utilizzazione commerciale. Dunque, il diritto dell’energia regola diritti e doveri relativi allo sfruttamento delle risorse energetiche tra individui, tra individui e Stato e tra Stati. Il diritto dell’energia assume la veste di disciplina autonoma, in grado di regolare in modo specifico gli aspetti della produzione, della distribuzione e del consumo di energia. In questo contesto, secondo alcuni il diritto dell’energia avrebbe avuto, come il diritto dell’ambiente, un consolidamento attraverso uno sviluppo per principi. Così come i principi ambientali – principio di “chi inquina paga”, di prevenzione, di precauzione, ecc. –27, anche nel diritto dell’energia si sarebbero affermati principi ‘tipici’ (sovranità delle risorse naturali, accesso universale ai servizi energetici moderni, giustizia energetica)28. Principi divenuti essenziali per l’elaborazione normativa del settore energetico. Questo approccio emerge nella ricostruzione del diritto dell’energia di R. Heffron il quale pone l’attenzione, in particolare, sugli aspetti economico-giuridici del settore, evidenziando come il diritto dell’energia debba considerare le varie fasi del ciclo energetico – dall’estrazione alla produzione, dalla distribuzione al consumo – sottolineando un’importante connessione del diritto dell’energia con altre discipline, quali la politica, l’economia, la geografia, le scienze ambientali e l’ingegneria29.
Tuttavia, l’emergere di sfide globali, quali il cambiamento climatico o la perdita di biodiversità, sembrerebbero suggerire la necessità di una visione sistemica che promuova l’integrazione del diritto dell’energia con il diritto ambientale. Ciò in quanto le fonti energetiche sono state individuate tra le cause di emissioni climalteranti, rendendo necessario un approccio in grado di integrare i principi e le norme di tutela ambientale nelle politiche energetiche30.
In un convegno del 2019 su Energy law education and energy transition, V. Pepe ha evidenziato la difficoltà della dottrina italiana nel delineare un diritto dell’energia come disciplina autonoma. Nello stesso convegno, T. Frosini ha evidenziato come il diritto dell’energia rappresenti un’evoluzione naturale del diritto dell’ambiente, sottolineando come la disciplina giuridica dell’energia si fondi su un intreccio inscindibile con la tutela dell’ambiente.
D’altro canto, E. Chiti, invece, afferma: «Benché caratterizzata da una pluralità di comparti e di settori regolati da discipline autonome, dal punto di vista giuridico l’energia può essere considerata, in modo unitario, come la materia concernente le attività connesse alla produzione, al trasporto, alla distribuzione di prodotti energetici»31.
Ma nella dottrina italiana Gentile è forse l’esponente di maggior rilievo della teoria del diritto dell’energia come diritto autonomo, intendendo l’energia come: «Un fenomeno esistente in natura di cui l’homo economicus ha scoperto e ha da ultimo avvertito con crescente intensità la singolare importanza, sollecitando così l’attenzione del giurista verso i meccanismi che ne presiedono l’emersione, la circolazione e l’utilizzazione: postulandone, in sintesi, un’acconcia regolamentazione»32. In tale prospettiva, dunque, il diritto dell’energia rappresenta un sistema autonomo, fondato sull’applicazione di norme dedicate, rispetto alle quale gli altri ambiti normativi assumono un ruolo integrativo.
A fronte di approcci teorici più che autorevoli, vale la pena verificare la possibilità di dirigere gli sforzi di ricostruzione del diritto dell’energia più che nella ricerca di una sua autonomia, nella direzione della sua complementarità rispetto al diritto dell’ambiente, contribuendo ad un suo consolidamento. Questa ipotesi è suggerita, fra l’altro, dall’opportunità di evitare un’eccessiva settorializzazione del diritto, talvolta non adeguatamente accompagnata dall’individuazione di elementi caratterizzanti e specifici. In questo caso si rischierebbe di ridurre l’intera operazione ad un mero esercizio accademico oppure nell’agevolazione di una proliferazione e sovrapposizione di leggi, con interpretazioni arbitrarie e una conseguente incertezza giuridica.
Di fronte a questa complessità, una possibile soluzione può essere individuata nella considerazione non tanto di un’autonomia assoluta del diritto dell’energia, quanto nella sua complementarità, appunto, con il diritto dell’ambiente.
Dunque, il diritto dell’energia potrebbe essere considerato con una specificità propria, ma inquadrato all’interno di una prospettiva più ampia che include anche l’ambiente.
Lo stesso Gentile osserva come il concetto di energia «non è di quelli che i giuristi hanno elaborato o concorso ad elaborare, avendo preferito ricavarlo da altre discipline, o magari assumerlo nell’accezione più empirica propria dell’uso comune»33.
L’intervento del legislatore nella gestione delle risorse energetiche si affianca, infatti, alla necessità di tutelare l’ambiente, all’interno di una prospettiva in cui lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale diventano parametri imprescindibili per la politica energetica.
