Valutazione di impatto intergenerazionale e nuove prospettive per la fiscalità ambientale
Abstract
Il presente lavoro analizza la disciplina della valutazione di impatto intergenerazionale (VIG) recentemente introdotta dalla legge 167/2025 anche al fine di dare attuazione ai principi di equità intergenerazionale sanciti dagli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale n. 1/2022. L’analisi muove dalla natura multidimensionale della sostenibilità – ambientale, sociale e finanziaria – per esplorare le implicazioni della VIG sulla qualità della regolazione e sulla responsabilità del decisore politico nei confronti delle generazioni future. Il contributo evidenzia come la sostenibilità finanziaria, elevata a rango costituzionale dagli articoli 81 e 119 Cost. e rafforzata dalla nuova governance economica europea, costituisca un vincolo ineludibile che impone di non trasferire il peso del debito pubblico sulle generazioni a venire. In questa prospettiva, la VIG si configura come strumento di governo del tempo, capace di valutare gli effetti diacronici delle scelte legislative. Particolare attenzione è dedicata alla fiscalità ambientale quale ambito privilegiato per l’applicazione congiunta dei principi di sostenibilità e responsabilità intergenerazionale. In questa prospettiva, viene proposto il rilancio del modello della fiscalità i comportamentali e circolare – volto a disincentivare condotte inquinanti e a promuovere l’economia del riuso – in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo e dell’Agenda 2030.
Parole chiave
- Valutazione di impatto intergenerazionale (VIG)
- Sostenibilità
- Equità intergenerazionale
- Responsabilità finanziaria
- Fiscalità ambientale
1. La valutazione di impatto intergenerazionale quale strumento essenziale per dare attuazione ai principi di cui ai nuovi artt. 9 e 41 della Cost.
La legge 10 novembre 2025, n. 167, recante misure per la semplificazione normativa, il miglioramento della qualità della normazione (come anche il riordino e il riassetto di alcune materie tra le quali la stessa legislazione universitaria), introduce, coraggiosamente, un nuovo modello di valutazione delle fonti normative, proteso a dare concretezza ed attuazione ai principi di equità intergenerazionale previsti dai nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione (come modificati dalla legge Cost. n. 1 del 2022). Coerentemente con quanto sancito dall’art. 2 della Costituzione in materia di diritti inviolabili della persona e delle formazioni sociali, presenti e future, l’articolo 4 della legge n. 167, cit. dispone che tale valutazione, denominata non a caso di impatto intergenerazionale (VIG) divenga uno strumento preventivo di analisi “degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale”. In quanto strumento di valutazione ex ante, la VIG presuppone e viene attuata attraverso l’acquisizione, lo studio e l’elaborazione di dati e informazioni che consentono di apprezzare le conseguenze delle politiche normative in corso di adozione al fine di implementarne e perfezionarne la formulazione1. La valutazione, intesa come processo complesso, dinamico e permanente, non può limitarsi a una mera funzione preventiva; essa deve, piuttosto, sapersi confrontare con le trasformazioni continue – sia presenti che future – dei contesti sociali, economici e normativi. In questa prospettiva, risulta essenziale saper cogliere gli effetti delle nuove disposizioni in una logica diacronica, capace cioè di considerare l’evoluzione nel tempo, e persino, per quanto possibile, in chiave predittiva. Tale funzione valutativa non esclude, anzi implica, la possibilità di apportare adattamenti e correzioni di rotta man mano che emergono nuove evidenze o mutano le condizioni di contesto.
Appare chiaro, inoltre, che la valutazione, se concepita non come esercizio di controllo punitivo o censura, bensì quale “tecnologia sociale”2 orientata alla produzione di valore pubblico – intesa come promozione di risultati idonei a migliorare la qualità della vita collettiva, a rafforzare la fiducia nelle istituzioni, ad accrescere l’efficacia delle politiche e a garantire l’equità tra i cittadini – può trovare applicazione in qualsiasi ambito dell’intervento pubblico. In questo senso, la valutazione può assumere forme diverse, a seconda della fase in cui viene realizzata. In tale prospettiva, la valutazione assume configurazioni differenziate in ragione della fase procedimentale in cui si colloca. Essa può essere preventiva, e in tal caso è volta ad analizzare ex ante gli effetti attesi di un intervento normativo, a informare il decisore politico prima dell’adozione dell’atto e a rendere trasparenti le conseguenze prevedibili sulle diverse categorie di destinatari: di questo tipo è, ad esempio, la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG). La valutazione può altresì svolgersi in itinere (c.d. monitoraggio), accompagnando l’attuazione delle norme durante la relativa fase applicativa, sia essa di breve o di più ampia durata. Può infine realizzarsi ex post, allorché gli effetti della norma si siano compiutamente manifestati3: in tale ipotesi, la valutazione si concentra sull’impatto effettivamente prodotto, sull’efficacia delle misure adottate e sulle opportunità o criticità da esse derivate. Le valutazioni in itinere ed ex post presuppongono, in particolare, la disponibilità di dati empirici idonei a documentare i mutamenti indotti dalle politiche. Ciò implica l’esigenza di una raccolta dati strutturata, realizzabile secondo due modalità principali: mediante indagini ad hoc, appositamente progettate per misurare gli effetti delle politiche, ovvero attraverso l’impiego di flussi informativi preesistenti, purché attendibili e pertinenti rispetto agli obiettivi valutativi perseguiti.
Quanto alla valutazione preventiva, tra gli strumenti a tal fine predisposti assume particolare rilievo la VIG. Collocata nel novero degli strumenti di analisi di impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 2464, essa contribuisce in modo significativo al miglioramento della qualità della regolazione, rendendo espliciti e trasparenti i motivi posti a fondamento dell’iniziativa legislativa, vale a dire l’obiettivo politico e sociale che la norma intende perseguire e le ragioni per cui si ritiene necessario l’intervento regolatorio. Tale finalità viene perseguita secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell’art. 14, citato5, da adottarsi di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 167. cit. Fatte salve le modalità indicate da tale decreto, la VIG è obbligatoria ogniqualvolta un atto normativo sia suscettibile di produrre effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. L’unica eccezione riguarda i decreti-legge, in ragione della loro natura emergenziale e della necessità e urgenza che ne giustifica l’adozione6. Oltre alle disposizioni normative che intervengono sulla gestione delle risorse naturali e della biodiversità – ambiti espressamente richiamati dalle recenti modifiche costituzionali in materia ambientale – la VIG risulta applicabile anche a quegli interventi legislativi che toccano settori strategici per il futuro delle nuove generazioni. Rientrano tra questi, in particolare, le politiche educative e formative, sia in ambito scolastico che universitario, le politiche del lavoro e, non da ultimo, tutte le misure che comportano impatti rilevanti sui conti pubblici futuri. In quest’ultimo caso, infatti, è noto che le spese pubbliche finanziate a debito generano effetti intertemporali, collegando il presente al futuro e trasferendo l’onere del debito alle generazioni successive. Di conseguenza, ogni decisione normativa che comporti un indebitamento significativo va attentamente valutata anche sotto il profilo dell’equità intergenerazionale.
La nuova metodologia, valutativa, da taluni auspicata anche in passato7 e finalmente introdotta, appare pertanto di grande rilevanza; essa, infatti, non rappresenta un mero adempimento burocratico di natura formale ma consente di stabilire ponti tra presente e futuro, ponendo in relazione gli effetti attesi dei provvedimenti normativi in corso di adozione con ambiti particolarmente rilevanti sia dal punto di vista valoriale che finanziario8. Diventa centrale, in questo contesto, il principio di sostenibilità, vero cardine e argano delle politiche orientate all’equità intergenerazionale. A tale principio è associata un’idea forte e imprescindibile: ogni intervento normativo dovrebbe essere adottato non solo con chiarezza, consapevolezza e trasparenza, ma anche valutando attentamente la sua capacità di incidere, limitare o compromettere i diritti e le opportunità delle generazioni future. È noto, infatti, che per sostenibilità si intende la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni a venire, garantendo una continuità di condizioni favorevoli per lo sviluppo umano, sociale ed economico. Ne consegue la necessità di un approccio alla VIG che sia sistemico, integrato e multidimensionale in cui la verifica della qualità della produzione normativa si accompagni alla valutazione del suo impatto proiettato nel futuro, assumendo come riferimento i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale e finanziaria. La VIG, dunque, non si limita a misurare l’efficacia immediata delle norme, ma si configura come uno strumento di governo del tempo, capace di valutare gli effetti diacronici delle scelte legislative, ovvero la loro incidenza nel medio e lungo periodo. Solo in questo modo la regolazione può diventare veramente responsabile, equa e orientata a uno sviluppo durevole e condiviso tra le generazioni.
Fondamentale in questo ambito è il pensiero che deve sorreggere e ispirare le disposizioni in corso di adozione, avendo riguardo non solo ai rischi di compromissione degli ecosistemi e alle conseguenze che ne discendono per il genere umano ma necessariamente alle risorse necessarie per finanziare le misure ivi previste9. Ciò implica la verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza degli strumenti finanziari individuati in un quadro di risorse limitate (e non illimitate come negli ultimi decenni) dentro una rete di relazioni di tipo ecologico, sociale, politico10. In questa prospettiva, la valutazione richiesta non si riferisce soltanto alle disposizioni che hanno come naturali destinatari i giovani del presente ma a tutte quelle che abbiamo un potenziale impatto in avanti, potendo riguardare qualunque soggetto presente e futuro (indipendentemente dall’età), compresi coloro che non sono ancora nati o che popoleranno i nostri territori privilegiando i valori della solidarietà intergenerazionale11 al dato meramente anagrafico. Essa, quindi, contempera i principi costituzionali di solidarietà e di equità tra generazioni di cui agli artt. 2, 9, 41 Cost. con quelli posti a fondamento delle politiche per la gioventù peraltro richiamate in diverse occasioni dalle istituzioni europee. In questo senso si vedano le indicazioni espresse dal Comitato economico e sociale europeo che, nel Parere riguardante la Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/759) del 15/06/2023, ha ritenuto non solo che gli Stati membri debbano rafforzare le misure intersettoriali aventi un impatto positivo sui giovani beneficiari, ma ha considerato “essenziale” che “tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, le politiche, le strategie, i programmi, le misure e gli investimenti pubblici degli Stati membri siano sottoposti a una consultazione per accertare l’impatto dell’UE sui giovani, a una valutazione d’impatto, a una definizione di politiche e a proposte di misure di mitigazione, e impediscano ogni azione di violazione dei diritti e di discriminazione nei confronti dei giovani”. Nell’accogliere tale indicazione, l’art. 4 della legge n. 167, cit. proietta la VIG in una prospettiva più ampia non solo temporale ma anche valoriale, richiedendo esplicitamente che le valutazioni degli effetti si estendano agli effetti nel medio e lungo periodo delle politiche normative pubbliche con particolare attenzione a quelle che comportano rilevanti costi ambientali, sociali o finanziari.
D’altronde, la tutela delle generazioni future compare nelle nuove disposizioni costituzionali 9 e 41 della Cost., dopo i frequenti e forti richiami della giurisprudenza costituzionale italiana (che considera la tutela ambientale bene, diritto e valore presente e futuro12) come anche in altre costituzioni di Stati membri dell’Unione europea13 (tema poi ripreso e oggetto di confronto nel corso del IV incontro di studio quadrilaterale tra la Corte costituzionale italiana, il Consiglio costituzionale francese, i Tribunali costituzionali spagnolo e portoghese14). Tra queste particolarmente significativa la previsione dell’art. 20 a della Costituzione tedesca (inserito dalla Legge di modifica del 27 ottobre 1994, I 3146 e successivamente modificato dalla Legge per la modifica della Legge fondamentale – Finalità pubblica della protezione degli animali – del 26 luglio 2002) secondo cui “lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e degli animali mediante l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto” (con riguardo a tale disposizione si veda la pronuncia del 24 marzo 2021 del Bundesverfassungsgericht15).
