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La presenza delle zone montane nelle Regioni a Statuto Speciale

Abstract

Il contributo si pone come obiettivo l’analisi delle norme statutarie delle Regioni a Statuto speciale ed in particolare la presenza in queste ultime delle tematiche riguardanti le zone montane.
La disamina delle principali riforme costituzionali è funzionale allo studio dell’evoluzione delle attribuzioni competenziali in capo al legislatore regionale.
Si condurrà inoltre un parallelo con l’istituto delle province montane di confine previsto dalla L. 7 aprile 2014, n. 56.

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1. Le zone montane nelle Regioni a Statuto speciale: genesi ed evoluzione delle previsioni statutarie in materia

Lo studio sulla presenza delle zone montane nelle regioni a Statuto speciale rappresenta un tema che a parere di chi scrive si rivela particolarmente interessante, non solo per il contenuto in sé, quanto per comprendere l’architettura giuridica delle zone montane.

Parlare di architettura giuridica delle zone montane può sembrare pretenzioso; tuttavia, lo studio condotto da Antonio Mitrotti1 rivela che la locuzione si mostra appropriata in considerazione della complessità del quadro normativo in ordine al raccordo tra i diversi livelli di governo e alla distribuzione delle relative attribuzioni competenziali in materia.

Nel circuito giuridico descritto nel volume, l’art. 44 comma 2 Cost. costituisce il punto di partenza e nel contempo il punto di arrivo di un’analisi a vasto raggio che partendo dall’innegabile specificità territoriale tocca tutti gli aspetti giuridici, sociologici ed economici2, per giungere a chiarire chi sia il soggetto competente a disporre “provvedimenti a favore delle zone montane”.

Un primo interrogativo imprescindibile riguarda la specialità o le c.d. forme particolari di autonomia ed in particolare se queste si siano tradotte effettivamente in maggiore possibilità per il legislatore regionale di incidere giuridicamente sulle zone montane.

A tale riguardo è doveroso svolgere una prima constatazione: la legislazione regionale statutaria oggi in vigore nelle cinque regioni a Statuto speciale è il frutto di una serie di interventi legislativi di carattere costituzionale che in combinazione e in successione gli uni con gli altri hanno determinato l’attuale assetto competenziale.

A ciò si aggiunga il fatto che oltre al background giuridico di cui discorreremo a breve, vi è un innegabile fattore di influenza di tipo naturalistico che, sebbene non possa costituire oggetto di disamina approfondita merita comunque considerazione.

Infatti, delle cinque regioni con forme e condizioni particolari di autonomia ve ne sono due, la Valle d’Aosta appunto e il Trentino-Alto Adige che hanno il 100% dei comuni che ne fanno parte con la caratteristica di essere completamente montani3.

Le altre, ancorché abbiano delle percentuali non trascurabili di comuni montani o parzialmente montani, non hanno la stessa conformazione.

Questo dato come vedremo porta con sé alcune conseguenze che si riverberano proprio a livello competenziale sulla capacità di incidere realmente sui territori montani4.

Un primo aspetto da tenere in considerazione riguarda l’assegnazione agli Statuti regionali della competenza in materia di ordinamento degli enti locali.

Per le regioni a statuto speciale tale competenza è stata integrata con la Legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993 recante “Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli Venezia Giulia e per il Trentino Alto Adige”.

L’adeguamento come è ben noto non ha riguardato la Sicilia, il cui Statuto già conteneva una previsione in tal senso5.

Con la norma citata, pertanto, le regioni a Statuto speciale hanno ottenuto una attribuzione competenziale che le differenziava e le differenzia tuttora dalle regioni a Statuto ordinario, determinando di fatto in capo al legislatore regionale un ruolo di primo piano nella materia dell’ordinamento degli Enti locali.

Tanto più nelle regioni con territorio a più alto carattere montuoso la sopra citata materia si è dimostrata uno strumento fondamentale per la piena realizzazione della previsione di cui all’art. 44 comma 2 della Cost.