È, dunque, importante riflettere sull’eventuale opportunità di dirigere gli sforzi di ricostruzione del diritto dell’energia non verso la mera separazione disciplinare, ma verso un’integrazione funzionale che consenta al diritto dell’energia di contribuire al consolidamento del diritto dell’ambiente.
Sotto questo profilo, si inserisce la teoria dei cerchi concentrici, proposta da M. Prieur, il quale pone l’ambiente in una posizione centrale rispetto a quella del diritto dell’energia, al quale è attribuita una posizione satellite, che riceve legittimazione nella misura in cui si conforma alle esigenze ambientali34.
La correlazione tra diritto dell’energia e diritto dell’ambiente trova ulteriore riscontro nelle politiche di mitigazione del fenomeno del cambiamento climatico, che rappresentano, nel contesto attuale, uno dei principali punti di interazione tra le due sfere normative. Basti in proposito pensare che anche la transizione energetica dei paesi asiatici trova fondamento nelle azioni di mitigazione delle emissioni inquinanti definite nell’Accordo di Parigi del 2015 per la lotta ai cambiamenti climatici. La problematica ambientale ha, infatti, inciso in diversi paesi asiatici sulle strategie e sulle politiche energetiche, con la programmazione del passaggio dall’uso delle energie tradizionali (in particolare del carbone) alle energie rinnovabili o al nucleare in una prospettiva di mix energetico finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
3. Tradizione e transizione come formanti giuridici
Il legame tra diritto dell’ambiente e diritto dell’energia può essere analizzato attraverso i profili della tradizione e della transizione, i quali costituiscono a propria volta due approcci che apparentemente potrebbero risultare inconciliabili, ma che si rivelano in realtà complementari e funzionali alla definizione di scelte coerenti ed in continuità in materia ambientale.
Il profilo della tradizione, infatti, costituisce spesso la base sulla quale si innestano i processi innovativi propri della transizione, delineando un’evoluzione che non rinnega il passato, ma ne riconosce gli elementi strutturali per orientare le politiche future.
I concetti di tradizione e transizione assumono un ruolo cruciale quali formanti giuridici35. In particolare la tradizione, specie negli ordinamenti giuridici non appartenenti alla Western Legal Tradition, lungi dall’essere relegata ad un piano pre-giuridico, può assumere i connotati di fonte del diritto, affiancando i formanti legislativi e giurisprudenziali.
Questa prospettiva supera l’approccio positivistico, tipico del costituzionalismo occidentale, evidenziando come le trasformazioni giuridiche non si traducono nella sostituzione dei modelli normativi esistenti ma si configurano, piuttosto, come processi di transizione, in cui le tradizioni si adattano e resistono alle innovazioni.
Il legal pluralism36, dunque, riconoscendo la coesistenza di molteplici livelli normativi e di diversi meccanismi giuridici applicati a definizioni identiche, si afferma come categoria interpretativa essenziale per comprendere l’evoluzione delle fonti del diritto.
D’altra parte, la transizione costituisce una prospettiva che è inevitabilmente destinata ad incidere sulla tradizione, rappresentando, non una mera sostituzione di paradigmi, ma piuttosto, una rielaborazione continua in cui la tradizione funge da filtro interpretativo e da veicolo di legittimazione.
In questa visione, i profili di tradizione e transizione si riflettono anche nel legame tra ambiente ed energia.
La transizione energetica, infatti, si configura come un processo che trae origine proprio dalla tradizione. Le politiche energetiche si fondano su modelli di produzione, distribuzione e consumo consolidati nel tempo e che, quindi, costituiscono espressioni della tradizione del settore. Tuttavia, la crisi ambientale impone una transizione verso modelli energetici più sostenibili che richiedono una trasformazione degli assetti esistenti.
Anche nel settore energetico, dunque, la transizione incide inevitabilmente sulla tradizione, modificandola e rinnovandola, attraverso la sostituzione degli impianti o la realizzazione di nuove infrastrutture.
In questo senso, ad esempio, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) del 2019, prevede interventi strutturali per accelerare il superamento dei combustibili tradizionali, a favore delle fonti rinnovabili, promuovendo un progressivo abbandono del carbone nella generazione elettrica e la definizione di un mix energetico basato su una quota crescente di rinnovabili, supportata dal gas naturale. In continuità con la strategia del 2019, il PNIEC 2030 ha confermato gli obiettivi da raggiungere prevedendo il raggiungimento di una capacità rinnovabile in esercizio di 131 GW ed una percentuale di quasi il 36% per il settore termico, a cui si aggiunge l’impiego di rinnovabili per i trasporti.
