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La “grande trasformazione” della sostenibilità: ambiente e transizione energetica

Abstract

L’articolo esamina il principio di sostenibilità alla luce delle recenti modifiche costituzionali italiane e delle evoluzioni normative europee in materia ambientale ed energetica. Viene ripercorso l’iter storico che ha portato al riconoscimento del suddetto, originariamente affermatosi in ambito internazionale, oggi co-stituzionalizzato negli artt. 9 e 41 Cost., con riferimento sia alla tutela dell’ambiente sia alla solidarietà in-tergenerazionale. L’autore evidenzia il ruolo centrale della dimensione multilivello di tale ambito norma-tivo, in cui norme e politiche ambientali si sviluppano attraverso l’interazione di fonti internazionali, eu-ropee e nazionali. Particolare attenzione è rivolta alla transizione energetica come paradigma regolatorio emergente dalle tante fonti normative di origine unionale che destinano ingenti risorse alla rivoluzione verde e all’economia circolare. L’energia è assunta come esempio di mercato regolato in cui sostenibilità e concorrenza interagiscono, talvolta in tensione, talvolta in sinergia, dando luogo a modelli di “concorrenza sostenibile”. Infine, si prospetta un’evoluzione verso un “nuovo ordine sociale di mercato” europeo, in cui la crescita economica è integrata dalla sostenibilità quale interesse pubblico prevalente, con politiche in-dustriali verdi e strumenti di equità sociale volti a governare la transizione ecologica.

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1. Il principio di sostenibilità: una lettura ‘multilivello’ alla luce della revisione dell’art. 9 Cost.

Come è noto, il principio di sostenibilità è un principio nato in ambito internazionale1, che con il tempo ha assunto una rilevanza anche a livello europeo2 e nell’ordinamento interno3, dove ha ottenuto riconoscimento a livello costituzionale, prima indirettamente quale corollario del principio di solidarietà ex art. 2 della Costituzione italiana e poi espressamente nella revisione costituzionale degli articoli 81 e 97 Cost.4. Secondo l’orientamento più accreditato, il principio può essere inteso nel senso del dovere di “soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri5.

Dalla lettura delle disposizioni contenute nell’art. dell’art. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex art. 6 TCE)6 si può constatare come lo sviluppo sostenibile costituisca ormai un principio guida per l’azione dell’Unione europea, giacché in tale ambito il principio viene declinato non solo nel contesto ambientale ma anche in altre materie di natura economica e sociale.

Recentemente, come è noto, la legge costituzionale dell’11 febbraio 2022 n.1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, ha introdotto all’interno dell’articolo 9 della Costituzione un riferimento “diretto” alle generazioni future. L’innovazione recata dall’articolo 9 Cost, per come revisionato, si colloca in effetti nel solco delle normativizzazioni per consolidamento e costituisce il riflesso positivo degli stimoli provenienti dal livello europeo e internazionale. Un corretto punto di vista per la lettura della riforma sembra, dunque, poter risultare dal principio di armonizzazione che governa l’interpretazione ‘multilivello’ e da quella vocazione strutturale propria del diritto paesistico-ambientale che “non è più una disciplina confinata nell’ambito nazionale”7, ma esprime pienamente una base giuridica composita fondata sul livello nazionale come su quello europeo e internazionale.

La riforma costituzionale inserisce sì il principio di sostenibilità nei primi dodici articoli della Costituzione, senza però riconoscergli una sua autonomia e limitandolo alla tutela del bene ambiente8. In effetti, parte della dottrina ha dubitato della utilità della riforma, in particolare in ragione della corposa giurisprudenza costituzionale che da tempo aveva provveduto a colmare un vuoto di tutela costituzionale9.

Ad oggi, invece, il principio di sostenibilità, sia in campo internazionale che europeo, e di conseguenza nel diritto interno, viene declinato in vari ambiti; si parla, ad esempio, di: sistema previdenziale sostenibile, sistema sanitario sostenibile, turismo sostenibile, architettura sostenibile, diritto societario sostenibile10.

In generale, la sostenibilità esprime un concetto di solidarietà non solo intra-generazionale, ma anche inter-generazionale: tra generazioni presenti e future, ove questo “nuovo” dovere di solidarietà grava sullo Stato che deve adottare misure in grado di preservare le risorse anche per le generazioni che verranno.   

Del resto, come è stato correttamente osservato, “la questione intergenerazionale (e la connessa categoria-clausola della sostenibilità) si pone come una vera e propria key-issue del costituzionalismo del XXI secolo”11.