Venendo all’analisi degli Statuti si coglie come puntualmente evidenziato dall’Autore il riferimento al regime delle zone montane con riguardo alle tematiche dell’agricoltura delle foreste, del turismo, degli usi civici, solo per citarne alcune, oltre alla materia dell’economia montana che compare unicamente nello Statuto della regione Friuli Giulia.

La Valle d’Aosta presenta una situazione differente, in quanto è stata priva di competenza legislativa concorrente con lo Stato, sino agli effetti prodotti dalla riforma costituzionale del 2001.

Se si analizza lo Statuto6, si evince, inoltre, che all’art. 2 lett. h viene individuata la materia del trasporto su funivia, e alla lett. u l’ordinamento delle guide, delle scuole di sci e dei portatori alpini.

A queste previsioni certamente pertinenti con la regolamentazione e lo sviluppo dei territori montani, si affianca una produzione legislativa regionale puntuale e attenta.

Si tratta di norme rivolte a disciplinare tutte le attività di interesse per le zone montane che spaziano dal soccorso alpino7 alla disciplina delle attività economiche, alla tutela identitaria8, all’attività di accompagnatore di media montagna, all’inquinamento acustico9, al governo del territorio.

Sicuramente l’elencazione non è esaustiva, ma serve ugualmente a rendere l’idea della produzione normativa regionale sul tematismo della montagna e l’importanza che questo riveste per le regioni come quella che ci ospita.

Quindi da un lato le specificità territoriali hanno “conformato” e impregnato le leggi statutarie degli enti locali, influenzandone la fisionomia, dall’altro si coglie la presenza di un grumo di materie che hanno un’innegabile comunanza tra loro (acque minerali, urbanistica assistenza sociale, usi civici ecc.) che sono state a loro volta influenzate dalle specificità montuose delle regioni a statuto speciale.

In tale contesto è proprio il concetto di “territorio” e in special modo di “territorio montuoso” che è presente all’interno delle previsioni statutarie che diventa il punto di riferimento per il regime a favore delle zone montane e di conseguenza genera una ricaduta sullostatus dei cittadini dei rispettivi territori10.

Tuttavia, in linea di massima si può agevolmente ritenere che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale hanno risentito della necessità di adeguare le formali competenze della regione ai territori di pertinenza e nel contempo sono state influenzate a loro volta dalle esigenze dei territori montani sul contenuto dell’elencazione materiale di materie riconducibile a ciascun titolo.

Inoltre, non possono trascurarsi gli effetti della revisione del Titolo V della Costituzione disposta con Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

La portata della norma è stata tale da potersi agevolmente sostenere che esistano un “prima” ed un “dopo” la riforma sopra richiamata.

Il “prima”, vede in capo al legislatore statale una competenza piena nelle materie non elencate dall’art. 117 Cost. a titolo di legislazione concorrente e in ragione del c.d. parallelismo delle funzioni legislative e amministrative11, anche la competenza nell’esercizio della relativa funzione amministrativa.

Si aggiunga che come già evidenziato nelle righe che precedono, la Valle d’Aosta anteriormente alla revisione costituzionale era priva di legislazione concorrente con lo Stato.

Se poi ci si concentra sulla disciplina incidente sulle zone montane, la limitazione del legislatore regionale risultava tanto più evidente poiché in effetti era ridotta all’ambito del turismo e industria alberghiera, acque minerali e termali, cave e torbiere, caccia, agricoltura e foreste.

Il “dopo” consiste in quella che è stata descritta come “Repubblica delle autonomie” che di fatto ha portato alla equiordinazione dei rapporti tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Con riguardo poi alla competenza legislativa circa le disposizioni sui provvedimenti a favore delle zone montane, si registra un ribaltamento della tecnica utilizzata nel previgente art. 117 Cost.

All’accresciuto ruolo del legislatore regionale nell’ambito delle diverse materie incidenti sul regime delle zone montane, fa da contraltare l’acquisita competenza a disciplinare l’allocazione delle funzioni amministrative, in quanto non è venuto meno il principio del parallelismo delle funzioni per le Regioni a statuto speciale12.