4. Il quadro giurisprudenziale
Nel dibattito contemporaneo sul legame tra energia e ambiente, anche la ‘giustizia’ si profila come un ambito necessario per orientare il settore energetico in un contesto di tutela degli ecosistemi37. Diversi sono stati i casi giurisprudenziali focalizzati su questioni ambientali che hanno ridefinito i confini operativi del settore energetico. In questo dibattito si coglie una certa attenzione per la cd. “giustizia energetica”38, espressione che riunisce cinque fondamenti – distributivo, di riconoscimento, procedurale (giusto processo), cosmopolita e ristorativo – sulla base dei quali si distinguono altrettanti tipi di giustizia energetica. In particolare, con Distributional justice si fa riferimento ad una disuguaglianza di fondo esistente nel sistema di produzione dell’energia che riguarda in particolare l’allocazione degli impianti e le conseguenze negative (inquinamento) che da essi derivano. La Recognition justice tiene conto dell’analisi delle disuguaglianze distributive e si sviluppa secondo una istituzionalizzazione della prospettiva su chi è svantaggiato dalle logiche del sistema energetico. La Procedural justice, invoca il diritto ad un giusto processo. In buona sostanza, il sistema della giustizia dovrebbe consentire il perseguimento di obiettivi quali il superamento delle disuguaglianze nell’accesso all’energia. In quest’ottica appare necessaria l’inclusione dei soggetti interessati nei processi decisionali ma anche il coinvolgimento nel perseguimento di risultati più equi39.
La Cosmopolitan justice suggerisce che i principi della giustizia energetica devono applicarsi universalmente a tutti gli esseri umani in tutte le nazioni, partendo dal presupposto che tutti i gruppi etnici appartengono ad un’unica comunità basata su una morale collettiva40 e su una responsabilità che non si esaurisce superando i confini politici. Infine, la Restorative justice41 fa riferimento alla possibilità di ristoro di nazioni, cittadini e natura e che implica un intervento politico preventivo per impedire danni e conflitti nel settore energetico42.
Nel suo complesso la giustizia energetica, dunque, offre un quadro etico-giuridico utile a garantire un equilibrio tra costi e benefici legati alla transizione energetica, promuovendo uno sviluppo sostenibile del settore, sia dal punto di vista economico che da quello sociale ed ambientale43.
In questo contesto, appare opportuno il richiamo alla recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo (CEDU) ed in particolare alla sentenza del 9 aprile 2024 sul caso Verein KlimaSeniorinnen v. Svizzera44, al quale si sono affiancati altri due giudizi: Carême v. Francia e Duarte Agostinho e altri v. Portogallo45.
Queste decisioni evidenziano, infatti, un punto di svolta nel riconoscimento giuridico delle conseguenze per l’ambiente e degli effetti nocivi dell’accumulo di gas serra nell’atmosfera terrestre sulle condizioni di vita dei singoli individui e delle diverse comunità umane46. Effetti che, come riconosciuto dalla CEDU, gravano in particolare sulle future generazioni e sui gruppi più vulnerabili della società, i quali necessitano di un’attenzione e di una protezione particolari da parte delle autorità. Dunque, collocando la problematica nell’alveo della violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con particolare riferimento al diritto alla vita (art. 2) e alla tutela la vita privata e familiare (art. 8), la Corte ha ritenuto che la Svizzera non abbia adempiuto ai propri obblighi positivi per tutelare il diritto degli individui ad un’effettiva protezione dalle conseguenze negative del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita.
In alcuni passaggi della sentenza, è evidente il richiamo alle conseguenze derivanti da un utilizzo definito ‘insostenibile’ delle risorse energetiche, sottolineando il ruolo determinante di tali scelte nel processo di riscaldamento globale.
A sostegno di tali affermazioni, la sentenza richiama, inoltre, il Synthesis Report: Climate Change 2023 dell’IPCC, riconoscendone il valore scientifico e normativo.
Anche nella sentenza CEDU, dunque, emerge la forte connessione esistente tra energia e ambiente. Allo stesso modo, nell’ordinamento giuridico italiano anche la Corte costituzionale non ha mancato di evidenziare il legame esistente tra ambiente ed energia. In particolare, nella sentenza n. 107 del 2011 è stato affermato che il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale deve rispettare i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente, ambito di competenza esclusiva statale. Questo comporta che le normative regionali in materia energetica non possono prescindere dal rispetto delle disposizioni nazionali che tutelano l’ambiente, riconoscendo così l’energia come una componente del diritto ambientale.
In linea con questo approccio, con la sentenza n. 215 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 30 del 22 ottobre 2014, che esentava le varianti al tracciato degli impianti elettrici dall’obbligo di sottoposizione alla Valutazione di impatto ambientale (VIA). La Corte ha affermato che la VIA costituisce un subprocedimento necessario nell’ambito delle autorizzazioni in materia energetica, sottolineando così l’indissolubile legame tra le procedure energetiche e la tutela dell’ambiente.