Ormai da tempo la letteratura si confronta con il problema scivoloso del trattamento giuridico delle generazioni venture e non sono mancate, anche da parte della nostra giurisprudenza costituzionale, occasioni di apertura – via via sempre meno timide – rispetto a un tema che pur continua a mostrare non lievi criticità12. Invero, l’intreccio tra categorie costituzionali e temi classici della teoria della giustizia sembra dotare di una certa coerenza teorica l’iscrizione anche delle generazioni future tra i “referenti soggettivi” delle relazioni costituzionali13.

Come noto, in occasione della revisione nel 2012 degli artt. 81 e 97 della Carta, non sfuggì al legislatore costituzionale la necessità di operare opportuni richiami al concetto di sostenibilità: oggi, quello della sostenibilità del debito pubblico è un principio che risponde, tra l’altro, all’esigenza di proteggere le future generazioni rispetto all’accumulo di strabordanti posizioni debitorie14 che come tali finirebbero per limitarne, come anni fa ebbe a constatare anche il Bundesverfassungsgericht, la stessa capacità di determinazione democratica15.

Tutto quanto sopra considerato non significa, tuttavia, che con l’affiorare delle future generazioni nelle disposizioni di vari testi costituzionali16 (prima di noi, vale la pena ricordare, tra gli altri, l’art. 20a del Grundgesetz dove i fondamenti naturali della vita sono tutelati in ragione delle responsabilità che gravano sull’ordinamento nei confronti delle future generazioni) i problemi teorici – come anche quelli pratici – siano del tutto e definitivamente superati17.

Non sembra un caso che, in un’ottica senz’altro più prudente, altre costituzioni abbiano introdotto il tema delle future generazioni nel quadro di una costruzione concettuale di tipo deontico che coinvolge non tanto ipotetici “diritti”18 di queste ultime quanto, piuttosto, i doveri e le responsabilità che graverebbero sulle generazioni presenti19 rispetto ai posteri20.

La Costituzione italiana, salvo che all’espressione “anche nell’interesse delle generazioni future” si voglia attribuire un significato solo retorico, meramente evocativo del domani, sembra invece aver preso una direzione diversa. In tal senso, non si può obliterare che nel lessico giuridico, la categoria dell’interesse identifica una posizione giuridica di vantaggio rispetto a un oggetto considerato come un bene della vita, come ben evidenziava Beniamino Caravita in un saggio del 198221. E proprio agganciandosi a quella analisi, viene oggi ancora da chiedersi a quali precisi bisogni dovrebbe essere agganciato questo interesse di cui parla l’art. 9 Cost.? Alla soddisfazione di quali beni della vita dovrebbe mirare? E ancora, quali sarebbero, in concreto, gli interessi di rilevanza costituzionale, tra loro in potenziale conflitto intergenerazionale, che il legislatore ordinario e la giustizia costituzionale potrebbero dover bilanciare?

Quel che è certo è che il nuovo art. 9 Cost. impone proprio una tale meccanica di bilanciamento calata in un contesto non solo sincronico e intragenerazionale ma anche, necessariamente, diacronico e intergenerazionale.

2. La “grande trasformazione” possibile del mercato europeo dell’energia: dal superamento del “paradosso energetico alla transizione attraverso il Next Generation EU.

Come si è anticipato, nel percorso di costruzione del mercato unico dell’energia il principio di sostenibilità ha assunto nel tempo sempre più rilevanza. Con riferimento ai temi dell’energia, l’art. 194 TFUE, alla lett. c) del paragrafo 1 individua proprio tra le finalità della politica dell’Unione nel settore dell’energia quella di garantire, da un lato, uno sviluppo sostenibile e, dall’altro, di preservare e migliorare l’ambiente. Su queste due direttrici l’azione europea punta al migliore funzionamento del mercato dell’energia, all’insegna della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dello sviluppo di energie da fonti rinnovabili22, segnando il definitivo superamento del “paradosso energetico” in cui è vissuta la regolazione europea per molti decenni23.

Il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili e, di conseguenza, all’uso di modelli di regolazione che puntano a risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica ha costituito l’adempimento di importanti impegni, rispetto ad alcuni accordi quali, il protocollo di Kyoto24, per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2012, nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e agli ulteriori impegni assunti a livello comunitario ed internazionale, si pensi, ad esempio all’accordo sul clima di Parigi del 2015.

A livello di diritto europeo derivato basti qui ricordare solo alcune delle direttive che hanno segnato le tappe verso una transizione energetica sostenibile: dalla primissima direttiva 2001/77/CE25, finalizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e direttiva 2003/30/CE, tesa a favorire il ricorso a biocarburanti nel settore dei trasporti al c.d. “Pacchetto Clima Energia”, che ha fissato nuovi obiettivi per il 2020 in materia di politiche energetiche e cambiamenti climatici al fine di creare un quadro giuridico stabile per il successivo decennio26.