In questo si coglie come molto opportunamente evidenziato dall’Autore un vantaggio impareggiabile per le regioni a Statuto speciale che consiste proprio nel costituire un circuito in cui vi è una coincidenza soggettiva tra chi legifera sulle disposizioni per i provvedimenti a favore delle zone montane e chi disciplina le sostanziali funzioni amministrative complementari13.

Con ciò generando un ulteriore vantaggio per i cittadini dei territori montani consistente nella certezza del soggetto giuridico competente a legiferare, eliminando quell’incertezza che invece caratterizza la vita dei cittadini delle altre regioni.

2. Le specificità montane nelle Regioni a Statuto ordinario: le province montane di confine

L’osservazione che precede risulta tanto più veritiera se si confronta la situazione dei cittadini delle zone montane nelle regioni a Statuto ordinario.

A tale riguardo è doveroso dare conto del fatto che la legge Delrio, L. 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto al comma 314 le province montane di confine, al fine di formalizzare giuridicamente il concetto di specificità montana15.

La previsione testé richiamata nelle intenzioni del legislatore era funzionale alla creazione di un sistema di autogoverno dei problemi delle relative comunità inteso prevalentemente in termini di sviluppo economico e sociale e, conseguentemente, di valorizzazione del territorio sulla base delle specifiche esigenze emergenti da una gestione il più possibile decentralizzata.

Ad oggi in Italia le realtà che sono state individuate dalle rispettive leggi regionali come in possesso contestualmente di entrambi i requisiti, ovvero territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, sono solamente tre: la Provincia di Sondrio (Lombardia), la Provincia di Belluno (Veneto) e la Provincia di Verbano Cusio Ossola (Piemonte).

Sebbene la norma abbia tentato di conseguire l’istituzionalizzazione del concetto di specificità montana mi pare non si sia raggiunto lo stesso risultato che abbiamo descritto con riguardo alle zone montane ricadenti nelle regioni a statuto speciale.

Basti pensare che da una parte (comma 86)16, la legge individua direttamente le ulteriori funzioni fondamentali attribuite alle province montane di confine sulla base delle peculiarità orografiche e di geografia politica; dall’altra (comma 52)17, demanda alle regioni il compito di riconoscere alle stesse particolari forme di autonomia che si aggiungano a quelle già previste dalla Legge.

Tale doppio andamento trova la propria congiunzione nella prevista possibilità di adottare speciali forme organizzative, d’intesa con le regioni (comma 57)18, nelle quali individuare un luogo di sintesi fra i due livelli di governo che insistono sul medesimo territorio19.

Alla luce delle considerazioni svolte appare che la reale portata del concetto di specificità delle Province montane e, conseguentemente, dell’autonomia ad esse riconosciuta dipende in larga misura dalla sensibilità della politica regionale a valorizzare le zone interamente montane e di confine presenti sul proprio territorio20.

Basterebbe a tale riguardo operare un confronto con quanto avvenuto in Piemonte, dove la legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23, ha previsto, in deroga alla “legge sulla montagna” già esistente21 , una legislazione specifica per la Provincia di Verbano Cusio Ossola in ragione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri.

Ai commi 122 e 323 dell’art. 9 la legge attribuisce alla provincia montana specifiche funzioni amministrative in materia di foreste, usi civici, formazione professionale, energia (occupandosi nello specifico degli impianti di biomassa) e attività estrattive (in particolare cave e torbiere). In materia di rapporti transfrontalieri poi, al comma 4, attribuisce alla Provincia la possibilità di partecipare agli organismi di indirizzo e coordinamento promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera. Manca, invece, una previsione attuativa del comma 57, volta alla creazione di organismi di coordinamento fra provincia e regione.

Siamo dunque ben lontani dalla situazione che abbiamo descritto in precedenza, con l’evidente conseguenza che, nell’attuazione a livello regionale della normativa relativa alle Province montane, possano crearsi notevoli squilibri e possano essere attribuiti alle stesse differenti livelli di autonomia locale a seconda della regione di riferimento.