Dunque, anche l’ambito giurisprudenziale converge nell’evidenziare la necessità di integrazione delle politiche energetiche in un quadro giuridico volto a garantire la sostenibilità ambientale.
In questo contesto, emerge la necessità di una revisione delle modalità di produzione, distribuzione e consumo dell’energia, ponendo il rispetto dell’ambiente come elemento imprescindibile del processo decisionale. L’energia non rappresenta più una mera risorsa economica, ma viene concepita come diritto sociale, connesso alla salvaguardia ambientale, ma anche alla tutela dei diritti fondamentali.
5. Il ruolo della sicurezza nel contesto ambientale ed energetico
Un ultimo aspetto che lega il settore dell’energia alla tutela ambientale è il concetto di ‘sicurezza ambientale’. Nel contesto attuale, infatti, la crisi ambientale rappresenta un fattore in grado di contribuire direttamente allo scoppio di conflitti, esacerbando ulteriormente altri fenomeni come la povertà, la migrazione, le malattie, la scarsa governance o il calo della produttività economica. Dunque, il concetto di sicurezza ha subito nel tempo un’evoluzione ampliando il proprio significato fino ad includere anche le crisi di natura ambientale.
Già negli anni ‘60, il Segretario della Difesa degli Stati Uniti R. McNamara parlò di “sicurezza globale”47; nel 1962, A. Wolfers, studioso svizzero-americano di relazioni internazionali, definì la sicurezza ambientale in senso oggettivo come la misura dell’assenza di minacce ai valori acquisiti e in senso soggettivo come l’assenza di paura che quei valori fossero attaccati48. Negli anni ‘80 anche il Rapporto Brundtland ampliò il concetto di sicurezza, includendovi le crisi ambientali49.
Nel 1989 J. Tuchman, esperta americana di affari internazionali specializzata in clima ed energia, difesa e sicurezza50, e successivamente nel 1994 R. Kaplan51, economista statunitense della Harvard Business School, svilupparono l’idea di Environmental Security, evidenziando come le questioni ambientali fossero diventate cruciali per la sicurezza del XXI secolo. In particolare, nel 1997 R. Barnett, docente del Dipartimento di relazioni Internazionali della Keele University (UK), la descrisse come la minimizzazione proattiva delle minacce antropiche all’integrità funzionale della biosfera e, quindi, alla sua componente umana simbiotica52.
La sicurezza ambientale, tuttavia, non si limita alla mera protezione dell’ambiente, ma include la salvaguardia degli interessi dello Stato, della società e dei cittadini in relazione alle tendenze di sviluppo che minacciano il funzionamento sostenibile degli ecosistemi e la salute umana53. La sicurezza ambientale viene, infatti, più specificamente definita come lo stato di protezione degli interessi degli individui, della società e dell’ambiente naturale dalle minacce derivanti dagli impatti antropogenici e naturali sull’ambiente54.
Il concetto di sicurezza ambientale è stato, inoltre, analizzato sotto una duplice natura: una prima dimensione focalizzata sull’ambiente e una seconda focalizzata sullo Stato55.
Negli studi che adottano la prima prospettiva, il termine “sicurezza ambientale” assume il significato di sicurezza dell’ambiente stesso. Secondo questo approccio la sicurezza ambientale si articola in tre elementi principali: gestione sostenibile delle risorse rinnovabili e non rinnovabili; protezione degli elementi naturali – aria, acqua, suolo –; riduzione massima dei rischi industriali.
Secondo A. Westing, ecologista forestale francese e pioniere nell’ambito della sicurezza ambientale, questo concetto comprende tutti i problemi legati alla protezione e all’uso dell’ambiente56.
Altri studi, avvicinandosi maggiormente alla seconda prospettiva (quella dello Stato), trattano, invece, la questione in modo diverso. In questo caso, l’espressione “sicurezza ambientale” indica la componente ambientale della sicurezza nazionale57.
In particolare, il Millennium Project58, think tank partecipativo, propone una definizione di sicurezza pubblica, distinguendo tra il profilo negativo di “security” e il profilo positivo di “safety”.
Nel primo caso, la sicurezza pubblica è una situazione di fatto in forza della quale una comunità di persone vive in una situazione di equilibrio e di armonia, e dunque si caratterizza per l’assenza di avvenimenti al dispiegarsi di questa equilibrata armonia; nel secondo caso, la sicurezza pubblica consiste in azioni necessarie per mantenere questa condizione di equilibrio.
Il Millennium Project, riprendendo il profilo negativo di “security”, afferma che una condizione di sicurezza ambientale è raggiunta quando i sistemi sociali interagiscono con i sistemi ecologici in modi sostenibili, garantendo un accesso equo e ragionevole ai beni ambientali e meccanismi per affrontare le crisi ambientali e i conflitti; al contempo la sicurezza pubblica raggiunge l’armonia anche attraverso l’eliminazione o l’attenuazione dei pericoli ambientali, sia di origine umana, sia naturale.