In particolare, la direttiva 2009/28/CE, “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, pubblicata il 5 maggio 2009, ha provveduto a indicare i criteri e modalità per l’attuazione degli obiettivi fissati dal “Pacchetto Clima Energia”, definendo un quadro nuovo, più generale, di promozione delle fonti di energia rinnovabile nell’Unione europea.

Il tema della transizione dell’energia verso un’economia basata sull’ener­gia pulita, della riforma della progettazione e del funzionamento del mercato dell’elettricità dell’Unione europea27 è stato successivamente oggetto del pacchetto energia, denominato “Energia pulita per tutti gli Europei28.

Con il “Winter Package”, la Commissione ha voluto incidere, in modo significativo, su quelle che vengono definite le “cinque dimensioni dell’Unione dell’energia”, vale a dire: la sicurezza energetica, il mercato interno dell’energia, l’efficienza energetica, la decarbonizzazione dell’economia e della ricerca, l’innovazione e la competitività29.

Rispetto alla dimensione della efficienza energetica, certamente significative sono le due direttive sulla efficienza energetica (direttiva 2018/2002/UE) e sul rendimento energetico nella edilizia (direttiva 2018/844/UE). La prima, che modifica la direttiva 2012/27/UE, fissa sotto forma di obiettivo del 32,5% per il 2030 la necessità che l’Unione consegua i risultati di efficienza energetica, espressi in consumo di energia pri­maria e/o finale. La seconda direttiva punta a massimizzare il potenziale di risparmio energetico di edifici più intelligenti ed ecologici. Rispetto al tema delle fonti rinnovabili, il principale obiettivo che l’UE si è prefissata di raggiungere attiene all’aumento delle fonti30.

Un altro aspetto di particolare rilevanza su cui si è intervenuti è la governance in ambito energetico. Il regolamento (UE) n. 1999/2018 contiene regole che impongono ad ogni Stato membro di redigere Piani nazionali per l’Energia e il Clima (NEPC)31 per il 2021-2030 che stabiliscono le modalità attraverso cui raggiungere gli obiettivi in ​​ma­teria di unione energetica32.

Il tema della transizione energetica, invece, trova nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la sua compiuta espansione. Per affrontare la crisi, conseguente alla pandemia da Covid-19, l’Unione Europea ha realizzato il Next Generation EU (NGEU)33.

Tra le finalità per le quali il programma interviene, stanziando degli ingenti fondi, vi è quello della “transizione ecologica e digitale”.

Il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale atto stabilisce, altresì, gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di somministrazione di tale finanziamento. All’art. 3, in particolare, definisce l’ambito di applicazione e alla lett. a) individua nella “transizione verde”, il primo dei sei pilastri di cui si compone l’area di intervento di pertinenza europea.

Il Governo italiano, per beneficiare dei fondi sia del RRF che del REACT-UE, ha presentato nei termini il PNRR, che è stato approvato positivamente, e con i decreti-legge n. 77 del 2021 e n.152 del 2021, (come convertiti rispettivamente dalle leggi n. 108 del 2021 e n. 233 del 2021), ha predisposto il quadro normativo nazionale di riferimento finalizzato a semplificare ed agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR34.

L’azione di rilancio del Paese definita nel piano è guidata da obiettivi di policy ed interventi legati ai tre assi strategici condivisi a livello europeo, vale a dire: la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l’inclusione sociale35. Nello specifico, la seconda delle missioni in cui si articola il PNRR fa riferimento alla “rivoluzione verde e transizione ecologica”, con circa 68,6 miliardi, di cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza – la fetta maggiore delle risorse del Recovery Plan e 9,1 miliardi dal Fondo complementare36.

Tale missione si articola in quattro componenti: 1) agricoltura sostenibile ed economia circolare (5,27mld); 2) energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (23,78mld); 3) efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (15,36mld); 4) tutela del territorio e della risorsa idrica (15,05mld)37.

L’economia circolare viene valorizzata ed implementata al fine di ridurre l’uso delle materie prime naturali, sempre più scarse nel pianeta, e si promuove l’utilizzo di “materie prime secondarie”, ricavate dagli scarti, residui, rifiuti38.

La seconda componente è quella della “energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, volta a promuovere l’aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e lo sviluppo di una filiera industriale in questo settore, inclusa quella dell’idrogeno.

