Archeologia della sostenibilità: alla ricerca delle regole giuridiche per la giustiziabilità dei diritti ambientali e climatici
Abstract
Il contributo analizza il tema dell’effettività della tutela dei diritti all’ambiente salubre e climaticamente neutro, muovendo da una riflessione diacronica sulla consapevolezza da parte dei “decisori” pubblici della necessità di garantire l’armonia tra Uomo e Natura per evitare il caos. Lo sviluppo sostenibile con la sua forza di principio ordinante rappresenta, insieme alla solidarietà intra e intergenerazionale, il criterio di sintesi per la ricomposizione dei diritti e dei tempi delle generazioni presenti, passate e future. L’analisi si concentra sui rimedi offerti dal nostro ordinamento per la protezione dei diritti umani fondamentali sottesi alla tutela dell’ambiente e del clima per verificarne la giustiziabilità attraverso la lente dell’emergente fenomeno dell’enviromental and climate change litigation, di cui peraltro la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20381/2025 rappresenta il caso-emblema. Il quadro che ne emerge mette in evidenza una serie di criticità con riguardo alla effettività della tutela giudiziale di questi diritti, che potrebbero esser risolte attraverso le soluzioni offerte dalle Sezioni Unite (ampliamento della trama dell’illecito civile e valenza probatoria delle evidenze della c.d. attribution science), ma anche attraverso la “costituzionalizzazione” del diritto privato.
Parole chiave
- Sviluppo sostenibile
- Diritti umani fondamentali
- Responsabilità climatica dello Stato e delle imprese
- Tutela aquiliana
- Giustiziabilità
1. Sostenibilità e Generazioni passate, presenti e future
In occasione di un recente forum sulla sostenibilità1 ho appreso che la cultura egiziana era fondata sul concetto di maat, ossia l’ordine cosmico o armonia universale che il faraone aveva il dovere di garantire, mantenendo il giusto equilibrio tra le forze della natura e la vita umana, per evitare che il mondo tornasse al caos primordiale2. Il maat, dunque, fondeva l’idea di ordine naturale, morale e giustizia in un’unica visione, e diventava altresì criterio di giudizio quando i cittadini più deboli facevano valere i propri diritti davanti al faraone3. Anche agli antichi egizi, dunque, erano noti i meccanismi di funzionamento e di salvaguardia del mondo: lo stretto legame esistente tra uomo e natura comportava la necessità di mantenere in armonia gli stessi per evitare il caos.
Ugualmente secondo il modello politico settecentesco del “Leviatano” gravava sul “sovrano” l’obbligo di conservare un giusto equilibrio fra contrapposte istanze sociali, adottando le misure necessarie per garantire “sicurezza” del popolo ed evitare di tornare al caos primordiale: come rilevato da autorevole dottrina, traslato ai giorni nostri il concetto di “sicurezza” di hobbesiana memoria, è possibile ipotizzare il seguente sillogismo: “della sicurezza sono parte costitutiva l’ambiente e il clima”, con la conseguenza che “se il Potere non riesce ad assicurarci la stabilità del clima da qui ai prossimi anni esso fallisce anche nella sua principale missione, che è quella di garantire a noi tutti le condizioni di esistenza”4.
Insomma, persino le generazioni che ci hanno preceduto erano consapevoli della necessità di mantenere in equilibrio, attraverso adeguate azioni di governance, i tre sistemi estremamente complessi e interdipendenti che componevano – allora come oggi – il Mondo per la sopravvivenza dello stesso e dei suoi abitanti; in tal modo, peraltro, le passate generazioni, sia pure inconsapevolmente, garantivano l’equità – inscritta nella semantica di “equilibrio” – intergenerazionale, ovvero assicuravano eguali opportunità finanche alle future generazioni.
Il maat degli antichi egizi e la “sicurezza” del popolo contemplata nel Leviatano corrispondono al nostro concetto di sviluppo sostenibile, il principio ordinatore che consente di superare gli shock derivanti dalla complessità sistemica attraverso la resilienza trasformativa e adattiva5.
Oggi – come ieri i faraoni e i filosofi del ‘700 – tutto il Mondo e comunque i 169 Paesi (salvo i ripensamenti di taluni in corso d’opera) che hanno aderito ad Agenda 2030 hanno raggiunto la certezza che vivere in armonia con la Natura sia l’unico modo per salvare il “Pianeta” e le “Persone” dalla crisi ambientale, climatica ed energetica, garantendo comunque la “Prosperità” e la “Pace”, secondo una rinnovata prospettiva di solidarietà intra e inter-generazionale e, conseguentemente, di responsabilità condivisa.
Come vedremo però i principi, le norme, i piani, i programmi e le strategie elaborati negli ultimi anni a livello internazionale, europeo e italiano per l’attuazione degli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo, nonostante gli sforzi delle corti adite su più livelli dai vari stakeholder, non appaiono sufficienti a garantire la piena ed efficace tutela dell’ambiente e del clima ovverossia degli elementi primordiali che fanno funzionare il Pianeta, posti all’apice della gerarchia degli obiettivi di sostenibilità del programma d’azione universale dell’ONU6,
2. Il sistema di protezione climatico-ambientale dell’ordinamento italiano tra Agenda 2030 e Green Deal europeo
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 (c.d. Goals o SDGS) sono stati integrati nelle recenti politiche del Green Deal europeo e del programma Next Generation EU (NGEU), che, con il collegato dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF), sono alla base dei piani nazionali per la ripresa e resilienza dei Paesi dell’UE.
Attualmente sappiamo con scientifica certezza, che al fine di garantire la sopravvivenza e la “Prosperità” del “Pianeta” e delle “Persone” che lo abitano adesso e lo abiteranno in futuro, è necessario conseguire entro ben precisi orizzonti temporali (quello intermedio del 2030 e quello finale del 2050) i seguenti macro-obiettivi di tutela climatica e ambientale:
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici,
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine,
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti,
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo,
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.