Al riguardo, va ricordato che il riferimento alle “future generazioni” è contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01), nel cui preambolo viene osservato che la salvaguardia dei valori comuni e la tutela dei diritti umani “fa sorgere la responsabilità e doveri nei confronti degli altri, come pure della comunità umana e delle generazioni future”16. Così anche la Convenzione di Aarhus (Danimarca 23-25 giugno 1998) che comprende, tra le sue finalità, “la necessità di tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere”. Fondamentale rilevanza assume poi l’articolo 3, terzo comma, del Trattato di Lisbona (2009) sull’Unione Europea (TUE) secondo cui l’Unione si adopera nel promuovere “lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente”. Il tema diviene centrale dapprima con il Green deal europeo17 e quindi con il programma Next generation UE considerato dalle istituzioni europee come “la nuova e più ambiziosa strategia dell’UE” non solo per affrontare i cambiamenti climatici ma per definire una nuova strategia industriale dell’UE secondo il modello della trasformazione verde e di quella digitale, integrando in modo più sistematico la sostenibilità nella governance societaria. Nel dare attuazione a tali obiettivi, il PNRR italiano configura la transizione ecologica come “la base del nuovo modello di sviluppo su scala globale”, prevedendo interventi idonei a ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti18 e a migliorare l’efficienza energetica delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell’aria nei centri urbani e delle acque interne e marine. Prioritaria è anche una gestione efficace delle aree verdi, attraverso corposi interventi di rimboschimento e una maggiore diffusione sul territorio urbano e periurbano nella consapevolezza che la riconversione ecologica possa rappresentare anche un terreno di nuova competitività per molta parte del nostro sistema produttivo, anche attraverso investimenti nell’agricoltura sostenibile e di precisione19, a partire dal Mezzogiorno.
Sempre in materia, Giovanni Paolo II, nell’enciclica Evangelicum vitae (1995), richiamando la Genesi (2- 15), osserva: “chiamato a coltivare e custodire il giardino del mondo, l’uomo ha una specifica responsabilità sull’ambiente di vita, ossia sul creato che Dio ha posto al servizio della sua dignità personale, della sua vita, in rapporto non solo al presente ma anche alle generazioni future. È la questione ecologica, della preservazione degli habitat naturali delle diverse specie animali e delle varie forme di vita che trova nella pagina biblica una luminosa e forte indicazione etica per una soluzione rispettosa del grande bene della vita, di ogni vita”. Nello stesso senso l’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI (2009) e ancora più ampiamente la nota enciclica Laudato si di Papa Francesco (2015) che, nelle conclusioni, ammette come l’attuale assetto economico e sociale sia divenuto insostenibile perché il mondo ha smesso di pensare ai fini dell’agire umano, affermando “se lo sguardo percorre le regioni del nostro Pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina”20. Ancora Papa Francesco, nel discorso al Parlamento Europeo del 25 novembre 2014, invita le istituzioni europee e nazionali a mettere in campo politiche in grado di “dare speranza alle generazioni future” per perseguire “il grande ideale di un’Europa unita e in pace, creativa e intraprendente, rispettosa dei diritti e consapevole dei propri doveri”.
2. Le diverse dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale e finanziaria), il principio di responsabilità e il diritto al futuro.
La dimensione plurima della sostenibilità (e in particolare la rilevanza, ambientale, sociale e finanche economico finanziaria – cosiddetta triple bottom line) appare pienamente apprezzata dall’esperienza giuridica sia sul piano internazionale che interno L’evoluzione dell’esperienza giuridica testimonia una crescente attenzione non solo verso le (del tutto legittime) istanze ambientaliste provenienti dalla società civile e in particolare dal mondo giovanile, ma anche verso la necessità di dare concreta attuazione al diritto a un futuro sostenibile, inteso in senso integrato e multidimensionale. Tale approccio, infatti, riconosce che la sostenibilità non si esaurisce nella tutela dell’ambiente, ma richiede una visione sistemica che includa la coesione sociale, la giustizia intergenerazionale e la responsabilità finanziaria delle politiche pubbliche. D’altronde, come avvertito, il futuro non riguarda solo i giovani di oggi ma appartiene a tutti coloro che si muoveranno nel pianeta nel domani o che non hanno ancora iniziato a farlo21. Sebbene non espressamente menzionato come diritto fondamentale22, esso è in qualche modo presupposto e (implicitamente) richiamato dalla nuova formulazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione23 dove la sostenibilità non è contemplata nel senso della sua necessaria attualità ma viene proiettata in avanti, imponendo la cura della natura, della vita, degli animali e del mondo presente e futuro. L’ampiezza e la pienezza della formula adoperata dalle nuove disposizioni costituzionali fa emergere con forza non solo la portata precettiva della garanzia costituzionale prevista ma allo stesso tempo la responsabilità posta a carico delle generazioni presenti (e quindi soprattutto del decisore politico) a vantaggio di quelle future. Ne discende una configurazione del tutto nuova del diritto al futuro, finora previsto dai testi normativi nell’accezione limitata di diritto alla crescita in favore dei minori (si veda, in particolare, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, che, all’art. 6, assicura ad ogni bambino del mondo il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo). Proprio le Nazioni unite aderiscono e fanno propria una visione molto più ampia attraverso il c.d. Patto sul futuro (New York, 22 settembre 2024), comprendente anche la Dichiarazione sulle generazioni future e un Patto digitale globale, ponendo, come dichiarato dal Presidente dell’Assemblea Generale, “le basi per un ordine globale sostenibile, giusto e pacifico – per tutti i popoli e le nazioni”. Attraverso tale impegno, i Paesi aderenti hanno inteso dare una accelerazione all’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, affrontando la sfida del cambiamento climatico e più in generale dei diritti umani e di quelli delle generazioni future. Come dichiarato nella premessa del Patto, “non accetteremo un futuro in cui la dignità e le opportunità vengono negate a metà della popolazione mondiale o diventano appannaggio esclusivo di coloro che ne hanno privilegio e ricchezza. Riaffermiamo che il 2030. L’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile è la nostra tabella di marcia generale per raggiungere lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le sue dimensioni, superando le molteplici crisi interconnesse che affrontiamo e garantire un futuro migliore per il presente e il futuro generazioni. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, comprese la povertà estrema è la più grande sfida globale e un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile e la realizzazione dei diritti umani e fondamentali le libertà sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda”. E ancora “riaffermiamo che lo Sviluppo Sostenibile i Suoi obiettivi sono globali, di vasta portata e traguardi trasformativi universali incentrati sulle persone. Ribadiamo il nostro fermo impegno per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030”.
La stretta connessione tra diritto al futuro, sostenibilità ambientale e inclusione sociale impone di ripensare il tema dei diritti della persona e della natura ma anche quello della portata dei doveri di solidarietà intergenerazionale e quindi le responsabilità (individuali e sociali)24. Le nuove previsioni costituzionali più volte richiamate25 danno, invero, sostanza e concretezza alla sostenibilità, intesa come diritto delle generazioni presenti e future ma anche come responsabilità e dovere inderogabile26, divenendo quindi un nuovo archetipo a cui conformare nuove disposizioni normative come anche azioni e attività di istituzioni e singoli, politiche pubbliche e stili di vita privati, sistema produttivo, imprese e lavoratori (cfr. art. 41 Cost. che subordina l’iniziativa economica al rispetto dell’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni, estendendo le finalità sociali e ambientali a cui essa deve essere indirizzata27). La riforma costituzionale comporta così una vera e propria “rivoluzione copernicana”28 nell’ordinamento costituzionale italiana, fondando un “diritto della sostenibilità” dotato di una propria connotazione assiologica e teleologica, in quanto fine e valore delle norme29.
Essa, pertanto, non reca meri principi programmatici30, esprimendo doveri e vincoli nell’esercizio del potere legislativo (oggi valutati preventivamente attraverso il nuovo strumento della VIG) ma anche amministrativo e giudiziario. In questo senso va richiamata la sentenza 13 giugno 2024, n. 105, mediante la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità di una disciplina pregiudizievole per il bene “ambiente”, pur se sorretta da ragioni economiche e occupazionali. La Corte ha così valorizzato la sostenibilità in seno intergenerazionale come limite esplicito alla libertà di iniziativa economica31.
3. Sostenibilità economico – finanziaria ed equità intergenerazionale
Come evidenziato, la dimensione plurima e complessa della sostenibilità impone di considerare accanto a quella meramente ambientale anche quella sociale ed economica non solo in quanto strettamente connessa al tema dello sviluppo e della crescita ma anche a quello della non compromissione degli interessi e delle risorse delle generazioni future32. In particolare, la sostenibilità economica ricorre quando il sistema economico di un Paese è capace di operare un efficace bilanciamento tra crescita economica, inclusione sociale e protezione ambientale. Tali obiettivi devono essere tuttavia perseguiti attraverso un sistema finanziario pubblico egualmente sostenibile, producendo reddito in modo duraturo e possibilmente crescente (reddito peraltro soggetto a tassazione e quindi in grado di generare entrate pubbliche), facendo fronte ai propri impegni finanziari e quindi a spesa pubblica e debito pubblico33.
In questo contesto, diventa fondamentale il principio dell’equilibrio finanziario pubblico, elevato a rango costituzionale dagli artt. 81 e 119 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Tale riforma ha rappresentato un passaggio chiave per l’allineamento dell’ordinamento italiano al Fiscal Compact 34 (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria), approvato il 2 marzo 2012. Con questo accordo, i Paesi aderenti si sono impegnati a mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili, ad evitare disavanzi eccessivi e a preservare la stabilità dell’eurozona, recependo nelle rispettive Costituzioni il principio del pareggio di bilancio35. In particolare, il Trattato impone l’obbligo di contenere il deficit strutturale entro lo 0,5% del PIL (salvo per i Paesi con un debito pubblico inferiore al 60%, per i quali il limite è l’1%) e la progressiva riduzione del rapporto debito/PIL – nella misura di un ventesimo l’anno – fino a raggiungere la soglia del 60%. Questi obiettivi sono stati ulteriormente rafforzati dalla nuova governance economica europea, entrata in vigore il 30 settembre 2024, attraverso l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1263 (cd. braccio preventivo), del Regolamento (UE) 2024/1264 (cd. braccio correttivo), e della Direttiva (UE) 2024/1265. Il cuore della riforma consiste nell’introduzione del Piano Strutturale di Bilancio, un documento programmatico pluriennale, di durata pari a quella della legislatura nazionale, che ciascuno Stato membro è tenuto a presentare. Esso include un unico quadro di riforme e investimenti e definisce il livello di spesa netta da osservare nel periodo di programmazione, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del debito pubblico e mantenere il deficit al di sotto del 3% del PIL. Il percorso di aggiustamento di bilancio avrà normalmente una durata di 4 anni, estendibile fino a 7 anni in presenza di investimenti pubblici particolarmente ambiziosi, soprattutto in settori strategici come la transizione verde e digitale. In questo modo, si favorisce un approccio che contemperi rigore fiscale e promozione dello sviluppo sostenibile, ponendo le basi per una responsabilità intergenerazionale effettiva. Sul piano interno, queste innovazioni trovano una rispondenza nella nuova formulazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, che – pur riferendosi all’equilibrio, e non al pareggio di bilancio in senso stretto – impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri finanziari non possa più limitarsi a indicare le risorse necessarie alla copertura, ma debba provvedervi direttamente. Tale vincolo si applica, in particolare, alla legge di bilancio, rafforzando i meccanismi di trasparenza e responsabilità nella spesa pubblica. Nel loro insieme, questi sviluppi normativi e istituzionali consolidano la connessione tra equilibrio finanziario e sostenibilità intergenerazionale: garantire finanze pubbliche sane oggi significa non scaricare il peso del debito sulle generazioni future, nel rispetto dei principi di solidarietà e giustizia tra le generazioni, sanciti dagli art.. 2, 9 e 41 della Costituzione. In questa prospettiva, la valutazione dell’impatto generazionale si conferma strumento chiave per integrare i valori della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria all’interno dei processi decisionali, contribuendo alla costruzione di un futuro equo, stabile e responsabile.