La terza componente attiene alla “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” e punta all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato e con annessa messa in sicurezza e digitalizzazione delle strutture39. La previsione di una fetta considerevole di denaro destinata ai finanziamenti nel campo della efficienza e riqualificazione energetica non stupisce se si considera il grande interesse mostrato a livello europeo anche nell’ultimo pacchetto energia con la previsione di ben due direttive: la direttiva 2018/2002/UE sulla efficienza energetica40 (attuata con d.lgs. n. 73 del 14 luglio 2020) e la direttiva 2018/844/UE sul rendimento energetico nell’edilizia (attuata con il d.lgs. n. 48 del 9 giugno 2020).

Successivamente nel 2021 la prospettiva aperta dalla Comunicazione sul Green Deal europeo è stata ulteriormente portata a compimento, da un lato con l’approvazione del Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la Normativa europea sul clima, che ha codificato sul piano legislativo gli obiettivi europei di riduzione e poi azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica41; dall’altro, con la presentazione di un complesso Pacchetto di proposte normative – costituito anzitutto, ma non solo, dal c.d. Fit for 55, pubblicato nel luglio 2021 –, che hanno specificato sia gli obiettivi più puntuali da realizzare sia gli strumenti da utilizzare nei diversi ambiti di intervento42. Problemi ulteriori si sono determinati a seguito della crisi della guerra in Ucraina che ha determinato interventi “correttivi” in alcuni mercati, rispetto ai quali la Commissione, pur riconoscendo la legittimità in sé di misure autoritative sui prezzi e sui profitti degli operatori introdotte o ipotizzate da alcuni Stati43, ha peraltro riaffermato la scelta – chiaramente espressa nella Comunicazione sul Green Deal – di preservare spazi significativi per le dinamiche (e le politiche) concorrenziali, destinate ad essere affiancate ma non sostituite dalla nuova Green Industrial Policy44, e ha quindi prescritto il rispetto di regole e criteri finalizzati a non alterare eccessivamente quelle dinamiche.

3. Verso un nuovo modello di “economia sociale di mercato”: l’energia come paradigma interpretativo di regolazione economica sostenibile?

L’analisi della disciplina dell’energia e dei nuovi interventi legati al PNRR ci consente di fare una riflessione sulla possibilità di utilizzare questo modello di regolazione, attento ai profili della sostenibilità, anche rispetto ad altri servizi pubblici.

Nel “nuovo” modello di “mercato sociale” che punta alla sostenibilità come valore da perseguire al fine di garantire l’uso delle risorse anche alle generazioni future, occorre chiedersi come tale finalità possa conciliarsi con la tutela della concorrenza. Le soluzioni ipotizzabili possono essere almeno due, a seconda di come si intende considerare la relazione tra sostenibilità e concorrenza all’interno del mercato dei servizi pubblici.

Il primo percorso interpretativo può essere quello di utilizzare lo strumento della deroga, qualificando il goal della sostenibilità come la specifica mission di ogni servizio economico, così da consentire agli Stati membri di derogare alle norme sulla concorrenza, entro le maglie dell’art. 106, comma 2 del TFUE. Anche volendo affermare che tutti quegli strumenti di incentivo alla sostenibilità costituiscono aiuti di stato, essi sarebbero, eccezionalmente, ammessi, in base al combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 106, comma 2 del TFUE e, pertanto, non sanzionabili.

Il limite di una tale ricostruzione consiste nel fatto che leggere la sostenibilità come deroga alla concorrenza implica di fatto, valutare tale rapporto attraverso la rigorosa lente della proporzionalità. Per cui, se a fronte della “prova di resistenza” l’intervento pubblico per garantire la sostenibilità non dovesse superare il vaglio della proporzionalità, si dovrebbe ritenere la deroga illegittima e quindi non ammessa e, di conseguenza, verrebbe meno l’obiettivo di tutelare sempre la sostenibilità. In altri termini, in questa logica, la concorrenza assume il ruolo di “valore” che va bilanciato con quello della sostenibilità ed il bilanciamento va effettuato attraverso il criterio della proporzionalità.

Un secondo percorso interpretativo, invece, è quello di considerare la sostenibilità un bene che il mercato non è in grado di produrre o comunque di produrre in modo non soddisfacente e che quindi, a fronte di un market failure è la regolazione45 a dover interviene al fine di introdurre regole per garantire tale bene all’interno di un mercato concorrenziale46. Ed è quello che accade con riferimento all’energia, che da questo punto di vista ne costituisce un paradigma, poiché il legislatore interviene regolando un mercato che, pur restando orientato alla concorrenza, persegue la finalità della sostenibilità, verso una energia sempre più green e rinnovabile.

In quest’ultimo caso, la concorrenza non è più, quindi, vista come “valore” dell’ordinamento da tutelare attraverso la regolazione, ma come “strumento” che consente di garantire un mercato aperto, libero, certamente competitivo, ma soprattutto sostenibile.