I ricordati macro-obiettivi sono stati recepiti anche nelle più recenti politiche legislative italiane di ripresa e resilienza: tanto risulta, da un lato, dal PNRR7 con i relativi traguardi, missioni, piani, programmi, strategie e riforme; dall’altro, dalla riforma additiva di due norme chiave della Costituzione, l’art. 9, che ha conferito alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi il rango di principio fondamentale e l’art.41, che ha inserito l’ambiente tra i limiti apponibili alla libertà di iniziativa economica privata.
Il rinnovato quadro di protezione ambientale-economico-sociale voluto a livello planetario, condiviso dall’Europa e recepito nel nostro ordinamento, in uno alla costituzionalizzazione dell’ambiente – e come vedremo, almeno secondo la preferibile dottrina, anche del clima -, dovrebbe essere in grado di rendere sempre più elevato il grado di tutela dell’ambiente e del clima e quindi della vita e della salute dei cittadini.
In effetti dall’esame di una delle prime sentenze con cui la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità per violazione dei riformati art. 9 co. 3 Cost. e art. 41 co. 2 Cost., il bilanciamento giudiziale tra i contrapposti diritti all’ambiente e salute e all’esercizio dell’impresa, è stato fatto a favore dei primi due secondo il criterio della sostenibilità8. Con la stessa pronuncia, peraltro, la Corte costituzionale ha precisato che la riforma del 2022 ha consacrato “direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell’ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi e impone a tutte le pubbliche autorità di attivarsi in vista della sua efficace difesa”9.
Sotto diverso profilo questa sentenza, letta in combinazione con il fenomeno di enviromental e climate change litigation in costante crescita anche davanti alle Corti italiane10, ci fa comprendere che di per sé la mera enunciazione in Costituzione di principi in materia di tutela dell’ambiente e del clima, non è sufficiente ad arginare la minaccia imminente di danno ambientale o climatico o a “riparare” i danni già verificatisi e tanto meno i danni futuri. Nello specifico, viene in rilievo un difetto delle politiche ambientali e climatiche del Legislatore italiano che, vuoi per questioni di natura emergenziale, vuoi per impossibilità di stare al passo con la proliferazione di emergenti principi, diritti, e doveri11 non è in grado di regolamentare tempestivamente le emergenti situazioni giuridiche da proteggere, oppure quando legifera non è in grado di operare un adeguato bilanciamento di interessi confliggenti. Da queste carenze consegue l’esponenziale aumento di azioni giudiziarie sotto forma di accertamento incidentale della sostenibilità costituzionale della norma o di azioni di natura ordinaria per far valere la violazione di diritti soggettivi fondamentali o di interessi legittimi. Vi è però che anche il passaggio a questo livello di tutela mette in evidenza un’altra criticità ordinamentale, ossia la difficoltà di garantire la giustiziabilità dei diritti e interessi violati.
Prima di esaminare i problemi di effettività della tutela giudiziale dei diritti ambientali e climatici di nuova generazione riscontrati nell’ordinamento italiano, appare utile ricordare, sia pur sinteticamente, quali sono le situazioni giuridiche protette dal nuovo quadro normativo-strategico della sostenibilità e quali sono i rimedi di protezione processuale delle stesse.
3. La qualificazione giuridica di ambiente e clima e i rimedi giudiziali per la loro tutela
Per comprendere quali sono le azioni processuali che consentano la tutela effettiva in via giurisdizionale dei diritti umani fondamentali12 in esame, è necessario ricordare brevemente come vengono inquadrate dal punto di vista del diritto sostanziale siffatte situazioni giuridiche protette e ricostruire, sempre nei limiti di queste brevi riflessioni, la legislazione speciale in materia di tutela ambientale e climatica, soprattutto, per comprendere chi sono i soggetti portatori dei diritti e degli interessi in materia di ambiente e clima.
L’ambiente è oramai coralmente riconosciuto come un bene giuridico unitario, tutelato costituzionalmente, che comprende il Pianeta (inclusivo di biodiversità ed ecosistemi) e le Persone che lo abitano, da proteggere in un’ottica di Planetary Healt. La natura di common dell’ambiente ha indotto il legislatore nazionale ad affidarne la tutela allo Stato, attraverso il Ministro dell’Ambiente (oggi Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica): questi allorquando non sia possibile prevenire o contenere in via legislativa la lesione del bene-ambiente, è l’unico soggetto legittimato ad agire davanti ai tribunali civili – esercitando anche l’azione civile in sede penale – per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica o se necessario per equivalente patrimoniale13. Solo in caso di provvedimenti adottati dal Ministero in violazione del TUA o in caso di silenzio-inadempimento dello stesso Dicastero, gli stessi soggetti che sono legittimati ai sensi dell’art 309 TUA a chiedere l’intervento statale per la tutela dell’ambiente, possono rivolgersi al giudice amministrativo – o al Presidente della Repubblica – rispettivamente per l’annullamento del provvedimento illegittimo o per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento del danno ambientale14. Ove, tuttavia, il fatto produttivo di danno ambientale danneggi persone fisiche o persone giuridiche (ma anche organizzazioni governative di protezione ambientale, regioni, province, comuni, enti etc.) nella loro salute o nei beni di loro proprietà, i soggetti danneggiati hanno il diritto di agire in giudizio nei confronti del responsabile dei diritti e degli interessi lesi15.
Il clima, invece, che è difficilmente inquadrabile fra i global common e che non ha una definizione giuridica16, forma oggetto della così detta obbligazione climatica derivante da fonti sovranazionali): questa impone agli Stati e alle imprese di contrastare le attività climalteranti e di adottare misure di adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto nell’interesse delle future generazioni17; con il che è possibile sostenere che attualmente esiste un vero e proprio “diritto del clima”18, che, peraltro, potrebbe trovare anche copertura costituzionale nel riformato art. 9, in quanto collegato agli ecosistemi, rispetto ai quali “il clima assolve a un’essenziale funzione di regolazione”19.