Alla luce di quanto osservato, il principio di sostenibilità deve necessariamente estendersi al sistema finanziario pubblico, declinandosi in una duplice dimensione temporale. Sotto il profilo dell’equilibrio annuale, esso impone la sostanziale corrispondenza tra entrate e spese dell’insieme delle pubbliche amministrazioni nell’arco dell’esercizio cui si riferisce la legge di bilancio, nel rispetto dell’obbligo di copertura delle nuove o maggiori spese. Nella prospettiva di medio termine, il medesimo principio esige il controllo e il contenimento della spesa e del debito pubblico, nonché una programmazione delle risorse idonea a prevenire disavanzi eccessivi, i cui oneri ricadrebbero inevitabilmente sulle generazioni future. Tale vincolo mira altresì a preservare la stabilità economica prospettica, assicurando il regolare servizio degli interessi dovuti ai creditori, mantenendo la fiducia dei mercati finanziari e scongiurando il ricorso a misure estreme quale il consolidamento del debito.
È del tutto evidente la stretta connessione tra equilibrio annuale di bilancio e sostenibilità a medio lungo termine36, dipendendo la seconda generalmente dalla prima (la crescita nel tempo del debito prima o poi compromette la sostenibilità finanziaria in avanti, imponendo misure straordinarie di rientro anche di carattere fiscale, come le imposte straordinarie o di forte riduzione delle spesa compresa quella sociale necessaria per il finanziamento dei diritti)37, garantendo la disponibilità di risorse e capitali anche per soddisfare i bisogni delle generazioni future.
La dimensione finanziaria della sostenibilità è pienamente avvertita, oltre che da una parte della dottrina38, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il vincolo intergenerazionale appare diretta proiezione delle garanzie costituzionali previste dai nuovi artt. 81 e 119 della Costituzione, limitando l’esercizio della funzione legislativa affidata al Parlamento. Numerose sono le pronunce che richiamano tale concetto (spesso espresso attraverso quello di appropriatezza e non irragionevolezza della spesa), ponendo in rapporto attraverso la tecnica del bilanciamento prestazioni sociali onerose (nel caso di specie si trattava di spese sanitarie) e disponibilità delle risorse pubbliche39. La sostenibilità finanziaria non solo viene considerata vincolo ineludibile, pur se soggetto al principio del bilanciamento, ma viene apprezzata come regola di sistema riferita tanto allo Stato (cui compete il coordinamento della finanza pubblica) quanto alle Regioni, Province e Comuni, chiamati a una leale collaborazione40. In questo senso, la sentenza della Corte Cost. n. 88/2014, secondo la quale le disposizioni della legge cost. n. 1 del 2012 hanno ad oggetto “l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica”. In questa prospettiva, continua la Corte, “la garanzia dell’omogeneità della disciplina è connaturata alla logica della riforma, poiché, oggi ancor più che in passato, non si può “ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione” (sentenza n. 425 del 2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta infatti di vincoli generali che devono valere “in modo uniforme per tutti gli enti, [e pertanto] solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte (…). Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell’indebitamento rispetto ai princìpi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al “complesso delle pubbliche amministrazioni” (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l’art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel “bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni” (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale”. Conclude ancora la Consulta osservando come l’attuazione del principio della sostenibilità del debito pubblico “implica una responsabilità che, in attuazione di quelli “fondanti” di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni, ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future”. La Corte costituzionale ha reiteratamente richiamato il principio di copertura finanziaria della spesa pubblica, esigendo che essa sia adeguata ed effettiva. Ne consegue che l’omessa considerazione degli oneri derivanti da una nuova disposizione legislativa ne determina l’illegittimità costituzionale per difetto di copertura, estendendosi tale vizio anche agli oneri meramente eventuali. L’art. 81 Cost., infatti, “impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte” (Corte cost., sentt.155/2022, 163/2020 e 307/2013)41. La copertura di nuove spese, inoltre, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale “deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (sentenza n. 64/2023).
L’equità intergenerazionale è poi espressamente richiamata dalla sentenza della Corte n. 18/2019, riguardante la legittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di dissesto degli enti locali e in particolare di quelle riguardanti il riequilibrio finanziario pluriennale, nella quale si rileva la “necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. L’indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente”. Secondo la Corte, “il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. (la norma censurata si discosta radicalmente da tali parametri, consentendo di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme necessarie al rientro dal disavanzo”)”. A ciò viene aggiunto che “l’art. 119, sesto comma, Cost., dimostra come l’indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate”. Con la sentenza n. 115/2020, la Corte ha ancora precisato che anche l’indebitamento e i piani finanziari predisposti dagli enti territoriali per un suo rientro devono prendere in considerazione i “sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati” affinché sia raggiunto l’equilibro fra entrate e spese, “presupposto necessario per la sana amministrazione”.
Afferma poi la Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 2025 che il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., “impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano. In questa prospettiva, la norma sulla copertura finanziaria, contenuta fin nell’originario art. 81 Cost., attiene in generale all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria: è al contempo fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa. Tale principio, vincolante sia per lo Stato che per le regioni, è altresì funzionale a preservare il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria del 2012, ratificato e reso esecutivo con legge 23 luglio 2012, n. 114 e a livello euro-unitario attraverso il cosiddetto six pack” 42.
Con la sentenza n. 195 del 2024, la Corte richiama il proprio orientamento in forza del quale, dinanzi ad una prassi legislativa troppo incline a effettuare pesanti “tagli lineari” (sentenze n. 63 del 2024 e n. 220 del 2021) anche sulla sanità (sentenza n. 154 del 2017), ha introdotto a partire dalla sentenza n. 169 del 2017, la nozione di “spesa costituzionalmente necessaria” (ripresa poi nelle sentenze n. 220 del 2021, n. 197 del 2019 e n. 87 del 2018), funzionale a evidenziare che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il “fondamentale” diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket. Ciò premesso, la Corte richiama comunque “l’obbligo di evitare la produzione di disavanzi e, comunque, di ripianarli in termini contenuti, secondo le modalità declinate dalle regole statali dell’armonizzazione contabile, consegue, da un lato, ai principi di buona amministrazione, di copertura delle spese e dell’equilibrio di bilancio”.
Nonostante i costanti richiami alla stabilità finanziaria da parte della Corte Costituzionale e in particolare all’esigenza che le poste di bilancio (crediti e debiti) siano rispondenti alla realtà e che ove eventuali esposizioni di risorse fittizie mettano in discussione equilibri strutturali presenti e futuri (ad esempio, nella gestione dei residui attivi/passivi), una parte della dottrina ha auspicato l’introduzione nella Costituzione di un “vincolo sulla qualità della spesa rivolta, proprio, a contenere quelle improduttive a vantaggio di quelle di investimento, in uno spirito di avveduta gestione delle risorse pubbliche e di loro razionale allocazione”43.
Proprio perché rilevante in termini di equità intergenerazionale, sembra opportuno che anche il nuovo strumento della VIG prenda in considerazione gli aspetti finanziari in piena coerenza con quanto già previsto dalla legge n. 196 del 2009 avente ad oggetto gli strumenti e le modalità preordinati alla corretta determinazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura di qualunque provvedimento normativo in corso di adozione44. In particolare, la quantificazione e la copertura degli oneri conseguenti e connessi sono sottoposte ad analisi preventive da svolgersi all’interno di uno specifico procedimento i cui esiti sono sottoposti comunque al controllo parlamentare. Tale procedimento culmina con la predisposizione della relazione tecnica, vale a dire un documento, redatto dal Governo e sottoposto a verifica da parte dei competenti organi parlamentari45, con il quale si dà conto degli oneri e delle coperture e, più in generale, dell’impatto sulla finanza pubblica delle nuove normative oggetto di esame46.
4. Sostenibilità finanziaria e centralità dei tributi ambientali
Da quanto osservato emerge chiaramente con i principi di sostenibilità (ambientale, sociale e finanziaria) e di responsabilità intergenerazionale47 rappresentano valori primari e trasversali in grado di orientare produzione normativa e politiche pubbliche48. Ferma restando l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore, è evidente come essi saranno destinati a condizionare anche strumenti e modelli di imposizione fiscale, attraverso un nuovo bilanciamento di tipo “dinamico” e diacronico con i principi di capacità contributiva49 e solidarietà aperta alle generazioni presenti e future. Proprio la materia tributaria si presta naturalmente ad essere uno straordinario banco di prova per l’applicazione congiunta dei principi di sostenibilità ambientale, finanziaria e di responsabilità intergenerazionale; si pensi ad esempio agli strumenti di economia circolare (riuso, riciclo e reimpiego) e di fiscalità circolare50, quest’ultima intesa come l’insieme dei tributi volti a disincentivare comportamenti non sostenibili come ad esempio attività inquinanti51, sprechi, cibi dannosi52 ecc. e incentivanti (per promuovere comportamenti virtuosi come il riciclo e il riuso ovvero produzioni che assicurino cicli di vita ai prodotti particolarmente duraturi ovvero che limitano o azzerano la produzione di rifiuti, riducendo l’impiego di ricorse scarse, migliorando i cicli di vita dei prodotti)53. Proprio la recente riforma costituzionale induce a recuperare e rilanciare la fiscalità ambientale54, sia in senso agevolativo che impositivo, per dare concretezza ai principi di sostenibilità ambientale e finanziaria, promuovendo crescita economica, tutela ambientale, salvaguardia delle risorse naturali e ciò senza distruggere la ricchezza esistente ma anzi preservandola e incrementandola55. Riequilibrando il rapporto tra economia e natura, può essere finalmente superata la convinzione “antropocentrica” secondo cui il mondo è un luogo da dominare, sfruttare e finanche distruggere, aderendo alla cultura del rispetto della persona come degli esseri senzienti animali e vegetali in forza della quale anche il prelievo fiscale dovrebbe essere sganciato dalla logica del dominio delle risorse della terra e di coloro che la popolano, sfruttando le prime e spremendo le seconde, per essere restituita a quella solidaristica e redistributiva56, attenta all’armonia naturale e sociale. Fondamentale appare proprio accettare e condividere la sfida culturale del superamento della dimensione meramente egoistica dell’avere, consapevoli che non siamo padroni delle ricchezze naturali da cui siamo circondati ma solo pastori dell’esistente. È proprio il senso di responsabilità individuale e collettiva riferita sia al presente che al futuro, eventualmente stimolato in modo gentile (nudge)57 anche attraverso ecoicentivi o ausili finanziari pubblici, che può contribuire a rendere più efficace il contrasto allo sfruttamento eccessivo e allo spreco delle risorse naturali, agli impieghi improduttivi58 e alle attività ambientalmente dannose. Allo stesso tempo, proprio la cultura del rispetto delle risorse (economiche comprese) e il senso di responsabilità finanziaria può consentire maggiore efficienza nell’erogazione della spesa pubblica, uscendo dalle secche della crescita lineare e contenendo sprechi anche nell’uso delle risorse pubbliche. In questo contesto, diventano sempre più necessari modelli di fiscalità comportamentale la cui efficacia dipende in larga parte dalla maturazione di una coscienza civile e dalla condivisione dei valori che la alimentano. Tornando alla valutazione dell’impatto generazionale prevista dalla legge 167/2025 è evidente come essa non solo dovrà scandagliare impatti ed effetti ma dovrà essere in grado di assicurare piena trasparenza delle politiche pubbliche e senso di accountability, consentendo un’adeguata rappresentazione anche delle modalità con la quale sono impiegate le risorse e di come vengano soddisfatti i bisogni della collettività (attraverso le risorse prelevate o il debito) e quindi della relazione (virtuosa) tra mezzi finanziari e fini dell’azione pubblica.