Il “nuovo” modello di mercato pur non rinunciando alla concorrenza, sarebbe finalisticamente orientato alla sostenibilità, verso una “concorrenza sostenibile” che vede il passaggio dal principio della massima partecipazione possibile nel mercato a quello della partecipazione il più possibile sostenibile.

Come si è più sopra rilevato, la linea di azione delineata dalla Commissione – già parzialmente approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il citato Regolamento UE 2021/1119 – si muove all’interno del paradigma dello sviluppo sostenibile. Né nella Comunicazione sul Green Deal europeo né nelle proposte normative successivamente presentate si rinviene l’intenzione di rinunciare ad obiettivi di crescita economica, o anche quella di abbandonare le politiche di concorrenza e la ricerca di condizioni istituzionali volte a promuovere larghi investimenti da parte del capitale privato. Al contrario, in tali atti si afferma esplicitamente che dinamiche competitive e investimenti privati continuano a rappresentare tasselli fondamentali non solo del modello di disciplina dei mercati accolto a livello europeo ma anche della strategia di decarbonizzazione seguita dalla Commissione. Tuttavia, non mancano, in tale strategia, novità rilevanti, che sembrano riguardare quattro aspetti fondamentali. Innanzitutto, la Commissione mostra chiaramente di voler introdurre e attuare, insieme agli Stati membri, una Green Industrial Policy, una nuova politica industriale specificamente preordinata ad indirizzare in molti ambiti le scelte produttive e commerciali delle imprese, così da renderle coerenti con gli obiettivi di riduzione e poi di azzeramento delle emissioni fissati a livello europeo47. Come emerge anche dal Pacchetto Fit for 55 e dalle altre proposte normative della Commissione, tale politica industriale è destinata a tradursi in misure di incentivazione e di command and control che, per quanto non includano forme di pianificazione autoritativa dell’attività delle imprese, sembrano implicare, negli ambiti individuati come strategici, un ruolo pubblico di guida e di regia complessiva dello sviluppo, ovviamente nei limiti in cui ciò risulta possibile nella dimensione europea. Libertà di iniziativa, meccanismi concorrenziali e rilievo del capitale privato non sono rinnegati: ma devono fare i conti con un ruolo più forte e finalizzato delle istituzioni pubbliche, che riduce innanzitutto significativamente lo spazio riservato all’auto-regolazione da parte dei mercati.

Accanto a questo cambiamento, e in stretta connessione con il medesimo, opera poi una seconda essenziale modifica, che concerne la rilevanza assegnata al valore della sostenibilità della crescita economica: questa, come ormai da molti segnalato in dottrina48, cessa di essere un limite meramente esterno delle politiche finalizzate alla crescita per divenire un elemento intrinseco delle stesse, che oggi viene espressamente qualificato anche come interesse pubblico prevalente nella comparazione con gli altri interessi pubblici rilevanti49. La nuova centralità del criterio della sostenibilità, che del resto ha avuto in Italia e in altri Paesi europei significative ricadute anche sul piano organizzatorio50, si riflette a sua volta sulla direzione e sul ritmo dello sviluppo, rispetto ai quali le dinamiche sempre più accelerate determinate dall’evoluzione tecnologica e dalla ricerca del profitto dovrebbero ora trovare un contrasto nelle scelte pubbliche che su di esse possono variamente incidere.

Vanno, infine, segnalati altri due aspetti di novità rispetto al passato: il rafforzamento delle regole e degli incentivi finalizzati a promuovere il carattere circolare dell’economia, così da ridurre fortemente il consumo di risorse naturali e dunque l’impatto della crescita sull’ambiente51; e la creazione di fondi pubblici diretti a sostenere sul piano sociale la transizione ecologica, garantendo la socializzazione almeno parziale dei costi che essa comporta e dunque evitando che gli stessi vengano scaricati interamente sulle imprese destinate alla chiusura o alla riconversione, sui loro dipendenti e sui territori in cui operano52. Si tratta, in entrambi i casi, di scelte rilevanti, la cui reale incisività dipenderà ovviamente dalla consistenza delle misure che verranno in concreto definite per limitare, indirizzare e sostenere imprese e persone, ma che mostrano in ogni caso un cambiamento di impostazione rispetto alle politiche sin qui prevalentemente seguite a livello europeo: l’assunto della produzione e del consumo tendenzialmente illimitati di beni non viene messo radicalmente in discussione, ma, configurando come circolari quella produzione e quel consumo, si inizia a porre vincoli più seri al suo operare, e dunque alla distruzione di risorse naturali che esso comporta – il che del resto si salda con il rafforzamento degli interventi volti a difendere e a recuperare gli eco-sistemi53; il contrasto alle disuguaglianze non diventa ancora una priorità politica, ma emerge chiaramente dagli atti della Commissione la volontà di utilizzare la transizione ecologica anche come un’opportunità e uno strumento per ridurle54.