Un ulteriore elemento strettamente connesso al binomio energia-ambiente è rappresentato dal concetto di “sicurezza energetica”, il quale fa riferimento alla disponibilità di rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli. Questo concetto nasce dal riconoscimento del ruolo fondamentale dell’accesso all’energia per il buon funzionamento delle società contemporanee e, al contempo, riconosce la necessità di soddisfare la domanda energetica presente e futura, senza compromettere l’integrità degli ecosistemi o la stabilità socio-economica dei singoli Stati.
Il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza energetica implica la garanzia, nell’interesse dei cittadini e del buon funzionamento dell’economia globale, di una disponibilità fisica continua di prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo che possa essere accessibile ad ogni consumatore, sia esso pubblico o privato.
La sicurezza dell’approvvigionamento energetico costituisce uno degli aspetti centrali anche della normativa energetica europea, che pone particolare attenzione alla tutela della concorrenza e all’efficienza nell’erogazione dei servizi, considerandoli strumenti fondamentali per garantire un accesso equo e continuo all’energia.
Come sottolineato già nel Libro Verde del 200059, l’obiettivo della sicurezza energetica si traduce, non solo nella riduzione della dipendenza dell’Unione Europea dall’approvvigionamento energetico esterno, ma anche nella limitazione degli effetti che comporta la dipendenza da fonti energetiche nella disponibilità di Paesi diversi, non appartenenti all’Unione.
D’altra parte, già il Trattato di Roma (all’art. 103) contemplava una serie di interventi comunitari al fine di garantire in ogni circostanza la sicurezza dell’approvvigionamento e scongiurare le eventuali difficoltà. Obiettivi oggi riportati nell’art. 194 del TFUE.
La sicurezza energetica, dunque, si integra con la sicurezza ambientale, divenendo sottosistemi della sicurezza generale, ma anche sistemi indipendenti basati su principi specifici e settoriali60.
Anche nel contesto della sicurezza ambientale ed energetica, l’integrazione tra diritto dell’ambiente e diritto dell’energia, trova fondamento. Infatti, questa interdipendenza normativa risulta funzionale per la creazione di un sistema energetico accessibile, sicuro e compatibile con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, stabiliti a livello globale.
6. L’autonomia del diritto dell’energia in una prospettiva complementare. Conclusioni.
Sebbene il diritto dell’energia riveli delle specificità rilevanti sia sotto il profilo normativo che sotto quello giurisprudenziale, le ricadute che le politiche e le strategie energetiche possono avere sull’ambiente, pongono in evidenza l’intreccio esistente tra questi due ambiti che inevitabilmente sono destinati a condizionarsi reciprocamente. L’idea, dunque, di poter definire il perimetro di un autonomo diritto dell’energia diventa di fatto una tentazione forte dettata anche dalla possibilità di rintracciare dei principi generali ma soprattutto una normativa che potrebbe assurgere a elemento strutturale e portante del diritto dell’energia. Al di là di queste suggestioni, l’eterogeneità degli istituti e dei principi che caratterizzano la materia energetica rendono difficile la ricostruzione del diritto dell’energia secondo un sistema unitario. D’altra parte, inquadrando la questione nell’ambito della tradizione e della transizione emerge ancor di più emerge un’autonomia del diritto dell’energia ma in modo complementare al diritto dell’ambiente. Questa prospettiva emerge anche dalla cd giustizia energetica che rivela in maniera ancor più specifica la complementarietà tra energia e ambiente nella prospettiva della riduzione dei cambiamenti climatici.