Sotto un diverso profilo, nel caso delle misure fiscali ambientali, un’adeguata verifica, illustrazione e comunicazione dell’impatto – anche in riferimento alle generazioni future – può costituire un fattore determinante per favorire la compliance. La conformazione volontaria del contribuente non dipende infatti esclusivamente dalla convenienza economica immediata, ma è influenzata da una pluralità di elementi, tra cui la percezione di equità e finalità pubblica della misura, la trasparenza sull’uso del gettito, e la consapevolezza del danno ambientale che la condotta disincentivata genera nel tempo. In questo senso, la scelta del contribuente se proseguire nella condotta ambientalmente dannosa soggetta a imposizione, oppure modificare il proprio comportamento eliminando così il prelievo fiscale, non è frutto solo di calcolo utilitaristico, ma può essere orientata anche da valori etici, spinte reputazionali e informazioni istituzionali chiare e credibili sul nesso tra prelievo fiscale, tutela ambientale e protezione del futuro. Come evidenziato dagli studiosi di economia comportamentale59, “progettare l’architettura delle scelte per accrescere il benessere” non solo è possibile ma in alcuni casi più facile di quanto appaia anche per effetto di pungoli esterni disposti dal decisore politico come dal mercato. Ecoincentivi e tributi ambientali a funzione disincentivante appaiono quindi strumenti essenziali60 che meritano di essere pienamente valorizzati in piena coerenza con le nuove disposizioni costituzionali e con i principi di sostenibilità e responsabilità intergenerazionali ivi contenuti. Tali fattispecie meritano di essere pienamente valorizzate, sia in termini di disegno normativo che di applicazione concreta, in coerenza sistematica con le nuove disposizioni costituzionali – in particolare gli artt. 9 e 41 Cost., come modificati dalla legge costituzionale n. 1/2022 – che sanciscono il dovere della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La loro funzione va letta nell’ambito del più ampio principio di responsabilità fiscale intergenerazionale, che impone di considerare gli effetti delle politiche tributarie non solo sull’equilibrio economico-finanziario corrente, ma anche sul benessere ambientale e sociale nel lungo periodo. In tale prospettiva, la fiscalità ambientale assume una duplice valenza: da un lato, agisce quale strumento di internalizzazione dei costi ambientali; dall’altro, contribuisce alla realizzazione concreta del diritto al futuro, favorendo la transizione ecologica in modo equo ed efficiente. In questo senso anche l’Unione europea appare ampiamente consapevole, riconoscendo che la configurazione del prelievo tributario odierno non può prescindere dal rispetto delle esigenze delle future generazioni, sia in coerenza con il principio del “non arretramento” nei livelli di tutela ambientale, sia nell’ottica dell’equilibrio di bilancio restituito alle generazioni future (a cui non può essere addossato il costo del debito né tantomeno di quello per il risanamento ambientale). Nel corso di un importante simposio dedicato alfuturo della tassazione nell’UE , tenuto il 24 e 25 ottobre 2023 il Parlamento e la Commissione europea (CE) hanno condiviso la proposta di ricorrere a modelli di tassazione comportamentale al fine di orientare le scelte sociali, imprenditoriali e personali verso il raggiungimento di obiettivi comuni ispirati dai principi di sostenibilità, influenzando il comportamento del consumatore per dissuaderlo da pratiche dannose o al fine di promuoverne comportamenti virtuosi. La stessa Commissione europea, nella Comunicazione n. 251/2021, intitolata significativamente “tassazione delle imprese per il XXI secolo” ha menzionato le tasse comportamentali e tra di esse quelle ambientali e sanitarie auspicando un più largo utilizzo nei prossimi anni. Secondo la Commissione, le imposte ambientali61, se adeguatamente concepite, possono contribuire alla transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050 e al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, che prevede la riduzione netta delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030. Le entrate derivanti da tali tributi possono altresì concorrere all’equilibrio dei conti pubblici e compensare gli sgravi fiscali sul lavoro. Tra le misure previste nel pacchetto “Fit for 55” la revisione delle accise sui prodotti energetici e dell’elettricità (COM(2021)563) avendo riguardo acontenuto energetico e prestazioni ambientali, la modifica del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea, la proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021) 564, approvata nel regolamento2023/956), con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni evitando che la produzione a maggior impatto ambientale effettuata al di fuori dei confini e poi importata determini un vantaggio competitivo rispetto alle imprese europee sottoposte a più stringenti vincoli in termini di emissioni in atmosfera. Da una prospettiva più ampia, i temi della sostenibilità ambientale si saldano a quelli delle diseguaglianze sociali, imponendo un più consapevole impiego di strumenti redistributivi di natura fiscale. Il tema è stato peraltro oggetto di un ampio confronto nel corso della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo sostenibile promossa dalle Nazioni Unite ad Addis Abeba nel 2015 nella quale sono state proposte e analizzate diverse misure di natura finanziaria e fiscale da adottare (Addis Tax iniziative). I Paesi partecipanti (ben 193) si sono, infatti, impegnati a destinare maggiori risorse finanziarie per la crescita economica, il benessere umano e l’ambiente dei Paesi in via di sviluppo, a offrire collaborazione nell’applicazione e nella riscossione dei tributi e a monitorare attraverso studi e incontri periodici lo stato di attuazione delle misure di carattere fiscale protese a promuovere un modello di sviluppo più equo e sostenibile62. Tra gli obiettivi dell’ambizioso programma d’azione di Addis Abeba figura il sostegno agli sforzi condotti dalle Nazioni Unite per l’attuazione dell’Agenda 2030, mediante l’impiego di tutti gli strumenti disponibili – finanziari, scientifici e culturali – a favore dello sviluppo sostenibile delle aree più vulnerabili del pianeta.
L’esigenza di orientare e redistribuire le risorse pubbliche verso misure di contrasto all’inquinamento e alle diseguaglianze impone il superamento dell’approccio tradizionale, dominato dall’egoismo generazionale e sociale. Le istituzioni economiche e giuridiche del Novecento sono state in larga parte edificate su un presupposto oggi difficilmente sostenibile: che la crescita potesse proseguire infinitamente e che le esternalità negative potessero essere trasferite sul futuro senza conseguenze apprezzabili. Ma il futuro ha smesso di essere una variabile remota. Il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse, le diseguaglianze sistemiche non sono più scenari ipotetici: sono fenomeni già in atto, documentati dalla comunità scientifica con crescente evidenza empirica. E il diritto – quello strumento che le società si sono date per governare la convivenza – non può più limitarsi a disciplinare l’esistente. Deve acquisire la capacità di anticipare e prevenire. Esso non può rimanere indifferente dinanzi alle emergenze del presente, né tantomeno a quelle che, con elevato grado di prevedibilità, si manifesteranno nel futuro. Deve piuttosto essere ispirato e sorretto da una solida visione valoriale, capace di integrare nella propria architettura sistemica i principi di sostenibilità e di responsabilità intergenerazionale e, più in generale, il diritto al futuro dell’uomo e della natura. Qui risiede la sfida più significativa per l’ordinamento giuridico contemporaneo: trascendere la funzione di mero arbitro tra interessi presenti per assumere quella di custode di interessi che non hanno ancora voce, perché appartengono a chi non è ancora nato. Non si tratta di un’aspirazione retorica, ma di un mutamento di paradigma. Se il diritto del XX secolo si interrogava su “chi ha ragione oggi?”, quello del XXI deve porsi una domanda ulteriore: “cosa resterà domani?”.
Il diritto, così inteso, diviene presidio della continuità intergenerazionale, garante del patto implicito tra le generazioni presenti e quelle che verranno.