Considerate nel loro insieme, queste novità sembrano disegnare un progetto di riforma economica e sociale, destinato a tradursi anche in un nuovo e diverso ordine giuridico del mercato, un rinnovato “ordine sociale del mercato”, che non può essere considerato irrilevante o marginale. Non c’è un abbandono chiaro e netto di alcune delle principali parole d’ordine che hanno guidato in questi ultimi decenni la disciplina dell’economia – in primis, i dogmi della massimizzazione del profitto e della crescita illimitata di produzioni e consumi – e che hanno largamente contribuito a determinare i costi e i conflitti sociali oggi evidenti, ma c’è un tentativo – non ancora stabilizzatosi definitivamente55 – di muoversi in una direzione diversa, più sociale, ponendo nuovamente limiti e correzioni al sistema di accumulazione del capitale – così come l’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea e l’art. 41 della nostra Costituzione espressamente prescrivono.

  1. Si pensi alle convenzioni internazionali, principalmente legate alla tutela ambientale, che a partire dagli anni ’70 del secolo scorso hanno introdotto il tema della necessaria tutela delle risorse naturali globali, con la finalità di garantire la fruizione da parte delle generazioni future. Tra le convenzioni più note, non si può non menzionare, ad esempio, la Convenzione di Stoccolma del 1972, la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, quella di Helsinki del 1992 e di New York dello stesso anno. In ambito internazionale, tale principio nasce e si diffonde con la finalità principale di tutelare i bisogni essenziali dell’essere umano in un determinato contesto ambientale e sociale e nel tempo, grazie alla sua “duttilità” e sempre a livello internazionale, è stato declinato in ambiti materiali diversi come quello sociodemografico e quello economico-finanziario. Si rinvia a D. Porena, Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino, 2017, p. 106. ↩︎
  2. Con il Trattato di Lisbona, il concetto di “sviluppo sostenibile”, oltre a caratterizzare le relazioni della stessa Unione con i paesi terzi (al fine di «combattere i cambiamenti climatici») ha ricevuto un sistematico riconoscimento in diverse disposizioni dei Trattati istitutivi. Dalla lettura, in combinato disposto delle norme del Trattato è possibile, infatti, affermare che tale principio sia capace di operare in modo “trasversale” sulle materie oggetto delle competenze sia concorrenti che esclusive dell’Ue: così M. Francaviglia, Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale, in Federalismi.it, n.19/20, p. 56. ↩︎
  3. Da ultimo, con ampio respiro, A. Buonfrate, A. Uricchio (ed.), Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile, CEDAM, Milano, 2023. ↩︎
  4. Sul principio di sostenibilità e l’equità generazionale nella Costituzione italiana si veda, riassuntivamente e da ultimo: G. Palombino, Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro, Le Monnier, Milano, 2022, pp. 75 ss. e pp. 119 ss. A seguito della legge costituzionale n. 1/2012, gli art. 81, comma 6, e 97 comma 1, sono stati modificati e oggi fanno espresso riferimento alla “sostenibilità del debito pubblico”, introducendo, così, nel diritto costituzionale una nuova dimensione, quella intergenerazionale: pertanto, per il tramite sia del nuovo testo dell’art. 81 Cost., che dei successivi indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale, il principio di sostenibilità ha, nel tempo, assunto una risonanza costituzionale più evidente. ↩︎
  5. Secondo la definizione accolta nel noto Rapporto «Our common future», noto anche come Rapporto Brundtland, dal nome del primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland che coordinò i lavori della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development, WCED), istituita nel 1983 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. ↩︎
  6. In particolare, l’art. 11 TFUE fissa il c.d. “principio di integrazione”, secondo il quale qualsiasi attività, tanto più quelle di cura concreta dell’interesse generale posta in essere dalle amministrazioni comunitarie, e di riflesso anche da quelle nazionali, debba prendere in considerazione la componente ambientale, misurarsi con essa e integrarla come uno degli elementi inderogabili del bilanciamento di interessi. Per una ricostruzione del principio in esame nel quadro del diritto internazionale dell’ambiente, europeo ed anche interno si rinvia a C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all’economia circolare, in Dir. amm., 4, 2020, pp. 843 ss. e spec. con riferimento al diritto europeo, pp. 851 ss. ↩︎
  7. Corte cost., sent. n. 71/2020, in Giur. Cost., n. 2, 2020, pp. 778 ss. (annotata da L. Principato). ↩︎