- Sull’argomento si vedano: C. Petteruti, Diritto dell’ambiente e dell’energia. Profili di comparazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020; P. Dell’Anno, Diritto dell’ambiente, Cedam, Piacenza, 2022; F. Fracchia, Il principio dello sviluppo sostenibile, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2021, 181 ss.; V. Pepe, Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile, Franco Angeli, Milano, 2008; G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, Diritto ambientale. Profili europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2024; F. Bruno, M. Benozzo, Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2025; S. Valaguzza, Esplorazioni di diritto dell’ambiente, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024. ↩︎
- G. Pericu, Ambiente (tutela dell’) nel diritto amministrativo, in Digesto Disc., n. 1,1987, 189 ss. ↩︎
- M.S. Giannini, «Ambiente», saggio sui suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15 ss. ↩︎
- Questa visione dell’ambiente viene ripresa anche dalla giurisprudenza, in particolare: Corte Cost., sentenza n. 641, 30 dicembre 1987; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1046, 3 febbraio 1998; M. Pilloni, La tutela ambientale: nuova tutela dei diritti umani, in Ius In Itinere, 2022. ↩︎
- G. Conventi, Gli sviluppi della tutela giuridica dell’ambiente nel diritto costituzionale, in Ius In Itinere, 2023. ↩︎
- Le costituzioni di vari Paesi, come quella portoghese, spagnola e brasiliana, includono sin dalle loro origini specifiche disposizioni ambientali. Altre costituzioni sono state aggiornate per includere la tutela ambientale, come quelle della Germania, dell’Italia e della Francia. In altri Paesi, in assenza di specifici riferimenti testuali, lo status costituzionale dell’ambiente può essere ricostruito solo sulla base della giurisprudenza come in Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada. Per approfondimenti si veda: D. Amirante, Costituzionalismo Ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, il Mulino, Bologna, 2022. ↩︎
- Sull’argomento si vedano: P. Fois, Il diritto ambientale dell’Unione Europea, in G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, op. cit., p. 94 ss; G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2021, 30 ss.; F. Ferraro, I grandi principi del diritto dell’Unione Europea in materia ambientale, in DPCE, n. 2 (sp), 2023, p. 41 ss.; D. Amirante (a cura di), Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee, Franco Angeli, Milano, 2000; C. Sartoretti, La via europea al costituzionalismo ambientale e il formante legislativo/costituzionale, in DPCE, n. 2 (sp), 2023, p. 119 ss. ↩︎
- P. De Pasquale, Il principio di sussidiarietà nella comunità europea, Editoriale scientifica, Napoli, 2000, 81. ↩︎
- R. Rota, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, I, Cedam, Padova, 2012, p. 154 ss. ↩︎
- Sull’argomento si vedano: S. Quadri, Il panorama energetico e le prospettive future nell’era della sostenibilità, in DPCE, vol. XXVI, n. 1, 2024, p. 55 ss.; F. Buonomenna, La governance dell’energia nel diritto dell’Unione Europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024; E.A. Carnevale, P. Carrozza, G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari, G. Morbidelli, R. Orrù, (a cura di), Verso una politica energetica integrata. Le energie rinnovabili nel prisma della comparazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014; E. Picozza, S.M. Sambri, Il diritto dell’energia, Cedam, Padova, 2015; M. Marotta, L’energia: normativa di settore nel panorama internazionale, Giappichelli, Torino, 2016; E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi, Esperienze regolatorie europee a confronto nel settore dell’energia, Cedam, Padova, 2017. ↩︎
- P. Bonfante, Natura del contratto di somministrazione di energia elettrica, in Foro it., 1901, 287 ss. ↩︎
- G.G. Gentile, P. Gonnelli, Manuale di diritto dell’energia, Giuffrè, Milano, 1994, 20 ss. ↩︎
- L.M. Pepe, Il diritto dell’energia come scienza autonoma, in Sintesi, www.sintesionline.info, n. 1, 2019. ↩︎
- Sull’argomento si vedano: N. Bobbio, Diritto, in Noviss. dig. it., Torino, 769 ss.; W.C. Sforza, Diritto, in Enc. giur. it., Milano, 1964, 630 ss.; G. Rebuffa, Diritto, in Dig. sez. civ., Torino, 1990, 1 ss. ↩︎
- A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, 2019, 12. ↩︎
- S. Romano, L’ordinamento giuridico, Quodlibet, Firenze, 1946. ↩︎
- W.C. Sforza, op. cit., 634 ss. G. Gentile contesta l’atteggiamento della dottrina circa il tentativo di riportare, attraverso un procedimento analogico, fattispecie che si configurano nell’ambito della materia energetica ad istituti tipici di altri rami del diritto. ↩︎
- M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 1993. ↩︎
- G.P. Cirillo, Intorno all’autonomia scientifica del diritto dell’energia, in Diritto dell’ambiente e dell’energia. Law, Environment, Energy, n. 1, 2024, 61. ↩︎
- Ivi, 62. ↩︎