- Come riportato sul sito ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), l’approvazione definitiva della norma che introduce la Valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce un traguardo storico in quanto potenzialmente destinata a trasformare in profondità il processo legislativo “mettendo il principio della sostenibilità al centro dei processi politici”. Si legge ancora: “la VIG non deve però diventare un semplice adempimento burocratico e va svolta al meglio, anche per coinvolgere di più la società nell’attività legislativa. L’ASviS sta lavorando da mesi con i migliori esperti italiani per individuare le metodologie più appropriate per fare la valutazione, anche alla luce dell’analogo percorso che sta facendo la Commissione europea, in vista dell’elaborazione della prima Strategia di giustizia intergenerazionale attesa per il 2026”. “Da oggi il futuro entra davvero nel cuore delle decisioni politiche, orientando e condizionando le scelte della politica verso la sostenibilità, come previsto dall’Agenda 2030”. “Un vero e proprio cambio di passo, tanto più necessario in un momento in cui la condizione delle giovani generazioni appare indebolita sotto diversi punti di vista: dalle incerte prospettive pensionistiche al debito pubblico ereditato, dagli squilibri demografici alle attuali condizioni di ingresso e valorizzazione nel mondo del lavoro”. ↩︎
- L’espressione è di A. De Toni, Prefazione, in P. Adinolfi, A.F. Uricchio (a cura di), Valutare la complessità, Carocci Editore, Roma, 2025, 15. ↩︎
- Cfr. G. Fattore, La valutazione delle politiche: una breve guida metodologica, in P. Adinolfi, A.F. Uricchio (a cura di), op. cit., 179, secondo cui “le valutazioni in itinere ed ex post necessitano di dati raccolti sul campo sui cambiamenti indotti dalle politiche. Ciò richiede la volontà e la capacità di una raccolta dati che può essere ad hoc (disegnata specificamente per misurare gli effetti delle politiche) oppure derivata da flussi informativi esistenti”. Osserva anche l’A. che “qualsiasi politica dovrebbe essere predisposta sulla base di una valutazione sistematica fatta ex ante e dovrebbe prevedere progettualità per la definizione di valutazioni in itinere ed ex post”. Si veda anche ampiamente M. Palumbo, Il processo di valutazione. Decidere, Programmare, Valutare, Franco Angeli, Milano, 2001. ↩︎
- Si tratta in particolare della c.d. AIR (Analisi di Impatto della Regolazione), introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 5 della legge n. 50 del 1999 e successivamente perfezionata nel 2005, al fine di migliorare la qualità della legislazione valutando costi, benefici e impatti attesi prima dell’adozione delle nuove disposizioni. Essa si snoda attraverso processi (mediante i quali individuare problemi e obiettivi) e consiste nella verifica ed elaborazione delle diverse opzioni di intervento (inclusa l’opzione “zero”) e strumenti (valutazione economica e qualitativa delle opzioni come analisi costi-benefici). In questo ambito viene avvertita l’esigenza di consultazioni pubbliche con esperti e portatori di interesse. Va ancora richiamata anche la VIR (Verifica dell’Impatto della Regolazione) che consente di valutare se le norme esistenti raggiungono i loro scopi e quali effetti hanno prodotto (efficacia ed efficienza), offrendo elementi per modificare, integrare o abrogare la normativa vigente, assicurando che resti utile e proporzionata. Si veda tra i tanti interventi D. Zaottini, L’AIR e la VIR, in V. Di Porto, E. Espa (a cura di), L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2021, Osservatorio AIR, Napoli, 2022; in senso critico, L. Lo Schiavo, Le politiche regolatorie e la valutazione che non c’è, in Rassegna Italiana di Valutazione, n. 34, 2006, 1000 ss. ↩︎
- Stabilisce l’art. 14 cit. che “l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento normativo. L’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all’AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8. La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell’AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonché l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l’altro, in apposite sezioni, della valutazione dell’impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio. 6-bis. Al fine di conseguire l’applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l’effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, l’AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l’impatto di genere, secondo criteri e modalità individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell’AIR”. ↩︎
- Vedi ampiamente V. Carone, Prime note sulla valutazione di impatto generazionale, in Diritto dell’ambiente e dell’energia. Law, Environment, Energy, n.1, 2024, 117, il quale richiama il fondamento epistemologico dei principi di giustizia intergenerazionale e cosmopolita previsti dai nuovi strumenti valutativi. Per l’A. dal punto di vista metodologico essa richiede “indicatori compositi e metriche multidimensionali”, sia qualitativi che quantitativi. ↩︎
- Cfr. P. Torretta, Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future, inR. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008, 699 ss. ↩︎
- Particolare rilevanza in questo ambito assume la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi prevista dall’articolo 5 della stessa legge. Dotato di funzioni di monitoraggio, analisi e proposta, il nuovo organismo è chiamato a verificare se le norme in via di adozione promuovono o meno l’equità tra generazioni, proponendo anche suggerimenti per migliorare la qualità della produzione normativa. La collocazione presso la Presidenza del Consiglio appare sintomatico della centralità dell’osservatorio nel favorire un dialogo costante con tutti i ministeri. ↩︎
- Cfr. A. Giovannini, I diritti delle nuove generazioni e la finanza pubblica: un patto intergenerazionale in Costituzione, in Riv.dir.trib.tel, 2023, secondo cui “da tempo ho maturato la convinzione che la gestione della finanza pubblica nel nostro Paese sia affetta da un doppio disturbo della vista: lo strabismo e la miopia. Lo strabismo nella scelta della qualità della spesa, tutta concentrata su quella corrente, la miopia nella destinazione soggettiva della stessa, tutta orientata a soddisfare le esigenze immediate del corpo elettorale, dimenticando le aspettative delle future generazioniquasi fossero, queste, una realtà sociale trasparente e senza un domani. La finanza pubblica è ancora considerata come proprietà della generazione vivente, piuttosto che come lascito ereditario che ogni generazione deve trattare con il massimo rispetto per trasmetterla nelle migliori condizioni possibili alla generazione successiva. Viene ancora trattata, per dirlo in parole ancor più semplici, come un insieme freddo di numeri e di mastri, non come un bene giuridico in senso proprio, come invece è. Mi rendo conto che il tema dei “diritti” delle nuove generazioni investe anzitutto la dimensione culturale della politica, ma sono altresì convinto che il diritto, spogliato dalle costrizioni del positivismo formalista, da quello di Karl von Gerber a quello di Hans Kelsen, possa incidere in maniera determinante anche su questa dimensione, per “riempirla” dei valori propri dello Stato costituzionale. Rispetto al debito degli Stati, specie se contratto per finanziare la spesa corrente, la tutela degli interessi adespoti delle future generazioni non risponde solo ad un principio di responsabilità politica nell’esercizio della rappresentanza democratica, ma anche e forse primariamente ad un dovere valoriale che la politica non può non assolvere. Di qui l’idea di proporre all’attenzione del dibattito una proposta di modifica costituzionale, riguardante in particolare il secondo comma dell’art. 81 della Carta, che mi sembra di poter formulare in questi termini: «Il ricorso all’indebitamento deve tenere conto dell’interesse delle future generazioni con riguardo anche alla qualità della spesa cui è destinato ed è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali»”. ↩︎
- Cfr. M. Magatti, Cambio di paradigma, uscire dalla crisi pensando al futuro, Feltrinelli, Milano, 2017, 105, secondo cui “sostenibilità ambientale significa tante cose: assunzione del vincolo ecologico per lo svolgimento delle attività economiche, ma anche nuovi stili di vita personale e nuovi modelli di organizzazione sociale (si pensi al tema della mobilità), qualità dell’aria che si respira, cura idrogeologica, del territorio, prevenzione antisismica, lotta allo spreco, efficienza energetica e così via. (…) Una seconda dimensione è la sostenibilità sociale e (…) infine c’è la sostenibilità umana che a che fare con tre aspetti: uno demografico, uno generazionale e uno formativo”. ↩︎
- Cfr. M. Caredda, voce Solidarietà, in M. Caredda, M. Ruotolo (a cura di), La costituzione aperta a tutti, Giuffrè, Milano, 2025, 423, secondo cui “prendendo in mano la Carta costituzionale, possiamo osservare diverse implicazioni costituzionali della solidarietà: promossa, incentivata e non solo considerata un obbligo giuridico la cui inosservanza comporta sanzioni”. Muovendo dalla valenza universalistica del concetto, conclude l’A. considerando la solidarietà “unione del genere umano”. ↩︎
- Cfr. P. Maddalena, La nuova giurisprudenza costituzionale in tema ambientale, in Ambiente & Sviluppo, 2012, n. 1, 7 ss., ove sono richiamate le sentenze nn. 407/2002, 307/2003, 108/2005, 135/2005, 232/2005, 103/2006, 182/2006, 246/2006 e 398/2006. Tra le tante pronunce della Corte, particolare rilievo assume la sentenza n. 104/2008, che, nell’attribuire all’interesse ambientale un rilievo costituzionale, protetto in particolare dagli artt. 9, comma 2, e 32 Cost., afferma che “la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente, e, quindi, altri interessi”. ↩︎
- Cfr. V. Pepe, Le “nuove frontiere” del costituzionalismo ambientale: prospettive emergenti nel diritto comparato, in DPCE online, vol. 58, n. SP 2, 2023, secondo cui la riforma costituzionale, pur mantenendo la visione antropocentrica, imperniata sulla persona, ci indica anche una prospettiva biocentrica, che ci induce ad una visione obiettiva e totale dell’ambiente, quale contesto in cui tutti gli esseri viventi, animali e vegetali, abbiano adeguati spazi di vita e di rapporti. Per l’A, “la modifica dell’art. 41, in particolare, fissa a monte un bilanciamento di interessi tra l’ambiente e lo sviluppo economico, declinandolo secondo l’idea dello sviluppo sostenibile. Una riforma che apre a nuovi scenari nel rispetto della sostenibilità presente e delle future generazioni. Il risultato della riforma, da leggere in combinato disposto con l’attuale tenore dell’art. 117, che pone la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella tutela dell’ambiente, consisterebbe nella cristallizzazione di uno statuto forte di tutela del valore ambientale. L’analisi del principio dello sviluppo sostenibile nella comparazione tra diversi ordinamenti positivi, ci mostra come “in regimi politici differenti, le disposizioni di principio in tema di protezione ambientale rivelino spesso caratteri comuni”, utilizzando formule identiche. Lo sviluppo sostenibile viene considerato come la nuova esigenza fondamentale per assicurare il benessere ed il progresso della comunità civile. La comparazione dei testi costituzionali conferma non solo la “centralità” della questione ambientale, ma il riconoscimento che non vi può essere reale sviluppo senza una razionale gestione delle risorse naturali”. ↩︎
- L’esigenza di ripensare il diritto moderno avendo riguardo ai diritti delle generazioni future è espresso con forza da L. Tafaro, Diritti umani oggi: sviluppo sostenibile e generazioni future, in A.A. Cancade Trindade, C. Barros Leal (a cura di), Diritti umani e ambiente. Corso Interdisciplinare in Diritti umani, Expressão Grái ca e Editora, Fortaleza, 2017, 43, secondo cui il diritto è chiamato ad “assicurare uno sviluppo incentrato sulla persona umana, tutelare i diritti (di esistenza e di sviluppo) delle generazioni presenti e future e (la sopravvivenza) del pianeta, in considerazione del fatto che: non siamo minacciati soltanto da forze distruttive per l’individuo e per la società, ma anche da forze distruttive per l’ambiente. Infatti, la società moderna sembra più minacciata dallo sviluppo insostenibile che dagli attacchi diretti alla libertà individuale”. ↩︎