Si tratta adesso di capire se anche il danno da cambiamento climatico rientri nell’ambito di applicazione del TUA, che disciplina solo il danno ambientale: secondo parte della dottrina le nozioni di “minaccia imminente” o di “pericolo attuale” disciplinate dal TUA non sembrano idonee a includere i danni arrecati all’equilibrio climatico per ragioni di natura “temporale”: si tratta, infatti, di danni destinati a divenire concreti e attuali a distanza di decenni, “prevalentemente a carico delle future generazioni”20. Tuttavia, uno spiraglio sull’applicabilità delle azioni (di prevenzione, precauzione, contenimento e risarcitorie) disciplinate dalla parte sesta del Codice dell’ambiente anche ai danni da alterazioni climatiche sembrerebbe emergere, sia pure indirettamente, dall’ordinanza della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 20381 del 21 luglio 2025 di cui infra.
4. Il problema della giustiziabilità dei diritti di tutela ambientale e climatica in Italia
Abbiamo visto che il mero recepimento o la semplice enunciazione di un principio o di un diritto in norme ordinamentali non ne garantisce la effettiva protezione. Pertanto, in caso di lesione di questi diritti scatta la tutela giurisdizionale, che secondo gli artt. 24 e 113 della Costituzione deve essere effettiva e adeguata.
A questo proposito la Corte Costituzionale ha avuto modo di specificare che il principio di effettività della tutela dei diritti comporta lo stretto collegamento tra il “riconoscimento della titolarità di diritti e il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, dal momento che al primo “non può non accompagnarsi” il secondo; per altro verso, dal principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti discende che non “possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere”21.
Ebbene, il nostro ordinamento contempla una pluralità di azioni a disposizione del soggetto che intende ottenere adeguata tutela della propria posizione sostanziale: si tratta di un sistema giurisdizionale multiporte che garantisce l’accesso alle giurisdizioni sovrastatali e alla giustizia domestica ordinaria amministrata da giudici civili, penali e amministrativi. Tuttavia, benché questi ultimi siano dotati di una vasta gamma di poteri e pronunce astrattamente idonei a garantire l’effettività della tutela dei diritti che sono devoluti alla loro cognizione, sono molteplici le difficoltà che gli stessi incontrano nel dare risposte efficaci alla crescente domanda di giustizia climatica.
È quello che si sta verificando davanti alle nostre Corti a seguito della moltiplicazione dei diritti e doveri dell’epoca della sostenibilità: nonostante la ratifica di accordi internazionali sul clima22 la svolta autoritaria dell’UE fatta a colpi di regolamenti, la mole di leggi nazionali soprattutto in materia di politiche di Next Generation EU e la recente positivizzazione dell’ambiente (e del clima, ove lo si consideri collegato al concetto di ecosistema) e dello sviluppo sostenibile nella nostra Costituzione, il fenomeno dell’enviromental eclimate change litigation è in aumento anche davanti alle Autorità giudiziarie italiane.
Questo filone giurisprudenziale domestico rispetto alle liti climatiche che si sono diffuse da alcuni anni a livello sovrastatale23, si caratterizza per il seguente ordine di ragioni: per avere come causa petendi la responsabilità extracontrattuale, talvolta, dello Stato-legislatore-amministratore24, talvolta, dello Stato-imprenditore o Stato-azionista e/o delle imprese private, per i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alle persone e ai loro beni a causa dell’omessa adozione delle misure di protezione contro gli effetti degenerativi della emergenza climatica; e per avere come petita, oltre le richieste inibitorie, domande di condanna al risarcimento dei danni in forma specifica ed eventualmente in forma pecuniaria.
Premesso, dunque, che il sopra ricordato contenzioso climatico-ambientale è costituito per lo più da domande finalizzate a proteggere diritti fondamentali soggettivi riconducibili alla salute, alla vita personale e familiare, ai beni di proprietà e alla libertà di autodeterminazione, le principali questioni devolute alla cognizione degli organi giudiziari italiani – e poste al centro del dibattito dottrinale che ne è conseguito – sono le seguenti:
I giudici ordinari, in caso di vuoto normativo o di incertezze interpretative, hanno il potere di decidere le controversie climatiche-ambientali attraverso la diretta applicazione di principi sovranazionali e/o di precedenti giurisprudenziali formatisi davanti a Corti sovranazionali, ovvero attraverso la diretta applicazione di principi costituzionali25, senza peraltro interferire con gli altri poteri ordinamentali?
A quale autorità giudiziaria spetta la giurisdizione per decidere sui danni da emissioni climalteranti cagionati all’estero?
A quale giurisdizione appartengono le azioni risarcitorie da lesione di diritti soggettivi per violazione dell’obbligazione climatica proposte nei confronti dello Stato-legislatore o amministratore e di altre pubbliche amministrazioni come quelle regionali e locali?
A quale giurisdizione appartengono le azioni risarcitorie da lesione di diritti soggettivi per violazione dell’obbligazione climatica proposte nei confronti dello Stato-imprenditore o azionista o delle imprese private?
A chi spetta la legittimazione attiva e la legittimazione passiva delle azioni promosse per la tutela dei su ricordati diritti umani fondamentali lesi dalla violazione dell’obbligazione climatica da parte dello Stato-imprenditore o azionista o delle imprese private?
Quali sono le azioni di protezione di questi diritti soggettivi fondamentali garantite dal sistema e i relativi causa petendi e petita?
Qual è la valenza delle evidenze scientifiche nell’ambito dei contenziosi climatici?
In sostanza la domanda principale sottesa alle superiori questioni è la seguente: il nostro sistema di giurisdizionale è in grado di garantire una giustizia climatica-ambientale piena ed efficace?