- Sull’argomento si vedano: C. Petteruti, op. cit.; E. Picozza, S.M. Sambri (a cura di), Il diritto dell’energia, Cedam, Padova, 2015; R. Miccu, La diade “ambiente-energia” e lo sviluppo sostenibile. Alla ricerca della “quadratura del cerchio”, in M.A. Icolari (a cura di), La tutela dell’ambiente al tempo della crisi pandemica, Giappichelli, Torino, 2021, p. 89 ss.; F. Rolando, L’integrazione delle esigenze ambientali nelle altre politiche dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; G.D. Comporti, Energia e ambiente, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2021, p. 297 ss.; G.D. Comporti, Energia, ambiente e sviluppo sostenibile, in Federalismi, n. 13, 2023, p. 120 ss.; R.J. Heffron (ed), The concept of energy justice across the disciplines, in Energy Policy, vol. 105, 2017, 658 ss. ↩︎
- V. Pepe, op. cit., 33. ↩︎
- K. Talus, P. Aalto, Competences in EU energy policy, in R. Leal-Arcas, J. Wouters (a cura di), Research Handbook on EU Energy Law and Policy, Edward Elgar Pub, Cheltenham, 2017, p. 20 ss.; K. Haraldsdóttir, The Limits of EU Competence to Regulate Conditions for Exploitation of Energy Resources: Analysis of Article 194(2) TFEU, in Eur. en. envir. L. Rev., n. 6, 2014, 211. ↩︎
- C. Petteruti, Diritto dell’ambiente e dell’energia. Profili di comparazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, 127; Id., L’evoluzione della sicurezza pubblica tra sfide ambientali e cambiamento climatico, in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 22 ottobre 2024, www.contabilita-pubblica.eu; G. Cordini, Diritto ambientale comparato, in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), op. cit., 115; V. Pepe, Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno, in Riv. giur. amb., n. 2, 2002, 209; Id., Lo sviluppo sostenibile. Tra governo dell’economia e profili costituzionali, La Tribuna, Piacenza, 2002, 23. ↩︎
- La strategia europea presentata dalla Commissione europea nel Green Deal prevede, fra l’altro, il raggiungimento in una economia moderna della neutralità climatica. Ciò dovrebbe comportare che: nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; la crescita economica venga dissociata dall’uso delle risorse; nessuna persona e nessun luogo siano trascurati, nel senso che i benefici della green economy dovranno avere una ricaduta diffusa sugli Stati membri e sui cittadini. ↩︎
- A. Bradbrook, Energy Law as an Academic Discipline, in Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 14, n. 2, 1996, pp. 193-217. ↩︎
- D. Amirante, L’insegnamento del diritto ambientale come diritto per principi e multidisciplinare, in Agricoltura, istituzioni, mercati: rivista di diritto agroalimentare e dell’ambiente, n. 2, 2007, pp. 147-151. ↩︎
- R.J. Heffron et. al., A treatise for Energy Law, in Journal of World Energy Law and Business, n. 11, 2018, pp. 34-48. ↩︎
- Per approfondimenti si rimanda a R.J. Heffron, Energy law: an introduction, Springer Cham, Heidelberg, 2021. ↩︎
- Secondo alcuni, il diritto dell’energia è caratterizzato da una disciplina trasversale e interdisciplinare che ne consente la qualificazione come diritto autonomo in grado di affrontare le interazioni necessarie tra sviluppo economico, tutela ambientale e sicurezza energetica. L.M. Pepe, Il diritto dell’energia fondato su principi. La transizione ecologica come giustizia energetica, in AmbienteDiritto, n. 4, 2021, 6. ↩︎
- E. Chiti, Organizzazione europea ed organizzazione globale: elementi per una comparazione, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 2009, 370. ↩︎
- G. Gentile, Lezioni di diritto dell’energia, Giuffré, Milano, 1987, 3. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- D. Amirante, Diritto ambientale italiano e comparato. I principi, Jovene, Napoli, pp. 11-12, il quale ripropone la teoria del giurista francese della ricostruzione del diritto ambientale per cerchi concentrici all’interno dei quali verificare, di volta in volta, il carattere ambientale delle norme considerate. In questa ricostruzione nel cerchio centrale sono collocate le materie strettamente riferibili al diritto ambientale (diritto dei beni naturali, diritto relativo agli inquinamenti ed alle immissioni, diritto delle aree protette, del paesaggio e delle bellezze naturali). Nel secondo cerchio vengono collocate materie non strettamente ambientali, ma i cui istituti devono essere ispirati essenzialmente dall’ambiente (urbanistica, diritto agrario, diritto dell’assetto del territorio, diritto minerario, diritto dei beni culturali, ecc). Nel terzo cerchio, quello più esterno, rientrerebbero le altre materie, frequentemente interessate dalle questioni ambientali ma strutturalmente autonome, quali ad esempio il diritto dei consumatori, il diritto dell’energia, il diritto del lavoro e, più in generale, il diritto dell’economia. ↩︎
- C. Petteruti, Formanti giuridici e pluralismo delle fonti nell’Asia meridionale, in DPCE, n. 50(Sp), 2021, pp. 547 ss. ↩︎
- Per approfondimenti si rimanda a G. Ajani, B. Pasa, Diritto comparato, Giappichelli, Torino, 2013, 124; J. Tully, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 101; A. Hunt, G. Wickham, Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance, Pluto Press, London, 1998, 39. ↩︎