- La norma costituzionale tedesca prescrive a tutti i poteri statali la tutela delle basi naturali della vita, assumendo la responsabilità nei confronti delle generazioni future. L’art. 20a della Grundgesetz, introdotto nel 1994 e integrato nel 2002 con la tutela degli animali, radica il principio dello sviluppo sostenibile e della giustizia intergenerazionale, imponendo un modello di sviluppo economico ecocompatibile fondato sull’uso razionale delle risorse. In questo senso la Corte costituzionale federale tedesca (BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20), secondo cui “l’articolo 20a non gode di una priorità incondizionata su altre problematiche, ma deve essere bilanciato con altri diritti e principi costituzionali in caso di conflitto tra essi. In questo contesto, il peso relativo del requisito della protezione del clima nel processo di bilanciamento aumenta con il progredire dei cambiamenti climatici”. La Corte ha altresì affermato che “la Legge fondamentale obbliga a salvaguardare nel tempo la libertà protetta dai diritti fondamentali e a distribuire proporzionalmente le opportunità di libertà tra le generazioni. L’articolo 20a comprende anche la necessità di trattare i fondamenti naturali della vita con tale cura e di lasciarli ai posteri in condizioni tali che le generazioni successive non possano continuare a preservarli solo a prezzo di una loro radicale astinenza”. Sulla configurazione di un diritto fondamentale al minimo vitale ecologico o a un futuro dignitoso, la questione resta aperta nel dibattito dottrinale tedesco, anche in relazione alla giurisprudenza sul minimo esistenziale (cfr. BVerfGE 125, 175). Su tale pronuncia, cfr. M. Pignataro, Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca, in EuBlog.eu, 17 maggio 2021; R. Montaldo, La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021), in Diritticomparati.it, 1 luglio 2021; M. Carducci, Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021, in LaCostituzione.info, 3 maggio 2021; R. Bin, La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?, in LaCostituzione.info, 30 aprile 2021. ↩︎
- Si veda anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 24 gennaio 2019, n. 54414/13, Cordella e altri c. Italia, intervenuta sul caso dell’Ilva di Taranto, ravvisando la violazione del diritto alla vita privata (art. 8 CEDU). Cfr., in dottrina, L. Pineschi, Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell’ambiente: principio meta-giuridico o regola di diritto, in R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), op. cit., 113 ss.; G. Majorana, Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei, Giappichelli, Torino, 2012; A. Galletti, Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell’Unione Europea, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, maggio-agosto 2019, 114 ss. ↩︎
- Cfr. Comunicazione della Commissione europea 14 gennaio 2020, COM(2020) 21 final, secondo la quale attraverso il Green Deal l’UE “ha varato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera che migliori la qualità di vita delle generazioni attuali e future, una società dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse”. Cfr. M. Iannella, L’European Green Deal e la tutela costituzionale dell’ambiente, in Federalismi.it, n. 24, 2022, 17. ↩︎
- Sul tema, cfr. J. Rifkin, Un Green New Deal globale. l crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra, Mondadori, Milano, 2019, 256, per il quale “abbiamo finito per credere di essere padroni assoluti del nostro destino e che la Terra esista perché noi possiamo sfruttarla […]. Ora il conto è arrivato ed è il cambiamento climatico. Stiamo entrando in una nuova epoca e partendo per un nuovo viaggio. Davanti a noi adesso c’è l’età della resilienza”. ↩︎
- L’agricoltura sostenibile, secondo la FAO, è il sistema produttivo che “must meet the needs of present and future generations, while ensuring profitability, environmental health, and social and economic equity” (FAO, Sustainable Food and Agriculture, disponibile online). La FAO ha individuato cinque principi guida: 1) migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse; 2) conservare, proteggere e valorizzare gli ecosistemi naturali; 3) proteggere e migliorare i mezzi di sussistenza rurali, l’equità e il benessere sociale; 4) rafforzare la resilienza di persone, comunità ed ecosistemi; 5) promuovere la buona governance dei sistemi naturali e umani (FAO, The 10 Elements of Agroecology, Roma, 2018). L’agricoltura di precisione è definita dalla FAO come “a data-driven approach to farm management that can improve productivity and yields, thereby increasing the overall profitability of farming. It also helps reduce the need for inputs such as water and artificial fertilisers and pesticides, thus reducing the environmental footprint of farming” (FAO, Precision Agriculture for Smallholder Farmers, Roma, 2021). ↩︎
- Si veda, sul tema L. Parisoli, La Laudato si’ e il discorso della Summa fratis Alexandri ecologia integrale e dominio, in Antonianum, n. 4, 2016, 866, secondo cui nella enciclica sono molteplici gli elementi dell’ecologia integrale: ecologia ambientale, economica e sociale; ecologia culturale, ecologia umana o ecologia della vita quotidiana, principio del bene comune, giustizia tra le generazioni. Nello stesso senso, S. Zamagni, Civilizzare l’economia per una ecologia integrale, in Antonianum, n. 4, 2016, 920. ↩︎
- Si veda ampiamente, V. Pepe, Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile, Franco Angeli, Milano, 2009; Id. Pensare il futuro. Dare vita a un nuovo modello di ambientalismo, Cairo Editore, Milano, 2018. ↩︎
- Si vedano al riguardo M. Luciani, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in Diritto e società, 2008, 145 ss.; M. Abrescia, Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, costituzione e responsabilità tra generazioni, in R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), op. cit., 162 ss. ↩︎
- Si veda al riguardo D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, Il Mulino, Bologna, 2022; Id., L’ambiente “preso sul serio”. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale, in Diritto Pubblico comparato ed europeo, 2019, n. Speciale, 1 ss; L. Mezzetti (a cura di), I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione dell’ambiente nel diritto pubblico comparato, Cedam, Padova, 1997; T.E. Frosini, La Costituzione in senso ambientale. Una critica, in Federalismi.it, n. 16, 2021; I.A. Nicotra, L’ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid, in Federalismi.it, n. 16, 2021. ↩︎
- Cfr. V. Pepe, Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile, cit., secondo cui il problema della sostenibilità dello sviluppo, così come delineato nel corso della storia recente, si fonda sulla considerazione che le possibilità che l’attuale generazione di adulti e quelle immediatamente successive hanno di influire, nel bene e nel male, a livello globale, sulle generazioni future (anche su quelle che esisteranno in un futuro remoto) parrebbero essere enormemente maggiori di quelle che ogni altra generazione precedente abbia mai avute. Questo comporta che il problema della nostra responsabilità nei confronti dei posteri assume un’importanza maggiore che non quella che, ragionevolmente, potevano avere le generazioni precedenti Il problema fondamentale, intorno a cui ruota il dibattito etico sul problema delle generazioni future, è essenzialmente quello di stabilire se sia corretto ritenere che, dato per certo che queste abbiano dei diritti, quei diritti, pur essendo inerenti a persone o a gruppi che non esistono ancora, siano giustiziabili ora o se, al contrario, non si debba ritenere che tali generazioni avranno dei diritti solo sulle risorse che esisteranno allora. ↩︎
- In questo senso anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: cfr. sent. 8 gennaio 2009, c. 12050/04, Mangouras c. Spagna; sent. 27 gennaio 2009, c. 67021/01, Tatar c. Romania; sent. 10 gennaio 2012, c. 30765/08, Di Sarno e altri c. Italia; nonché sent. 20 marzo 2008, c. 15339/02, Budayeva e altri c. Russia. ↩︎
- Privilegiano la dimensione deontica del principio, valorizzando la responsabilità intergenerazionale, G. Rivosecchi, La garanzia costituzionale della copertura finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni future, in R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), op. cit., 475 ss.; G. Arconzo, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in Rivista AIC, n. 3, 2018, 627. ↩︎
- Cfr. M. Greco, Il diritto costituzionale dell’ambiente dopo la riforma: alcune conferme e qualche (inattesa) novità nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024, in Riv. dir. comp., 25 luglio 2024; E. Caterini, La “sostenibilità” nell’esperienza giuridica contemporanea, in D.A. Benítez, C. Fava (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto?, Cedam, Milano, 2019, 77 ss.; Id., Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018; M. Pennasilico, La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, in Riv. quadr. dir. amb., n. 3, 2020, 4 ss.; D. Porena, Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino, 2017, 155 ss. ↩︎
- L’espressione è di E. Giovannini, Prefazione, in A.F. Uricchio, A. Buonfrate (a cura di), Trattato breve di diritto della sostenibilità, Cedam, Milano, 2023. ↩︎
- Cfr. S. Cassese, I beni pubblici, Giuffrè, Milano, 1969, 175 ss.; F. Tassi, Difendere la natura in Italia. Missione impossibile?, in Riflessioni sistemiche, n. 4, 2011; U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari, 2011. ↩︎
- Cfr. E. Quadraccia, Alcune riflessioni sui rapporti tra Ambiente e Costituzione (appunti a margine del convegno su “Diritto dell’ambiente: profili amministrativi e penali” tenutosi il 5 aprile 2017 a Messina), in Magistratura Indipendente, 31 luglio 2017. ↩︎
- Cfr. diffusamente L. Cassetti, Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?, in Federalismi.it, n. 16, 2021; F. Amatucci, I riflessi del nuovo art. 41 Cost. sulle politiche fiscali in materia ambientale, in Riv. trim. dir. trib., n. 1, 2024, 199 ss. Tra gli altri, cfr. S. Dorigo, P. Mastellone, La declinazione di “ambiente” e la tassazione ambientale oggi, in V. Ficari (a cura di), I nuovi elementi di capacità contributiva. L’ambiente,Aracne, Roma,2018, 45 ss. Sul tema cfr. altresì F. Perchinunno, Costituzione e ambiente: profili attuativi e prospettive di riforma, in A. Bonomo, L. Tafaro, A.F. Uricchio (a cura di), Le nuove sfide dell’eco-diritto, Cacucci Editore, Bari, 3 ss. ↩︎
- L. Bartolucci, Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale, in Osservatorio AIC, n. 4, 2021, 212-230 per il quale “si va sempre di più verso una tutela di chi “non ha voce”, e questo segna un passaggio fondamentale del costituzionalismo, un mutamento di prospettiva delle Costituzioni”. Si veda anche T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Diritto pubblico comparato ed europeo, vol. 18, n. 1, 2016, 43 ss., secondo cui “un cambiamento nella valutazione del rapporto tra Costituzione e futuro: dalla attenzione al ‘futuro’ delle Costituzioni […] si passa progressivamente al ‘futuro’ come dimensione da preservare”. ↩︎
- L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future, Cedam, Padova, 2021, per il quale le nuove norme costituzionali (legge cost. n. 1 del 2012) dovrebbero essere in grado di assicurare la piena sostenibilità del debito pubblico, operando una razionalizzazione delle procedure di finanza pubblica, anche a favore delle generazioni future. Si veda Y. Guerra, Recensione al volume di Luca Bartolucci cit., in Forum di Quaderni costituzionali, n. 4, 2021, 181 ss., secondo cui nell’opera viene proposta “una lettura combinata dello sviluppo sostenibile e delle generazioni future attraverso il concetto di responsabilità intragenerazionale che diviene così uno dei presupposti per la garanzia della diversa equità intergenerazionale. Le costituzioni, per parte loro, sono atti che presuppongono un collegamento tra passato, presente e futuro, sebbene vi sia, “almeno in linea teorica” un vantaggio a favore delle generazioni presenti a discapito delle future”. ↩︎