3. Conclusioni

In conclusione, è doveroso soffermarsi su un aspetto che volutamente è stato tenuto sullo sfondo delle riflessioni sinora condotte: i riflessi sui cittadini dei territori montani.

Nelle righe che precedono si è concentrata l’attenzione in modo particolare sulla presenza delle zone montane nelle norme statutarie delle Regioni a statuto speciale, tuttavia, non può ignorarsi come (a cascata) nelle legislazioni regionali si possano cogliere interventi normativi su settori nuovi e rilevanti nel contesto attuale, che proprio nei territori montani acquisiscono un rilievo peculiare: si pensi alle norme sulle comunità energetiche24, lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione delle aree SIC, la biodiversità25.

Le tematiche sopra citate rivestono un interesse primario come fattori di rilancio e si sviluppo dei territori montuosi.

A tale riguardo si rimanda a quanto molto efficacemente descrive il Position paper n. 11/202226, ove si riporta che

nei territori interni e montani, fragili per condizioni fisico-geografiche, ambientali e per processi modificativi della vita sociale intervenuti nel tempo, si manifestano profonde disuguaglianze di tipo economico, sociale, territoriale e geomorfologico, che rappresentano fattori di freno allo sviluppo ma allo stesso tempo anche opportunità in termini di propensione alla resilienza e all’adattamento a condizioni avverse, le quali agiscono come spinta alla innovazione, decisiva per corrispondere alla domanda di vivibilità delle comunità che vi sono insediate. Questi limiti e opportunità riguardano non solo le popolazioni residenti, ma anche gli abitanti di città e pianure che, consapevolmente o meno, si rapportano con le terre alte e lo spazio rurale per ragioni di lavoro, studio, diletto o entrano in rapporto con loro attraverso attori economici che rivendono i beni in esse conservati sotto forma di servizi universali provenienti dalle aree montane e interne, rendendoli disponibili all’intera collettività. I servizi ecosistemici forniti da questi territori dovrebbero essere al centro di politiche di sviluppo che incorporino il loro valore nei costi che la comunità deve sostenere per il proprio benessere, con un ritorno di risorse ben orientate nel loro utilizzo a fini di sostenibilità ambientale e socioeconomica, come indicato anche dal Rapporto Dasgupta commissionato dal Governo inglese, con le seguenti raccomandazioni confermate anche dalla recente COP 15 di Kunming:

• rendere sostenibili i sistemi alimentari ed energetici attraverso innovazioni tecnologiche e politiche che modifichino i prezzi e le norme comportamentali;

• investire in programmi che forniscano una pianificazione familiare basata sulla comunità;

• ampliare le aree protette e migliorarne l’accesso;

•implementare investimenti su larga scala e diffusi in soluzioni basate sulla natura per affrontare la perdita di biodiversità;

• introdurre il capitale naturale nei sistemi contabili nazionali.

Come si legge la sostenibilità, l’ampliamento delle aree protette e la tutela della biodiversità diventano strategie, che unitamente ad altri interventi sono fondamentali per lo sviluppo economico delle aree in questione.

Lo studio attento delle tematiche sopra rappresentate consente di affiancare all’attività di analisi e di ricerca un’adeguata produzione normativa che contribuisca a porre in essere quei “provvedimenti a favore delle zone montane” capaci di eliminare le distanze, l’isolamento e garantire in modo pieno ed efficace l’uguaglianza sostanziale dei cittadini che le abitano.

Infine, a mio parere il testo che Antonio Mitrotti ci ha consegnato ha realizzato su ogni argomento un’analisi multilivello: da un lato affronta la disamina della disciplina giuridica nei diversi livelli competenziali, da un lato induce gli studiosi del diritto a riflettere sulle conseguenze pratiche sui cittadini, evidenziando anche le criticità e ponendosi interrogativi che trovano una risposta difficile.