4.1. A proposito della recente ordinanza n. 20381 21 luglio 2025 delle Sezioni unite della Cassazione: la sussunzione della responsabilità da cambiamento climatico entro la fattispecie dell’illecito civile e sotto le leggi scientifiche
Il caso-emblema dell’emergente fenomeno del contenzioso climatico (ambientale) domestico è costituito dalla controversia decisa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in sede di regolamento di giurisdizione, con la citata ordinanza del 21 luglio 2025 n. 2038126. Questa decisione rappresenta un compendio di tutte le questioni sopra ricordate, alcune delle quali (come la questione sul difetto di giustiziabilità della pretesa azionata, di compatibilità con il diritto unionale e di legittimità costituzionale), se pur rimesse al Giudice di merito, sono state chiarite dalla stessa Suprema Corte anche per mezzo di obiter dicta27.
La prima certezza che viene in evidenza dalla lettura dell’ordinanza della Sezioni Unite è che la tutela del clima e dell’ambiente sono strettamente collegati, dal momento che la violazione degli obblighi in tema di contrasto ai cambiamenti climatici può comportare danni all’ambiente e in via riflessa danni consistenti nella lesione dei diritti fondamentali alla vita e al rispetto della vita familiare e alla salute; di qui la responsabilità extracontrattuale dello Stato-azionista e/o delle imprese pubbliche o private che abbiano violato l’obbligazione climatica: insomma la Suprema Corte ha confermato che dove c’è alterazione climatica vi è danno all’ambiente e quindi alle persone e alla loro salute.
Attraverso gli altri enunciati la Suprema Corte ha confermato che: (i) le fonti internazionali (artt. 2 e 8 della CEDU) e costituzionali riconoscono in capo ai singoli cittadini e alle associazioni di protezione ambientale il diritto soggettivo alla vita e al rispetto della vita familiare, che include il diritto dei medesimi soggetti a una protezione efficace contro i danni derivanti dagli effetti del cambiamento climatico, anche per evitare la compromissione dell’ambiente in pregiudizio delle generazioni future; (ii) la corrispondente obbligazione climatica (che trova le sue fonti principali nell’Accordo di Parigi e nella legge di ratifica n. 104/2016) grava su operatori economici privati che svolgono attività di impresa pericolose e sullo Stato28 o su enti pubblici che partecipino a dette imprese private in qualità di azionisti di riferimento e quindi di “decisori”29: da questa obbligazione, deriva il dovere non solo per le imprese che svolgono attività pericolose, ma anche per i soci pubblici che ne esercitano il controllo, di adottare strategie industriali e commerciali conformi agli obiettivi di protezione climatica previsti da nome internazionali e nazionali; (iii) gli individui e gli enti di protezione ambientale danneggiati nei loro diritti fondamentali dalla violazione dell’obbligazione climatica, sono legittimati, anche sulla base dei precedenti giurisprudenziali della Corte EDU (tra le quali, Corte Edu, sent. 09.04.2024 Verin Klimaseniorinnen Schweitz et al c. Suisse), a promuovere la comune azione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale nei confronti delle imprese responsabili del torto lamentato, nonché dello Stato-azionista e dell’ente pubblico-azionista, quali soggetti corresponsabili in quanto in grado di influenzare, attraverso la nomina dei responsabili della governance societaria, la strategia aziendale lesiva dei diritti climatici-ambientali; (iv) questa azione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario30; mentre dal punto di vista della territorialità, anche se le emissioni climalteranti si sono verificate in gran parte fuori dal territorio nazionale, la giurisdizione può essere attribuita al giudice italiano, ove l’Italia coincida con il luogo in cui i danneggiati risiedono (ovvero con il luogo in cui è stata elaborata la strategia industriale e commerciale lesiva dei diritti dedotti in giudizio): si tratta di un foro alternativo la cui scelta resta riservata al soggetto danneggiato che promuove l’azione risarcitoria31.
Con la stessa ordinanza, richiamando il suo precedente orientamento (Cass., Sez. Un., 24.11.2021, n. 36373), la Suprema Corte ha ricordato qual è la regola da seguire, per evitare che il giudice chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria dei danni causati da un atto legislativo privo del necessario bilanciamento, invada la sfera del potere legislativo: questa regola prevede che venga dedotta in giudizio “la sola lesività della disciplina…derivata” dall’atto legislativo contestato32. Segnatamente secondo la Suprema Corte laddove la postulazione riguardi “i fondamenti di una pretesa risarcitoria, la lite per definizione sovviene alla materia dei diritti soggettivi, e a fronte di affermati diritti fondamentali, costituzionalmente protetti, non può escludersi il diritto di azione, anche se la lesione sia paventata come dipendente dall’esercizio asseritamente illegittimo di una potestà pubblica o dalla predisposizione, presentazione, o mancata modifica di un atto legislativo”.
Con riguardo agli aspetti della effettività della tutela, la Suprema Corte ha specificato che la questione riguardante l’eventuale difetto di giustiziabilità della pretesa azionata, si può configurare soltanto nell’ipotesi in cui si sostenga l’impossibilità d’individuare nell’ordinamento una norma astrattamente idonea, con la conseguenza che la stessa può essere decisa solo dal giudice del merito. Sempre con riguardo alla giustiziabilità dei diritti, la Suprema Corte ha proceduto alla sussunzione dell’azione risarcitoria da danni da alterazione climatica sotto la fattispecie della responsabilità da fatto illecito di tipo oggettivo, tipizzata dal combinato disposto tra l’art 2043 e l’art 2050 (nonché l’art 2051) del codice civile: in tal modo ha ritenuto applicabile alla protezione dei diritti soggettivi fondamentali lesi da attività di impresa climalteranti, l’intera gamma di azioni che costituiscono il nostro sistema di responsabilità per fatto illecito, i cui principali presupposti sono l’ingiustizia del danno patrimoniale e non patrimoniale, lo svolgimento di attività pericolose (o la detenzione di cose che cagionano un danno) e il nesso di casualità. Questa “normalizzazione”33 rivela una particolare predilezione della Corte di Cassazione per la tutela di situazioni giuridiche protette dall’art.9, co. 3 e 41, co. 2 e 3 Cost., al punto da giustificare la domanda di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art 2058 c.c.34 (peraltro in linea con le previsioni dell’art 311 TUA Codice dell’ambiente che privilegiano in caso di danno ambientale l’adozione di misure di riparazione) e di accordare ai soggetti danneggiati un chiaro vantaggio dal punto di vista probatorio: l’art 2050 c.c., infatti, ribalta l’onere della prova liberatoria sul soggetto che svolge attività pericolosa.