- Su tale accordo cfr. G. Napolitano, La nuova governance economica europea: il Meccanismo di stabilità e il Fiscal Compact – Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione, in Giorn. dir. amm., n. 5, 2012, 461 ss. secondo cui “l’istituzione del Meccanismo europeo di stabilità come organismo permanente segna una svolta costituzionale nel processo di integrazione europea. Per la prima volta, l’Unione, seppure attraverso un tortuoso percorso giuridico-istituzionale, si dota di un fondo comune per soccorrere Stati membri e cittadini ed evitare un default del debito sovrano. L’Unione si trasforma così in comunità di rischi, non solo di benefici. Ma, per consentire interventi tempestivi ed efficaci, sarà fondamentale aumentare le risorse a disposizione del Meccanismo. Inoltre, bisognerà sciogliere i nodi che ne affliggono il funzionamento, per quanto riguarda la governance, le procedure di concessione dell’assistenza finanziaria, gli istituti di trasparenza e di accountability”. Si veda anche A. Di Pietro, Federalismo fiscale e nuova governance europea, in Governo della finanza pubblica e federalismo fiscale, Cacucci Editore, Bari, 2012, 130, secondo cui “in questi dieci anni, si è affermata, senza essere stata annunciata, la nuova governance europea, figlia della moneta unica, ma accentuata dalla crisi finanziaria mondiale, con diretta incidenza, sui bilanci pubblici. Una governance che ha trovato nel patto di stabilità e di sviluppo europeo la sua espressione più conosciuta: quella che afferma il primato dell’ordinamento comunitario in una forma dura ed incisiva, quella dei vincoli sui bilanci statali, anche se giustificata per attuare il rafforzamento delle politiche di vigilanza sul deficit, sui debiti pubblici e sui bilanci degli Stati”. Si veda ancora L. Bernardi, Economic crisis and taxation in Europe, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 2, 2011, 176, il quale sottolinea come gli Stati europei si trovino dinanzi ad un dilemma: ridurre la tassazione per sostenere lo sviluppo o aumentare le entrate pubbliche per sostenere i bilanci pubblici e ridurre il debito. Continua l’A: “according to international economic organisations and to those studies carried out in this field, once again the suggested solution should be found in reforms (…) which could help generate much – needed revenue as well as promote greater economic growth which in turn could exert a positive effect on the revenue levels themselves”. ↩︎
- È utile sottolineare che nel nuovo art. 81 della Costituzione in luogo dell’espressione “pareggio di bilancio” viene adoperata quella di “equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio” e ciò per considerare il pareggio al “bilancio strutturale”, vale a dire al netto del ciclo economico. Tra i primi interventi della dottrina R. Perez, Dal bilancio in pareggio all’equilibrio tra entrate e spese, in Giorn. dir. amm., n. 10, 2012, 929 ss.; N. D’Amico, I rapporti fra la nuova legge costituzionale e il fiscal compact, in Giorn. dir. amm., n. 10, 2012, 933 e ss. ↩︎
- Si veda al riguardo Regolamento unionale n. 1466/97 che all’articolo 2-bis della sezione 1-bis prevede che ciascuno Stato membro abbia uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per Paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3%. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, in particolare in relazione alla necessità di investimenti pubblici. ↩︎
- Si consenta il rinvio al mio, Il costo dei diritti tra controllo del debito, strumenti di finanza straordinaria e windfall taxes, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 1, 2018, 3 ss. ↩︎
- Cfr. R. Bifulco, Diritto e generazioni future, Franco Angeli, Milano, 2013, 125; M. Francaviglia, Populismo, costituzione e decisioni di spesa pubblica: c’è spazio per le future generazioni?, in G. Allegri, A. Sterpa, N. Viceconte (a cura di), Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione, cit., secondo cui, nato in una prospettiva ambientale, il principio di sostenibilità “si è spostato verso altri ambiti dell’organizzazione sociale ed economica, potendo sempre essere ricondotto all’obiettivo di tutelare le generazioni future, senza compromettere il benessere di quelle presenti. L’idea della sostenibilità delle scelte ha assunto – ormai a pieno titolo – valore di ‘paradigma postmoderno’ capace di innervare il complesso degli ordinamenti giuridici e si può considerare uno dei concetti emergenti del costituzionalismo contemporaneo”. ↩︎
- Cfr. Corte costituzionale, sentenze 21 marzo-12 luglio 2017, n. 169 ove, dopo aver ricordato la centralità del diritto alla salute e l’esistenza di una spesa “costituzionalmente necessaria” in quanto volta a garantire tale diritto, pone affermazioni importanti in merito alla dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA e sui necessari vincoli di bilancio. In particolare, la Corte sollecita l’attuazione del sistema dei costi standard quale necessario strumento per la determinazione del livello di incomprimibilità della spesa e quale concreto meccanismo di misurazione degli impegni dello Stato e delle Regioni. Su tale pronuncia, si veda F. Politi, Il diritto alla salute fra esigenze di bilancio, tutela delle competenze regionali ed incomprimibilità dei livelli essenziali, in Giurisprudenza italiana, n. 1, 2018, secondo cui attraverso la pronuncia esaminata, la “Corte rivolge (ed anzi “rinnova”) al legislatore un esplicito monito a “corredare le iniziative legislative incidenti sull’erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con un’appropriata istruttoria finanziaria” e, a questo fine, sollecita l’attuazione del D.lgs. n. 68/2011, ed in particolare l’introduzione del meccanismo dei c.d. costi standard. Infatti, è solo mediante tale strumento che è possibile definire il fabbisogno finanziario per la copertura dei Lea. L’individuazione dei costi standard diventa così momento centrale sia per una corretta definizione del quadro delle relazioni finanziarie tra Stato, Regioni ed enti locali, sia per dare concretezza al principio della incostituzionalità di norme legislative che introducono una riduzione delle risorse in misura tale da compromettere il godimento di diritti costituzionalmente garantiti”. In materia, cfr. R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Giuffrè, Milano, 2004; Id., I livelli essenziali in sanità, in G. Berti, G.C. De Martin (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Giuffrè, Milano, 2003, 245 ss.; Id. Salute (diritto alla), in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, vol. 7, Giuffrè, Milano, 2006, 5399 ss.; L. Carlassare, L’art. 32 della Costituzione e il suo significato, in R. Alessi (a cura di), L’amministrazione sanitaria, Neri Pozza, Vicenza, 1967, 107; L. Montuschi, Art. 32, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione. Rapporti etico-sociali, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1976, 275 ss.; M. Luciani, Salute: I) diritto alla salute (dir. cost.), in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991; R. Ferrara, Salute (diritto alla), in Dig. disc. pubbl., Torino, vol. XIII, 1997, 525 ss.; A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 1997; M. Cocconi, Il diritto alla tutela della salute, Cedam, Padova, 1998; C.E. Gallo, B. Pezzini (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Giuffrè, Milano, 1998; C.M. D’arrigo, Salute (diritto alla), in Enc. dir., vol. V, Milano, 2001, 1009 ss.; D. Morana, La salute nella costituzione italiana. Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002; Id, La salute come diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015; A. Simoncini, E. Longo, Art. 32 (commento a), in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, 656 ss.; C. Bottari, Il diritto alla tutela della salute, in R. Nania, P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, Giappichelli, Torino, 2001, 1101 ss.; F. Politi, La tutela del diritto alla salute nella Costituzione italiana, in F. Marinelli (a cura di), Lineamenti di diritto sanitario, Pacini Giuridica, Pisa, 2016, 7 ss. ↩︎
- A. Saitta, Dal bilancio quale ‘bene pubblico’ alla ‘responsabilità costituzionale e democratica’ e ‘intergenerazionale’, in Giur. Cost., vol. 62, n. 1, 2019, 216 ss.; nonché G. Boggero, La Corte costituzionale mette un freno al deficit spending degli enti locali che danneggia le generazioni presenti e future, in Diritticomparati.it, 1° aprile 2019. ↩︎
- Cfr. A. Morrone (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2015; V. Lippolis, N. Lupo, G.M. Salerno, G. Scaccia (a cura di), Costituzione e pareggio di bilancio, Quaderno Filangieri 2011, Jovene, Napoli, 2011; AA.VV., Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità. Atti del 58° Convegno di Varenna, 20-22 settembre 2012, Giuffrè, Milano, 2013. ↩︎
- Cfr. regolamenti UE 2011/1173, 2011/1174, 2011/1175 e 2011/1176, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, rispettivamente, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro, che modifica il regolamento CE n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici nonché direttiva UE 2011/85 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e regolamento UE 2011/1177 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che modifica il regolamento CE n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. ↩︎
- Così A. Giovannini, I diritti delle nuove generazioni e la finanza pubblica, cit., secondo il quale “il legame posto nel nuovo secondo comma dell’art. 81, per come qui auspicato, tra qualità della spesa e tutela degli interessi delle future generazioni, tuttavia, non impedisce in assoluto il finanziamento a debito anche delle spese correnti. In casi eccezionali o di ciclo economico avverso ciò rimarrebbe possibile. Quello che il nuovo testo, tuttavia, richiede è che anche in circostanze consimili gli effetti della spesa siano portatori, ragionevolmente, di benefici per le future generazioni”. L’A. configura il vincolo intergenerazionale come principio generale e metro di valutazione di conformità costituzionale delle leggi di spesa, riconducibile ai diritti fondamentali della persona garantiti dall’art. 2 Cost. In tal senso richiama il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “il godimento dei diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”. ↩︎
- Sul tema, N. Lupo, I controlli finanziari nei procedimenti legislativi, in A. Balestrino, M. Bernasconi, S. Campostrini, G. Colombini, M. Degni, P. Ferro, P.P. Italia, V. Manzetti (a cura di), La dimensione globale della finanza e della contabilità pubblica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 337 ss.; D.A. Capuano, E. Griglio, La nuova governance economica europea. I risvolti sulle procedure parlamentari italiane, in A. Manzella, N. Lupo (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2014, 230. ↩︎
- La presentazione di una relazione tecnica a corredo dei disegni di legge del Governo, degli schemi di decreto legislativo e degli emendamenti di iniziativa governativa che comportino “conseguenze finanziarie” era già prevista dalla legge n. 362/1988 di modifica della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica (art. 11-ter della legge n. 468/1978). Successivamente l’art. 17 legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) indica presupposti, modalità e termini per la redazione delle relazioni tecniche nonché il contenuto delle stesse. I principali requisiti consistono: nell’individuazione di precisi termini e modalità di trasmissione delle relazioni tecniche al Parlamento e nell’obbligo per il Governo di indicare le ragioni di eventuali ritardi (comma 5); nell’obbligo di aggiornamento della relazione al momento del passaggio di un progetto di legge da un ramo all’altro del Parlamento (comma 8); nell’obbligo di allegare alla relazione un prospetto riepilogativo degli effetti di ciascuna disposizione sui diversi saldi di finanza pubblica (comma 3). I regolamenti parlamentari potranno poi individuare ulteriori ipotesi di obbligatorietà della trasmissione della relazione tecnica (comma 5). La relazione tecnica non può tuttavia limitarsi a indicare i risultati dell’attività di quantificazione svolta in sede governativa, ma, nel rispetto del contenuto necessario indicato dal comma 3 del citato articolo 17, dovendo recare i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione; le loro fonti; ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni, da svolgere in sede parlamentare. Tali elementi sono generalmente offerti, nel corso dei lavori delle Commissioni competenti, dai competenti uffici ministeriali (uffici aventi competenza specifica nella materia trattata, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ecc.). Sulla base dell’istruttoria tecnica svolta e degli ulteriori elementi raccolti, la Commissione Bilancio matura il proprio orientamento sui profili finanziari dei provvedimenti sottoposti al suo esame ed un giudizio in merito alla conformità dei provvedimenti al vincolo costituzionale di copertura: tale giudizio si esprime in un parere, adottato mediante una votazione. Gli effetti dei pareri espressi dalla Commissione Bilancio sono disciplinati dai regolamenti parlamentari e variano a seconda della procedura (sede referente, legislativa o redigente) di esame dei provvedimenti. Per le proposte di legge di iniziativa parlamentare (o popolare) sprovviste di relazione tecnica, la Commissione parlamentare competente per la materia trattata o la Commissione 11 Bilancio possono richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica. Ove non ricorra tale ipotesi, la Commissione Bilancio può procedere alla formulazione di un parere sulla compatibilità finanziari dell’iniziativa sulla base di un autonomo esame, svolto con il supporto delle analisi delle strutture amministrative competenti, e degli elementi ulteriori forniti dal rappresentante del Governo. ↩︎