- R.J. Heffron, Applying energy justice into the energy transition, in Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews, n. 156, 2022, 2; L.M. Pepe, op. cit., 13. ↩︎
- D. McCauley, V. Ramasar, R.J. Heffron, B. Sovacool, D. Mebratu, e L. Mundaca, Energy justice in the transition to low carbon energy systems: exploring key themes in interdisciplinary research, in Applied Energy, 2018, 917; D. de Vincenzo, Giustizia ambientale e giustizia energetica nelle transizioni verso la sostenibilità, in M. Badagliacca, S. Fortunato, Il pilastro sociale dello sviluppo sostenibile: giustizia e inclusione sociale nell’agenda ONU 2030, Edizioni Università di Cassino, Cassino, 2024, 47-50. ↩︎
- D. McCauley, V. Ramasar, R.J. Heffron, B. Sovacool, D. Mebratu, e L. Mundaca, op. cit., 917: «In 2016, Scotland undertook a lengthy consultation with a range of individuals, communities, policymakers, and other third sector representations on legislation referred to as ensuring environmental justice. The process recognised the fact that aggrieved individuals could not properly access the legal system due to the highly technical nature of environmentally related legal cases against the development of energy infrastructures. A second issue raised in the consultation was also the cost involved in developing a legal case». ↩︎
- D. Moellendorf, Cosmopolitan Justice, Routledge, New York, 2002. ↩︎
- M. Hazrati, R.J. Heffron, Conceptualising restorative justice in the energy Transition: Changing the perspectives of fossil fuels, in Energy Research & Social Science, n. 78, 2021. ↩︎
- Per ogni ulteriore approfondimento, si veda: D. McCauley, V. Ramasar, R.J. Heffron, B. Sovacool, D. Mebratu, e L. Mundaca, op. cit., 917. ↩︎
- A. McHarg, Energy justice: understanding the ‘ethical turn’ in energy law and policy, in L. Godden, D.D. Zillman, M.F. Montoya Pardo, J.J. Gonzalez, (eds), Energy justice and energy law. Oxford University Press, Oxford, 2020. ↩︎
- European Court of Human Rights, Grand Chamber, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Application no. 53600/20, 9 April 2024. Per un commento alla sentenza, si veda: E. Guarna Assanti, Verein KlimaSeniorinnen and others v. Switzerland: una conferma del ruolo fondamentale dei diritti umani per la tutela del clima, in Diritti Comparati, www.diritticomparati.it, 2024, 2 ss. ↩︎
- European Court of Human Rights, Grand Chamber, Duarte Agostinho and others v. Portugal and 32 others, Application no. 39371/20, 9 April 2024; Careme v. France, Application no. 7189/21, 9 April 2024. ↩︎
- A. Osti, A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera ava alla Corte europea dei diritti dell’uomo (per non tacer degli altri), in BioLaw Journal, n. 2, 2023, 237 ss. ↩︎
- R. Mcnamara, The essence of security: Reflections in office, Hodder&Stoughton, New York, 1968. ↩︎
- A. Wolfers, Discord and Collaboration. Essays on International Politics, John Hopkins University Press, Baltimore, 1962. ↩︎
- R. Ullman, Redefining Security, in International Security, 1983, pp. 129-153. ↩︎
- J. Tuchman, Redefining Security, in Foreign Affairs, vol. 68, n. 2, 1989, pp. 162-177. ↩︎
- R. Kaplan, The coming anarchy: how scarcity, crime, overpopulation and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet, in Atlantic Monthly, 1994, pp. 44-76. ↩︎
- R. J. Barnett, Environmental Security: Now What?, Seminar, Department of International Relations, Keele University, 1997. ↩︎
- G Zurlini, F. Muller. Environmental Security, in S.E. Jørgensen, B.D. Fath, Systems Ecology. Vol. [2] of Encyclopedia of Ecology, 5 vols., Elsevier, Oxford, pp.1350-1356. ↩︎
- F. Muller et al, Contributions of landscape sciences to the development of environmental security. Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security, Springer, Berlino, 2008, 17. ↩︎
- M. Frederick, La sécurité environnementale: éléments de définition (Note), in Études internationales, vol. 24, n. 4, 1993, pp. 753–765. ↩︎
- A.H. Westing, The Environmental Component of Comprehensive Security, Bulletin oj Peace Proposais, vol. 20, n. 2, 1989, pp. 129-134. ↩︎
- T.F. Homer-Dickson, On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict, in International Security, vol. 16, n. 2, 1991, pp. 76-116; J.J. Holst, Security and the Environment: A Preliminary Exploration, in Bulletin Peace Proposais, vol. 20, n. 2, 1989, pp. 123-128. ↩︎
- Il progetto è stato istituito per migliorare la previsione globale, nel 1996, sotto il Consiglio americano per l’Università delle Nazioni Unite, è diventato indipendente nel 2009 ed è cresciuto fino a raggiungere 72 nodi in tutto il mondo. ↩︎
- Libro verde della Commissione del 29 novembre 2000, «Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico», COM, 2000, 769. ↩︎
- G. Bovaeva, Il concetto di sicurezza ambientale nella Federazione Russa e in particolare il problema della sicurezza nucleare, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 5, 2001, 723 ss. ↩︎