Relazione svolta in occasione del seminario on line sul volume «Sentieri giuridici per le zone montane. Genealogia degli itinerari ad “alta quota” del diritto costituzionale e pubblico italiano» di Antonio Mitrotti, tenutosi il 4 novembre 2025, nell’ambito del ciclo di convegni «I martedì di MIM» organizzati dal Gruppo di Ricerca-Azione Montagne in Movimento.

  1. A. Mitrotti, Sentieri giuridici per le zone montane. Genealogia degli itinerari ad “alta quota” del diritto costituzionale e pubblico italiano, ESI, Napoli, 2025. ↩︎
  2. Art. 44, comma 2 Cost.: “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. ↩︎
  3. C. Losavio – G. Perniciaro, Analisi della normativa inerente ai territori montani, in ISSiRFA (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini”), 2017, p. 7 ss., agilmente reperibile – nonché consultabile on line – all’indirizzo http://www.issirfa-spoglio.cnr.it/analisi-della-normativa-inerente-ai-territori-montani.html; G. Dematteis, La montagna italiana: da riscoprire, salvaguardare, ripopolare, in il Mulino, n. 6, 2020, pp. 956-962; A. Gentilini, Comunità montane o Unioni di Comuni montani?, in Italian Papers on Federalism, n. 2, 2021, pp. 20-37; M. Gorlani, La risposta istituzionale alle problematiche delle zone montane: in attesa di una (ormai imminente) nuova legge quadro e di una (auspicata) riorganizzazione dell’assetto amministrativo, in Queste Istituzioni, n. 1, 2022, pp. 116-129; C. Losavio – C. Bugiani – C. Cipolloni – A. Gentilini, “Il valore dei territori rurali e montani. Verso una strategia nazionale delle Green Community”. Rapporto di ricerca, in ISSiRFA (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini”), 2022, agilmente reperibile – e consultabile on line – su: https://www.issirfa.cnr.it/wp-content/uploads/2022/09/Rapporto.pdf.; G. De Fano – C. Losavio (ed.), Il territorio rurale montano e la gestione sostenibile delle sue risorse, Giuffrè, Milano, 2022. ↩︎
  4. A. D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 232. ↩︎
  5. Ibidem. ↩︎
  6. L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d’Aosta. ↩︎
  7. L. r. 17 aprile 2007, n. 5, Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso Alpino valdostano. ↩︎
  8. L. r. 9 novembre 2010, n. 36, Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste. ↩︎
  9. L. r.  30 giugno 2009, n. 20, Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9. ↩︎
  10. A. D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2010. ↩︎
  11. R. Bin, In nuovo Titolo V°: cinque interrogativi (e cinque risposte) su sussidiarietà e funzioni amministrative, in Forum di quaderni costituzionali, 2002; A. Poggi, Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove fonti e realtà effettiva, in Italian papers on federalism, n. 1-2, 2016; S.Labriola, Il principio di specialità nel regionalismo italiano, in S. Ortino, P. Penthaler (ed.), Il punto di vista delle autonomie speciali. La riforma costituzionale in senso federale, Bolzano-Trento, 1997, p. 61 ss. ↩︎
  12. A. Ruggeri, L’autonomia legislativa della Regione siciliana, dopo la riforma del Titolo V, e le prospettive della specialità, in Nuove Autonomie, n. 6, 2002, pp. 845-880; A. Ruggeri – C. Salazar, La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V. Ovvero: dal “lungo addio” al regionalismo del passato verso il “grande sonno” del regionalismo “asimmetrico”?, in Rassegna Parlamentare, n. 1, 2003, pp. 57-123; A. Ruggeri, La legge La Loggia e le Regioni ad autonomia differenziata, tra “riserva di specialità” e clausola di maggior favore, in Le Regioni, n. 4, 2004, pp. 781-841; V. Lopilato, Funzioni amministrative, Regioni speciali e clausola di maggior favore: ipotesi casistiche, in Nuove Autonomie, n. 2-3, 2006, pp. 371-382; M. Michetti, Regioni speciali e Titolo V: la Corte definisce i confini, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 6, 2006, pp. 3881-3888; L. Castelli, Autonomia locale e specialità regionale dopo la riforma del Titolo V, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 6, 2007, pp. 577-586; O. Chessa, La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, in