  8. Per questo c’è chi fa riferimento ad una “occasione sprecata”, mentre altri ritengono che tale riforma sia stata comunque opportuna e che porti a delle ricadute positive nel sistema interno. Sul punto si rinvia alla interessante lettura di D. Porena, Anche nell’interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione, in Federalismi.it, n.15, 2022, p. 121 ss.; v. anche R. Bifulco, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, in Federalismi.it, 2022, pp. 1-8, in particolare a p. 8, ove l’A. evidenzia come “la costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto l’acquis legato alla sostenibilità, stabilendosi che l’uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi. E questo non è un principio scontato all’interno di una costituzione che nasce, come ho già ricordato, in un contesto di economia industriale orientata alla crescita”. Sull’accento che la riforma costituzionale pone “all’interesse delle future generazioni”, utilizzando l’espressione che richiama il concetto di “interesse” e sui problemi interpretativi che tale concetto esprime, “se vi si faccia riferimento in senso tecnico, cioè richiamando una vera e propria situazione giuridica soggettiva, o a-tecnico, ovvero quale mero collante all’interno della costruzione della disposizione”: G. Palombino, Il principio di equità generazionale, op. cit., pp. 116 ss. ↩︎
  9. Cfr. S. Grassi, Ambiente e Costituzione, in Riv. Quad. Dir. Ambiente, n. 3, 2017, pp. 29 ss.; T. E. Frosini, La costituzione in senso ambientale. Una critica, in Federalismi-paper, 2021, pp. 3 ss.; L. Cassetti, Salute e ambiente come limiti prioritari alla libertà di iniziativa economica?, in Federalismi-paper, 2021, pp. 4 ss.; G. Di Plinio, L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente, in Federalismi-paper, 2021, pp. 1 ss. Si veda ora il bel saggio di M. Ferrara, La forma dell’ambiente. Un percorso tra scelte di politica costituzionale e vincoli discendenti dalla Cedu, in Ist. del federalismo, n. 4, 2022, pp. 2 ss. ↩︎
  10. In generale, emerge come tutti i principali comparti a valenza sistemica nei quali sono organizzati i pubblici poteri aspirino a una prospettiva di durevolezza e, correlatamente, siano condizionati da esigenze di sostenibilità: v. D.  Porena, Il principio di sostenibilità, op. cit. ↩︎
  11. A. D’aloia, Economia circolare e diritto. Alla ricerca dei confini materiali della sostenibilità.,Prefazione in La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, Angeli, Milano, 2020, p. 9. ↩︎
  12. Cfr. A. D’Aloia, Generazioni future (diritto costituzionale), in Enc. Dir., Annali IX, Giuffre, Milano, 2016. ↩︎
  13. Si veda, A. Morrone, Sovranità, in Rivista AIC, n. 3, 2017, p. 44. Il riferimento al concetto di sovranità – nel quale alloggia anche l’idea secondo cui nessuna generazione può impegnare le successive a rispettare le proprie leggi – è un argomento interessante (cfr. R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 118 ss.), così come la trasmissione intergenerazionale delle identità e delle responsabilità collettive (A. Macintyre, After Virtue, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1981, pp. 204 ss.). ↩︎
  14. Si veda, in tema, L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future, CEDAM, Padova, 2020. ↩︎
  15. Cfr. BVerfG, 2 BvR 1390/12; 2 BvR 1421/12; 2 BvR 1438/12; 2 BvR 1439/12; 2 BvR 1440/12; 2 BvR 6/12, del 12 settembre 2012, con cui il Tribunale costituzionale federale tedesco, a proposito della legittimità dei vincoli costituzionali posti alla decisione di bilancio, ha affermato che «il fatto che i parlamenti si autovincolino […] può essere necessario nell’interesse alla conservazione a lungo termine della capacità di determinazione democratica […] se è vero che un vincolo di questo genere può anche limitare i margini di manovra nel presente, allo stesso tempo può essere funzionale alla loro preservazione per il futuro». ↩︎
  16. Cfr. T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2016; F. De Leonardis, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n.1/2022: suggestioni a prima lettura, op. cit., p. 4. ↩︎
  17. Il noto paradosso della non-identità delle generazioni future, per primo introdotto dal britannico Derek Parfit (D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford Paperbacks, Oxford, 1984)., pone ad esempio problemi tutt’altro che irrilevanti: così A. D’Aloia, Generazioni future, op. cit., p. 339, per il quale la costruzione interpretativa elaborata da Parfit “rappresenta ancora oggi una ineludibile pietra di inciampo della teoria intergenerazionale”. ↩︎