Ma vi è di più. Per giustificare l’invocazione da parte degli attori-ricorrenti degli artt. 2050 e 2051 c.c., la Corte di Cassazione ha ricordato che secondo la c.d. attribution science35 i responsabili delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e, quindi, dell’incremento della temperatura globale sono principalmente “i soggetti pubblici o privati operanti direttamente o tramite altri soggetti da loro partecipati nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione di combustibili fossili”: la lettura che ne consegue porta a ritenere che, nell’ambito di liti giudiziarie climatiche, le evidenze scientifiche risultanti da studi di portata internazionale o nazionale, eseguiti da organismi a ciò deputati, potranno costituire una valida prova del nesso di causalità che deve esistere tra il verificarsi di eventi meteorologici estremi e il cambiamento climatico36, alla stregua del “fatto notorio posto alla base della decisione”37.
5. Verso la responsabilità climatica delle imprese
Non vi è dubbio che sotto diverso profilo l’ordinanza delle Sezioni Unite risulti allineata alle più recenti politiche europee finalizzate a garantire la transizione verso un’economia sostenibile, attraverso l’imposizione alle imprese del dovere di diligenza in materia di protezione dei diritti umani38: il riferimento è in particolare alla così detta Direttiva CS3D o CSDDD39 , che impone a determinate categorie di imprese l’obbligo di evitare impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente e di adottare e attuare piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Per cogliere la corrispondenza tra l’azione di risarcimento in forma specifica proposta nei confronti di ENI rispetto agli obblighi al quadro legislativo europeo, è sufficiente leggere l’art 22 della Direttiva CS3D, che disciplina le modalità con cui gli Stati membri devono provvedere a darne attuazione: la legislazione di recepimento infatti dovrà fare in modo che ciascuna “società” in forza dei principi e obblighi della “due diligence directive” “adotti e attui un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’accordo di Parigi nonché l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l’esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas”.
Insomma, la Corte di Cassazione sembrerebbe avere anticipato l’applicazione, sul piano giudiziale, di un principio che (benché ancora oggetto di discussione) può dirsi oramai entrato nelle trame del diritto europeo e destinato, da un lato, ad ampliare il catalogo dei doveri che compongono la responsabilità sociale dell’impresa40; dall’altro, ad allargare l’ambito dei soggetti obbligati a rispettare il dovere di diligenza per la tutela dell’ambiente del clima e dei diritti umanifino a ricomprendere anche le piccole e medie imprese (controllate, o affiliate, o legate da rapporti di partenariato commerciale), non destinatarie dirette degli obblighi, ma correlate agli attori economici di maggiori dimensioni per ragioni produttive41.
6. Brevi riflessioni conclusive
Il diritto all’ambiente salubre e climaticamente neutro e le rispettive tutele, per quanto tradotti in vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario e dagli obblighi internazionali che la potestà legislativa deve rispettare ai sensi dell’art 117 co. 1 Cost, benché perfettamente integrati nel catalogo aperto dei diritti costituzionalmente protetti, pongono alcune criticità in termini di giustiziabilità: non è agevole, infatti, individuare modalità di tutela efficace e concreta, per evidenti ragioni di complessità del relativo quadro giuridico, ma anche e soprattutto per la difficoltà di superare il limite del “presente” ambientale-climatico delle nostre fattispecie codicistiche ai fini della tutela delle generazioni future42.
La recente ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20381/2025, nel recepire i dettami della Corte EDU, Verein Klimaseniorinnen Schwiez and others c. Switzerland, ha posto le basi per conferire nuovo vigore al principio di effettività della giustizia climatica: in linea con questo precedente giurisprudenziale sovrastatale, infatti, la Suprema Corte, nel ravvisare l’esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo dell’uomo alla tutela del clima a salvaguardia della vita privata e familiare, ha ribadito la necessità di approntare adeguate ed efficaci forme di tutela rimediale di natura processuale, al fine di garantirne l’effettività nell’ordinamento interno. Ha specificato, sia pure in via incidentale, che il soggetto danneggiato, ove venga superata la questione della carenza assoluta di giurisdizione derivante dall’insindacabilità dell’atto politico, può chiedere al giudice ordinario l’accertamento della responsabilità, anche solidale, delle imprese private e dello Stato-azionista o imprenditore, ma anche degli Enti pubblici-azionisti, che abbiano violato l’obbligazione climatica e la condanna dei medesimi soggetti ad adottare ogni iniziativa necessaria a combattere il cambiamento climatico nella misura prevista da numerose norme sovra ordinamentali.
In disparte gli innumerevoli dubbi sollevati dalla decisione della Suprema Corte43, non può non ritenersi apprezzabile la scelta di allargare le maglie della fattispecie della tutela aquilana, al fine di garantire una effettiva tutela ai diritti umani della sostenibilità.
Per altro verso, dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza n. 20381/2025 vengono in rilievo una serie di criticità riguardanti anche le politiche nazionali legislative in materia di clima e ambiente: è evidente che la costante e crescente proliferazione di diritti e doveri derivante dalla complessità dei sistemi ambientale, economico e sociale, non consenta sempre una tempestiva copertura legislativa degli stessi; è altrettanto evidente che anche quando il legislatore riesca ad approntare norme di tutela climatica-ambientale, queste appaiono spesso carenti dal punto di vista del bilanciamento dei diritti e degli interessi antagonisti: di qui il rischio concreto di conflitti tra poteri, allorquando il giudice viene chiamato a decidere una lite priva di copertura legislativa o disciplinata da una norma priva del corretto bilanciamento.