- L’art. 17, legge n. 196/2009 stabilisce, ai commi 3 e 4, l’obbligo di corredare le relazioni tecniche richiamate con un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione oggetto di proposta, indicando: saldo netto da finanziare, riferito esclusivamente al bilancio dello Stato; fabbisogno, riferito al conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche; indebitamento netto, riferito al conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. ↩︎
- Cfr. P. Torretta, op.cit.; P.B. Helzel, Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie, in D.G. Benitez, C. Fava (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto?, Cedam, Padova, 2019. ↩︎
- Su tutte, cfr. Corte costituzionale, sentenza 22 aprile 1997, n. 111. Sulla configurazione del bene ambiente di valore costituzionale “primario” e “assoluto”, cfr. Corte cost., sentenze nn. 151/1986 e 641/1987. Sulla configurazione dell’ambiente come valore, bene o diritto si vedano, in dottrina, B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2005, 39 ss.; B. Cavallo, Profili amministrativi della tutela dell’ambiente: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 1990, 398 ss.; D. Cosi, Diritto dei beni e delle attività culturali, Aracne, Roma, 2008, 29 ss. ↩︎
- Si veda F. Moschetti, Capacità contributiva, in Enc. giur. Treccani, vol. V, Roma, 1988, 7, secondo cui “nell’art. 53 sono tutelati due interessi: quello della collettività al concorso di tutti alle spese pubbliche e quello del singolo al rispetto della sua capacità contributiva. I due interessi hanno pari rango e si limitano vicendevolmente. Sarebbe illegittima una disposizione che per tutelare uno sacrificasse l’altro, per cui il legislatore deve in ogni caso trovare le soluzioni normative che consentono il rispetto di entrambi. La tutela dei due interessi corrisponde ad una duplice funzione dell’art. 53: funzione solidaristica, per cui ogni soggetto che è in grado di concorrere ‘all’azione comune’ deve per ciò stesso (non per eventuali possibili benefici) concorrere ad essa; funzione garantistica, per cui è tenuto a concorrere alle spese pubbliche solo chi abbia capacità contributiva, nella misura e nei limiti della stessa. Il carattere solidaristico del dovere disciplinato all’art. 53 risulta dal collegamento con l’art. 2 Cost., dal concetto stesso di capacità contributiva e dal principio di progressività del sistema tributario. Sotto il primo aspetto, si potrà discutere se l’art. 2, laddove afferma che la Repubblica ‘richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’, intende riferirsi anche a doveri diversi da quelli espressamente menzionati nella Costituzione, ma non sembra dubbio che tutti i doveri ‘inderogabili’ in essa menzionati siano altresì doveri di solidarietà. I caratteri della solidarietà sembrano particolarmente evidenziati nell’art. 4 ove il dovere è presentato come il ‘concorso’ di ogni cittadino, ‘secondo le proprie possibilità’, ‘al progresso materiale o spirituale della società’. Ebbene gli stessi elementi sono espressi alla lettera nell’art. 53 ove il dovere è parimenti descritto come il ‘concorso’ di ‘tutti’, ‘in ragione della loro capacità’, al fine collettivo delle spese pubbliche”. ↩︎
- Si consenta il rinvio al mio, Capacità contributiva e tributi disincentivanti, in Dir. prat. trib., 2025, n. 1, 1174. Sul rapporto tra capacità contributiva, entrate e spese pubbliche diffusamente M. Aulenta, Capacità contributiva ed equilibri finanziari dei soggetti attivi, Cacucci Editore, Bari, 2022. Si consenta di rinviare anche ad A.F. Uricchio, M. Aulenta, I fini della rappresentazione giuscontabile delle entrate tributarie e delle altre entrate pubbliche, in Riv. Corte conti, vol. 77, n. 6, 2024, 35. ↩︎
- Su questi temi, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano W.E. Oates, Green Taxes: Can We Protect the Environment and Improve the Tax System at the Same Time?, in Southern Economic Journal, vol. 61, n. 4, 1995, 915 ss.; F. Picciaredda, P. Selicato, I tributi e l’ambiente (profili ricostruttivi), Giuffrè, Milano, 1996; F. Marchetti, I presupposti della tassazione ambientale, in Rass. trib., 1999, n. 1, 115 ss.; F. Batistoni Ferrara, I tributi ambientali nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. trib., n. 1, 2008, 1094 ss.; R. Alfano, Tributi ambientali. Profili interni ed europei, Giappichelli, Torino, 2012; S. Dorigo, P. Mastellone, La fiscalità per l’ambiente, Aracne, Roma, 2013; V. Ficari (a cura di), I nuovi elementi di capacità contributiva. L’ambiente, Aracne, Roma, 2018; M. Aulenta, Ambiente: piccoli tributi crescono, in Riv. dir. fin. sc. fin., n. 1, 2020, 37 ss.; si consenta di rinviare ai miei scritti, Le politiche tributarie in materia ambientale, in A. Di Pietro (a cura di), La fiscalità ambientale in Europa e per l’Europa, Cacucci Editore, Bari, 2016, 83 ss.; Id., I tributi ambientali e la fiscalità circolare, in Dir. prat. trib., n. 5, 2017, 1849 ss.; Id., La costruzione della società ecologica: il Green New Deal e la fiscalità circolare, in Riv. dir. agr., n. 1, 2021; A. Uricchio, G. Selicato (a cura di), Circular Economy and Environmental Taxation. Atti della Summer School Bari, 9-15 settembre 2019, Cacucci Editore, Bari, 2020; A. Uricchio, G. Selicato (a cura di), Green deal e prospettive di riforma della tassazione ambientale (Atti della II Summer School in Circular Economy and Environmental Taxation (Bari 17-24 settembre 2021), Cacucci Editore, Bari, 2022. ↩︎
- Cfr. ampiamente A. Comelli, Alimentazione, sostenibilità e profili fiscali: una introduzione in Riv. tel. dir. trib., 8 maggio 2025, il quale osserva come “i rapporti tra l’alimentazione e l’imposizione tributaria possono essere idealmente suddivisi in due parti: da un lato, la produzione e il consumo di prodotti alimentari e, dall’altro, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, pur senza trascurare il tema degli incentivi fiscali nel settore in esame”. Per l’A. la tematica dell’alimentazione e della sostenibilità deve essere declinata, sotto il profilo tributario, alla luce del diritto alla salute ex art. 32 Cost., nella sua dimensione individuale e collettiva. Da ciò la questione se lo Stato possa o debba “intervenire legiferando in modo da colpire maggiormente, sul versante dell’imposizione, alcuni alimenti e/o bevande che sono ritenuti nocivi o potenzialmente pericolosi per la salute umana”, orientando i consumi mediante il carico tributario. L’A. conclude che “tra i compiti non secondari che l’art. 32 Cost. assegna allo Stato, assume certamente importanza quello di ridurre il più possibile i fattori di rischio per la salute umana, anche nel luogo di lavoro, nell’ottica della prevenzione e nell’interesse della stessa collettività”, anche ai fini dell’equilibrio di bilancio ex art. 81, comma 1, Cost., potendo “l’imposizione essere calibrata al fine di limitare, mediante un carico fiscale più elevato, il consumo di alimenti suscettibili di nuocere seriamente alla salute umana, sulla base di robusti e ampiamente condivisi studi scientifici”. Si veda anche il mio contributo, La tassazione degli stili alimentari e la capacità contributiva, in L. Salvini, G. Melis (a cura di), L’evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva, Cedam, Padova, 2014, 473. ↩︎
- Cfr. G. Selicato, Fisco e ambiente: strumenti per un Governo sostenibile del territorio. Profili teorici e lineamenti evolutivi degli strumenti agevolativi a carattere fiscale e non fiscale per la promozione dello sviluppo sostenibile, in Riv. dir. trib. int., 2004, 399 ss. Più in generale, su questi temi, può vedersi A.F. Uricchio, G. Selicato, M. Aulenta (a cura di), La dimensione promozionale del fisco, Cacucci Editore, Bari, 2015. ↩︎
- Cfr. V. Ficari, Le modifiche costituzionali e l’ambiente come valore costituzionale: la prima pietra di una “fiscalità” ambientale, zone economiche speciali (ZES) e possibili zone economiche ambientali (ZEA), in Riv. trim. dir. trib., n. 4, 2022, 871 ss. ↩︎
- Si consenta il rinvio al mio articolo, I tributi ambientali e la fiscalità circolare, in Dir. prat. Trib., n. 5, 2017, 1849 ss. ↩︎
- Cfr. S. Cannizzaro, La matrice solidaristica dei princìpi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della fiscalità nel sistema interno, in Riv. dir. trib., n. 3, 2017, 95 ss. Da una prospettiva più ampia, F. Gallo, La funzione del tributo ovvero l’etica delle tasse, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 2009, 404; Id., Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Il Mulino, Bologna, 2011; Id., L’uguaglianza tributaria,Editoriale Scientifica, Napoli,2012; Id., Ancora in tema di uguaglianza tributaria, in Riv. dir. fin. e sc. fin., n. 4, 2013, 321 ss.;Id., Ripensare il sistema fiscale in termini di maggiore equità distributiva, in Politiche sociali, n. 2, 2014, 221 ss. ↩︎
- Si veda ampiamente R. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità (trad.it.), Feltrinelli Editore, Milano, 2014, 21, per i quali “in molti campi, come la tutela dell’ambiente, le leggi sulla famiglia e l’assicurazione sanitaria, una migliore amministrazione si basi non tanto sulla coercizione e l’imposizione di vincoli da parte del governo quanto su una maggiore libertà di scelta. Se gli incentivi e i pungoli sostituiscono gli obblighi e i divieti, la pubblica amministrazione sarà al tempo stesso più piccola e più modesta. Quindi, a scanso di equivoci, non siamo favorevoli a un governo più invadente ma a un’attività di governo migliore”. ↩︎
- Cfr. F. Gallo, Etica fiscale e fisco etico, in NeΩtepa, 2015, 6, secondo cui “la crisi fiscale dello stato sociale che stiamo vivendo sotto il profilo sia dell’eccesso di spesa che della carenza delle entrate, non mette necessariamente in crisi l’impianto costituzionale che il nostro Paese si è dato attraverso la forma della costituzione rigida, quanto a tutela e al finanziamento dei diritti civili e sociali”. ↩︎
- Cfr. E. Angner, Economia comportamentale. Guida alla teoria della scelta, (trad. it.), Hoepli, Milano, 2017, per il quale, “prescindendo dalla circostanza che di ogni strumento si può fare un utilizzo distorto, i nudge (spinte gentili o pungoli) sono costruiti dagli architetti delle scelte e dai policy-maker in base all’assunto che, con una certa probabilità, possano produrre effetti vantaggiosi. Quattro sono le “proprietà che fanno di un intervento politico un nudge: lo scopo di orientare a prendere la decisione migliore per sé; i costi nulli o molto bassi; nessun effetto o un effetto irrilevante sulle scelte già razionali e ben informate; un esito potenzialmente positivo riconosciuto anche nella prospettiva del decisore finale. Dato ciò, esempi operativi di interventi possono essere le opzioni di default (selezionate in caso di inazione del decisore e in base all’avversione a distorcere lo status quo) e i cooling-off period (ovvero periodi di tempo che seguono una decisione e in cui chi ha fatto una scelta ha la possibilità di modificarla, rivalutando le proprie decisioni e quindi migliorandole)”. ↩︎
- Si consenta un ulteriore rinvio ai miei scritti, La costruzione della società ecologica, il Green new deal e la fiscalità circolare, cit., 149 ss.; Id., Capacità contributiva e “agenda” del terzo millennio: dalla tutela dell’ambiente all’economia circolare, in G. Melis, V. Mastroiacovo (a cura di), Il diritto costituzionale tributario nella prospettiva del terzo millennio, Giappichelli, Torino, 2022, 109 ss. ↩︎
- Ai sensi del regolamento (UE) n. 691/2011 sui conti economici ambientali europei, per imposta ambientale si intende quella “la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un’unità fisica) di qualcosa che produce sull’ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato” (art. 2, par. 1, n. 2). ↩︎
- Secondo l’ultimo rapporto ATI “the average tax-to-GDP ratio in 2016 was 15.3%. Fewer than half of the ATI partner countries have achieved a tax-to-GDP ratio above the 15% mark considered necessary to provide basic public services. The revenue structure among ATI partner countries is dominated by indirect taxes, such as taxes on goods and services, which contribute an average of 44.1% of total tax revenue. Direct taxes, including income taxes, account for 35.6% of total tax revenue. Tax administration performance is valued by the ATI partner countries as a means of enhancing revenue mobilisation. Most of the ATI partner countries use the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) to systematically assess the strengths and weaknesses of the tax administrations systems. Out of the 23 ATI partner countries, 17 have concluded the TADAT assessment. Priority areas of the ATI partner countries aimed at enhancing revenue mobilisation include improving and simplifying revenue collection, improving tax compliance, building capacity to implement important international standards, frameworks and agreements such as the BEPS Inclusive Framework, and Automatic Exchange of Information”. ↩︎