Le Regioni, n. 2, 2009, pp. 297-329; C. Petrillo, Clausola di “maggior favore” ed upgrading della competenza integrativa in materia di istruzione, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 4, 2010, pp. 2887-2892; S. Parisi, La potestà primaria alla deriva? Spunti ricostruttivi per ripensare un luogo comune, in Le Regioni, n. 5, 2011, pp. 821-876; A. Poggi, Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove fonti e realtà effettiva, in Federalismi.it, n. 22, 2015, pp. 1-30; S. Pajno – G. Rivosecchi, La problematica riforma costituzionale delle autonomie speciali, in Le Regioni, n. 2, 2016, pp. 267-305; P. Giangaspero, La transitorietà infinita: l’applicazione della clausola di maggior favore a quasi vent’anni dalla sua entrata in vigore, in Le Regioni, n. 3, 2019, pp. 869-880. ↩︎
  13. A. Mitrotti, Sentieri giuridici per le zone montane. Genealogia degli itinerari ad “alta quota” del diritto costituzionale e pubblico italiano, op. cit. ↩︎
  14. L. 7 aprile 2014, n. 56, art. 1 comma 3: “Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97”. ↩︎
  15. F. Mauri, Le Province montane di confine e il concetto di specificità montana, tra legislazione statale e attuazione regionale, in Forum Quaderni costituzionali, 2016. ↩︎
  16. Art. 1, comma 86, L. 7 aprile 2014, n. 56: “Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti”. ↩︎
  17. Art. 1, comma 52, L. 7 aprile 2014, n. 56: “Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione”. ↩︎
  18. Art. 1, comma 57, L. 7 aprile 2014, n. 56: “Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. ↩︎
  19. L. Vandelli, Il riconoscimento da parte delle regioni delle peculiarità delle province montane e di confine, in L. Vandelli, Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. La legge Delrio, 2014, n. 56 commentata comma per comma, Maggioli Editore, Rimini, 2014, pp. 139-140; B. Di Giacomo Russo, Il governo della montagna a livello di area vasta, in Di Giacomo Russo e L. Songini (ed.), La specificità montana. Analisi giuridica ed economica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015. ↩︎
  20. F. Pizzetti, La riforma degli enti territoriali. Città metropolitane, nuove province e unione di comuni, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 121-122. ↩︎
  21. L. r. 14 marzo 2014, n. 3. ↩︎
  22. Art. 9, comma 1, L. r. Piemonte 29 ottobre 2015 n. 23: “In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:
    a) in materia di foreste:
    1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all’articolo 10 della l. r. 4/2009;
    2) definizione delle scelte prioritarie d’intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all’articolo 25 della l. r. 4/2009, nell’ambito dei piani di sviluppo socio-economico;
    3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all’articolo 11 della l. r. 4/2009;
    b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all’articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della l. r. 29/2009;
    c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all’individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all’articolo 9 della l. r. 63/1995”. ↩︎
  23. Art. 9, comma 3 L. r. Piemonte 29 ottobre 2015 n. 23:
    “Inoltre, in deroga a quanto stabilito all’articolo 3 e all’articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni: b) in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui all’articolo 4 della l. r. 69/1978”. ↩︎
  24. V. Pepe, Le “comunità energetiche” come nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile. Prime note sull’esperienza francese, in AmbienteDiritto.it, n. 3, 2022, pp. 425-447. ↩︎
  25. Per un approfondimento sul tema si veda V. Pepe, Il regime di protezione di un habitat e le misure di tutela da adottare ai “pre SIC”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 2007, pp. 455-462. ↩︎
  26. Position paper n. 11/2022, Le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile, 2022, reperibile e consultabile in rete all’indirizzo https://asvis.it/pub.lic/asvis2/files/Pubblicazioni/Position_Paper_ASviS_2022_MontagnaAreeInterneGoal11.pdf. ↩︎