Da queste criticità deriva un’altra domanda dalla cui risposta dipende la giustiziabilità dei diritti: quando la lacuna legislativa comporti una evidente violazione di un diritto fondamentale tutelato a livello (sovranazionale e) costituzionale, il giudice può fare diretta applicazione dei principi espressi nella Costituzione? In linea di massima la risposta è positiva, atteso che l’applicazione diretta dei principi di rango costituzionale per consentire al giudice di risolvere il caso concreto, deve ritenersi possibile quando la lacuna legislativa comporti una evidente lesione di diritti inviolabili, purché, ovviamente, non soccorrano gli ordinari procedimenti di integrazione analogica dell’ordinamento, non esista una “riserva di legge” a tutela delle medesime posizioni giuridiche e non sussistano i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale44.
Per quanto vi sia consapevolezza “della residualità ed eccezionalità di una simile evenienza” e del rischio di conflitto tra poteri ad essa sotteso, ricordato che la tutela dei diritti del clima e dell’ambiente avviene soprattutto per principi e che detti principi sono oramai inscritti nella nostra Costituzione, al fine di riportare l’ordinamento in equilibrio, sarebbe auspicabile dare comunque risposta alla crescente domanda di giustizia climatica-ambientale anche incrementando davanti ai giudici ordinari l’applicazione diretta dei principi costituzionali per la decisione dei casi concreti: ovviamente in questi casi sarà necessario che il giudice rispetti i limiti di legge ed eviti di adottare decisioni “emotive” e di creare nuovi diritti sostituendosi alla politica45.
- V. Human Economic Forum 2025 – Vision 2040, Camera dei deputati, 1-12 dicembre 2025, La Persona al Centro di Economia e Istituzioni. ↩︎
- Si veda P. Piacentini, M. Pozzi Battaglia, L’affascinante spiritualità dell’Antico Egitto. Uno scavo svela i costumi cosmopoliti di Assuan, Gangemi, Roma, 2025, 9 ss., presentato in occasione dell’Human Economic Forum 2025. ↩︎
- Ivi, 10 ss. ↩︎
- Cfr. R. Bifulco, Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana, in Rivista AIC, n. 3, 2023, 143. ↩︎
- Su questi concetti sia consentito rinviare ad A. Buonfrate, Ambiente, economia, società governance, in A. Buonfrate, A.F. Uricchio, Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile, Padova, Cedam, 2023, 46 e ai riferimenti bibliografici ivi riportati. ↩︎
- Le tappe progettuali previste dall’Agenda 2030, infatti, dovrebbero far convergere tutte le Nazioni Unite verso un Mondo in cui l’umanità “vive” in armonia con la Natura, in cui i consumi, i processi di produzione e l’uso delle risorse naturali “sono” sostenibili; un mondo in cui lo sviluppo e l’impiego della tecnologia sono sensibili al clima, “rispettano” la biodiversità e “sono” resilienti. ↩︎
- Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia è stato approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio e successivamente più volte modificato. ↩︎
- Il riferimento è alla sentenza n. 105 del 13 giugno 2024 con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di costituzionalità sollevata dal Gip del Tribunale di Siracusa con ordinanza del 12 dicembre 2023: nello specifico il giudice a quo lamenta che l’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, norme att. cod. proc. pen. non assicurava un bilanciamento adeguato tra il complesso degli interessi di rilevanza costituzionale in gioco, e determinava pertanto una lesione degli artt. 2 e 32 Cost., che tutelano la vita e la salute umana; dell’art. 9 Cost., che tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi; nonché dell’art. 41, secondo comma, Cost., che garantisce l’iniziativa economica, imponendo però che essa non si svolga in contrasto con la salute, l’ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La disposizione censurata autorizzava il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale (nella fattispecie l’impianto di raffineria di Priolo Gargallo). La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sotto lo specifico profilo della mancata previsione di un termine di durata del regime individuato dall’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, norme att. cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 9, 32 e 41, secondo comma, Cost., ricordando che le “ misure legittimamente adottabili dal Governo allo scopo di consentire provvisoriamente la prosecuzione di un’attività di interesse strategico nazionale dovranno, semmai, essere funzionali all’obiettivo di ricondurre gradualmente l’attività stessa, nel minor tempo possibile, entro i limiti di sostenibilità fissati in via generale dalla legge in vista – appunto – di una tutela effettiva della salute e dell’ambiente”. ↩︎
- V. Corte cost. sentenza n. 105/2024, punto 5.1.2. ↩︎
- Sull’ “impennata del contenzioso climatico a partire dal 2015” si veda D. Porena, Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale, in Rivista AIC, n. 3, 2023 e ivi i riferimenti bibliografici sub nota 12; M. Magri, Il 2021 è stato l’anno della “giustizia climatica”?, in Ambientediritto.it, n. 4, 2021, 2 ss.; nonché D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, Il Mulino, Bologna, 2022, 247: quest’ultimo Autore in particolare “evidenzia l’intensificarsi degli interventi giuridici sul tema del clima, su scala planetaria, in particolare dalla sottoscrizione dell’Accordo di Parigi”. Per una ricostruzione della tipologia del contenzioso in materia di cambiamento climatico si veda E. Maschietto, Le controversie in materia di cambiamento climatico, in S. Nespor, L. Ramacci, Codice dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2022, 1568 ss. ↩︎
- Sulla ricostruzione dei nuovi principi, diritti e doveri dell’epoca della sostenibilità sia nuovamente consentito rinviare ad A. Buonfrate, A.F. Uricchio, Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile, cit., e ivi ai contributi degli Autori Vari. ↩︎
- I diritti umani sono definiti dalle Nazioni Unite come «principi o norme morali che descrivono determinate regole del comportamento umano e sono tutelati regolarmente nel diritto nazionale e internazionale». Nell’ambito dell’Unione europea il termine «diritti fondamentali» si adopera per esprimere il concetto di «diritti umani», stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: si tratta di diritti fondamentali per le persone che vivono nell’Unione, che fanno sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Tra i diritti fondamentali della Carta Europea, da tutelare anche dagli effetti dannosi delle attività inquinanti e climalteranti vi sono: il diritto alla vita e il diritto all’integrità della persona (appartenenti dalla categoria della “dignità”), il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e la libertà di impresa (appartenenti alla categoria della “libertà”), il diritto di protezione della salute e il diritto di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità da garantire conformemente al principio dello sviluppo sostenibile (appartenenti alla categoria della “solidarietà”), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale per garantire la tutela dei predetti diritti e principi (appartenente alla categoria della “giustizia”). ↩︎
- È questa la previsione contenuta nell’art 311, d.lgs. 3.4.2006, n. 152, così detto TUA o Codice dell’ambiente. Il Ministro competente peraltro può intervenire, anche su richiesta dei soggetti indicati nell’art 309 TUA (che annovera fra i legittimati le persone fisiche, giuridiche e le organizzazioni non governative di protezione ambientale) nella fase della minaccia imminente di danno ambientale (ex art 304 TUA) e nella fase in cui il danno si è già verificato (optando per l’azione risarcitoria in sede civile o penale ex art 311 TUA o l’azione amministrativa ex artt. 312-316 TUA). ↩︎
- Si veda l’art 310 TUA. ↩︎
- Così testualmente l’art 311, 7, ultima parte, TUA. ↩︎
- Si veda M. Carducci, Cambiamento climatico (diritto costituzionale), in Digesto discipline privatistiche, vol. VIII, Agg., Utet, Torino, 2021, 52 ss. ↩︎
- Come ci ricorda M. Carducci, op. cit, 58, la fonte dell’obbligazione climatica è la Convenzione Quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC), prodotto dalla Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. ↩︎
- V. D. Porena, op cit.,192. ↩︎
- Ivi, 213 ss. ↩︎
- Ivi, 190 e 93 sub nota 27. ↩︎
- Cfr. fra le altre Corte cost., sentenza n. 238, 22 ottobre 2014. ↩︎
- Tra questi il principale è il già citato Accordo adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall’Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204. ↩︎
- Le principali finalità della litigation davanti alle Corti internazionali, europee e di alcuni Paesi membri dell’Unione Europea non è quella risarcitoria, bensì quella di far rispettare gli obiettivi climatici stabiliti da fonti normative di diverso livello (cfr. A. Buonfrate, I tre livelli di tutela ambientale, in A. Buonfrate, A.F. Uricchio, op.cit., 855-8857 ss. e ivi i riferimenti bibliografici sub note 62, 63, 64, 65, 66, 67. ↩︎
- Si veda in proposito la sentenza del Tribunale di Roma n. 3552, 26 febbraio 2024, peraltro, richiamata nella citata ordinanza n.20381/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione: nell’ambito di quello che è stato definito come il “giudizio universale”, conclusosi con la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione, la domanda era stata proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale qualificato dello Stato per inadempimento dei doveri d’intervento e di protezione contro gli effetti degenerativi dell’emergenza climatica. Si veda anche da ultimo Consiglio di Stato Sez. IV c, sentenza n. 9190, 24 novembre 2025, che ha deciso una controversia – simile a quella devoluta davanti alle Sezioni Unite – promossa con ricorso collettivo spiegato in primo grado da plurimi soggetti (associazioni e singoli cittadini) contro Amministrazioni nazionali (Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), regionali e locali per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali (paura di ammalarsi ) subiti in conseguenza della violazione degli obblighi euro-unitari gravanti sullo Stato italiano in materia di riduzione del tasso di concentrazione delle polveri sottili e del monossido di azoto/ozono. Il Consiglio di Stato – in conformità all’ordinanza n.20381/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione, espressamente richiamata in sentenza – ha rilevato che le parti appellanti avevano fatto valere un diritto soggettivo riconducibile al diritto alla salute e alla libertà di autodeterminazione e che in materia di diritto soggettivi la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario; conseguentemente ha escluso la giurisdizione con riguardo alla domanda risarcitoria proposta avverso le amministrazioni evocate in giudizio diverse dal Ministero dell’Ambiente; con riguardo alle sole domande risarcitorie proposte nei confronti di quest’ultimo invece ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dell’art. 133, lettera s), c.p.a.; nel merito ha rigettato tuttavia la domanda per difetto di prova del danno lamentato. ↩︎
- Secondo la teoria generale del diritto i principi sono “precetti di ottimizzazione di un valore che deve essere realizzato nel rispetto del bilanciamento di altri principi ai quali sono sottesi valori antinomici”; le regole invece sono «precetti definitivi», “ossia ordinano, vietano, permettono o autorizzano qualcosa in modo risolutivo (in esse il bilanciamento è già stato operato)”: così G. D’Amico, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in Giustizia civile, n. 3, 2016, 471 ss. La differenza tra regole e principi viene in rilievo soprattutto sul terreno attuativo: le regole, infatti, si applicano tipicamente attraverso un meccanismo di sussunzione del fatto nella norma astratta, i principi invece si applicano, come già accennato, attraverso un procedimento di bilanciamento. ↩︎
- La massima riportata in CED Cassazione 2025 è la seguente: “la domanda proposta da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall’incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022”. ↩︎
- Per i primi commenti a Cass. SS UU ordinanza n. 20381, 21 luglio 2025 si rinvia a G. Scarselli, Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico, inwww.iudicim.it, 29 luglio 2025. Si veda anche L. Serafinelli, Climate change litigation all’italiana contro operatori economici privati, in www.rivstaodceu.it, n. 3, 2025, 1158 ss.: l’Autore in particolare muove alcuni rilievi critici alla decisione della Suprema Corte, con riguardo all’imputabilità della condotta all’impresa capogruppo, al nesso di causalità e alla applicabilità dell’art. 2058 c.c. alle pretese climatiche. La lite climatica decisa dalla Corte di cassazione, peraltro, ricalca la controversia nederlandese instaurata da Milieudefensie contro la Shell (così L. Serafinelli, op. cit, 1160, e ivi i riferimenti sub nota 3 a Corte d’Appello dell’Aia, 12 novembre 2024, Shell plc c. Milieudefensie e altri, in Foro.it., 2024, 107 ss., con note di B. Hoops e L. Serafinelli). ↩︎
- L’ordinanza in esame, come innanzi anticipato con riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato sentenza n. 9190 del 24 novembre 2025, chiarisce che ai fini della giurisdizione occorre distinguere quando l’obbligazione grava sullo Stato legislatore-amministratore rispetto all’ipotesi in cui la stessa obbligazione grava sullo Stato-imprenditore: nel primo caso, infatti, l’inadempimento potrà essere fatto valere davanti alla giurisdizione amministrativa. ↩︎
- In base a questa impostazione la stessa regola dovrebbe valere anche quando lo Stato svolga direttamente l’attività di impresa tramite società partecipate al 100% dallo stesso, come per esempio le Ferrovie dello Stato S.p.A. ↩︎
- Come ci ricorda il Consiglio di Stato, Sez. IV n. 9190 del 24 novembre 2025, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “con riguardo alle sole domande risarcitorie proposte nei confronti del Ministero dell’Ambiente, sulla base dell’art. 133, lettera s), c.p.a., che ricomprende: “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale”. ↩︎
- Si legge nell’ordinanza in argomento che secondo il Regolamento UE n. 1215/2012 con riguardo alle azioni in esame esistono due fori speciali concorrenti alternativi, costituiti dal luogo in cui si è verificato il fatto dannoso e dal luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno. La stessa ordinanza precisa che in tal caso la scelta del foro resta attribuita all’attore danneggiato. ↩︎
- Per respingere le eccezioni di improponibilità dell’azione sollevate da parte resistente, la Suprema Corte ha messo in evidenza le differenze tra la pretesa fatta valere nel così detto Giudizio universale, svoltosi davanti al Tribunale di Roma (concluso con la sentenza dichiarativa di difetto assoluto di giurisdizione) e le pretese devolute alla Suprema Corte con l’istanza ex art 41 c.p.c.: a differenza di quanto accaduto nel Giudizio universale, i ricorrenti che hanno chiesto alle Sezioni Unite di risolvere la questione di giurisdizione, non hanno fatto valere una responsabilità dello Stato legislatore, ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall’attività aziendale. ↩︎
- È il termine usato da L. Serafinelli, op. cit., 1166. ↩︎
- Secondo L. Serafinelli, op. cit, 1190, l’art. 2058 c.c. “è difficilmente conciliabile con uno degli obiettivi degli attori nelle liti climatiche contro i privati in ambito europeo, ovverosia l’ottenimento di risarcimenti in forma specifica per danni anche futuri”. ↩︎
- Alla c.d. attribution science si deve l’approfondimento dei fenomeni di inquinamento e alterazione del clima. ↩︎
- Cfr. L. Butti, Attribution science: la scienza che studia il possibile nesso causale tra alcuni eventi metereologici estremi e il riscaldamento globale, in RGA online, giugno 2022: l’Autore fa rilevare che secondo i rapporti dell’IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, “ le evidenze scientifiche circa un’importante influenza del cambiamento climatico su eventi metereologici estremi sono negli ultimi anni divenute “robuste” e tali perciò, in astratto, da integrare i requisiti per l’ingresso della prova scientifica nei provvedimenti giudiziari (c.d. “Daubert standard”). Lo stesso Autore ci ricorda che nel nostro ordinamento esiste una sorta di “riserva di scienza”, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116/2006. ↩︎
- Così D. Porena, op cit. 210 e ivi i riferimenti bibliografici riportati sub nota 100. ↩︎
- In tal senso L. Serafinelli, op.cit.,1194. ↩︎
- Si tratta della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Secondo A. Palumbo, L’irreversibile approdo del dovere di diligenza nelle catene di fornitura: alcune note sulle recenti proposte di modifica alla corporate sustainability due diligence directive e sulle prospettive di dialogo con la normativa nazionale in materia penale, in RGA online, n. 71, 2026, 1ss., “la CSDDD è uno dei prodotti delle politiche dalla Commissione Europea delineate con il Green Deal volte a definire un sistema normativo che responsabilizzi gli attori privati, soprattutto le società, per promuovere e sostanzialmente imporre la sostenibilità ambientale, sociale ed economica anche al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”. Mentre scriviamo tuttavia, la Direttiva forma oggetto di un accordo provvisorio volto a semplificare gli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza per rafforzare la competitività dell’UE, alla finale definizione del perimetro della due diligence aziendale con riferimento alla supply chain, ovvero la c.d. catena di attività: questo accordo dovrà essere a sua volta approvato dal Consiglio prima dell’adozione definitiva. ↩︎
- Ivi, 4. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- Si veda A. Buonfrate, Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile, Padova, CEDAM, 2020, 28. ↩︎
- Tra i vari dubbi sollevati da L. Serafinelli, op. cit, 1170 ss., vi è anche lo sconfinamento nel merito di alcuni punti dell’ordinanza delle Sezioni Unite, che sembrerebbe addirittura aver tracciato il perimetro dell’azione riservata al giudice del merito nella parte in cui ha specificato quanto segue: “il compito affidato al Giudice consiste pertanto soltanto nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (o altre norme, eventualmente individuate dal Giudice di merito, in ossequio al principio jura novit curia) risultino idonee ad imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c.”. ↩︎
- Così G. D’Amico, op.cit.,483 ss. Secondo E. Scoditti, Diretta applicazione della Costituzione da parte del giudice o necessario incidente di costituzionalità nel caso di lacuna legislativa? in Quest. giust., aprile 2024, 1 ss., consultabile su www.questionegiustiza.com., il nostro ordinamento consentirebbe al giudice di creare “il diritto del caso concreto senza alcun limite legale”, solo in caso di “omissione secca” da parte del legislatore: allora dovrebbe essere lo stesso giudice a provvedere a un bilanciamento e a fare una scelta politica quando individua il principio prevalente dell’omissione secca, facendo diretta applicazione dei principi costituzionali. ↩︎
- Cfr., G. D’Amico, op.cit., 485. ↩︎