  18. L’accostamento della categoria dei diritti “alla nozione di generazioni future appare quasi un ossimoro giuridico: il carattere futuro delle generazioni contrasta col presentismo che caratterizza il concetto di diritto soggettivo, il quale presuppone un titolare attuale in grado di agire per ottenerne la tutela qualora sia ritenuto leso. Il termine interesse, invece, pare ammorbidire questo contrasto ed elevarsi ad obiettivo costituzionalmente rilevante che la Repubblica deve perseguire nel tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, nonché divenire esplicito parametro per il giudizio di costituzionalità delle leggi”, così Y. Guerra, R. Mazza, La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura, in Forum di Quad. cost., n. 4, 2021, p. 126. ↩︎
  19. Cosa accadrebbe laddove le generazioni future guardassero ad altro, non avendo più alcun interesse per ciò che oggi riteniamo debba essere oggetto di diritti? Cosa accadrebbe se oggi assegnassimo alle generazioni future ben perimetrate posizioni giuridiche e se queste donne e uomini del futuro, domani, avessero ad esempio un concetto di benessere diverso da quello che abbiamo oggi? Cfr. M. Luciani, Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali, in R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, op. cit. p. 436. ↩︎
  20. L’etica dei doveri e delle responsabilità, come ad esempio proposta dagli studi di Hans Jonas (H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la società tecnologica, Einaudi, Torino, 2002, pp. 16 ss.) o l’idea di un “giusto risparmio” come tra gli altri prospettata da John Rawls (J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano, 1993, p. 244.) sembrano in effetti trovare una certa aderenza in alcune disposizioni costituzionali orientate a canonizzare non una posizione giuridica in favore delle generazioni venture ma, appunto, un generale dovere di responsabilità gravante su quelle presenti: v. F. G. Menga, Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia intergenerazionale, in F. Ciaramelli, F. G. Menga, Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto e alla politica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 197 ss. ↩︎
  21. Cfr. B. Caravita di Toritto, Interessi diffusi e collettivi, in Dir. Soc., 1982, pp. 187 ss. ↩︎
  22. L’energia, infatti, si caratterizza come “risorsa ecologica”, per cui l’utilizzo dell’energia non deve inquinare o deve farlo nel minore modo possibile. A questo obiettivo si collegano sia lo sviluppo delle fonti rinnovabili che quelle di promozione dell’efficienza energetica. Si rinvia alla lettura di F. De Leonardis, Il ruolo delle energie rinnovabili, in R. Miccú (ed.), Multilevel Regulation and Government in Energy Markets, Jovene, Napoli, 2016, pp. 379 ss. Sul punto si veda anche G. Napolitano, L’energia elettrica ed il gas, op. cit., p. 2207. Sui rapporti tra energia e ambiente si vedano M.S. Giannini, Funzioni e competenze nella vicenda energetico-ambientale e lo­ro coordinamento, in Rass. giur. ENEL, 1987, pp. 631 ss.; F.A. Roversi Monaco, Ambiente ed energia: nuovi strumenti costituzionali e procedimenti autorizzativi, in Rass. giur. ENEL, 1985, p. 487; G. Pericu, Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari interessi concorrenti, in Rass. giur. ENEL, 1987, p. 575. Sulle politiche comunitarie in tema di energia si rimanda alla lettura di B. Pozzo, Le politiche comunitarie in campo energetico, in Riv. giur. ambiente, n. 6, 2009, p. 841. ↩︎
  23. L’evoluzione del diritto europeo dell’energia ha disegnato una sorta di “parabola paradossale”: laddove in origine l’energia rivestiva un ruolo a tal punto fondamentale da meritare una trattazione riservata in ben due dei tre trattati comunitari-europei, invece, nei trattati a competenza generale è mancata fino a tempi recentissimi, cioè fino al Trattato di Lisbona, una base giuridica per adottare misure sull’energia. L’Autore che per primo ha fatto riferimento al carattere paradossale dell’evoluzione del diritto dell’energia in Europa e ha utilizzato l’espressione “paradosso energetico” è: C. Blumann, Energie et Communatés européenne, in Rev. Trim. droit europ., 1984, p. 571. V. ora, R. Miccú, Lineamenti di diritto europeo dell’energia. Nuovi paradigmi di regolazione e governo multilivello, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1 ss. ↩︎
  24. Sul Protocollo di Kyoto, cfr. F. Fracchia, Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili, in F. Cortese, F. Guella, G. Postal (ed.), La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, CEDAM, Padova, 2013, p. 6. ↩︎
  25. L’utilizzo delle direttive non è casuale, ma attesta una scelta ben precisa del legislatore europeo, cioè quella di ricorrere ad un’armonizzazione “a maglie larghe”, lasciando gli Stati membri liberi nella scelta dei mezzi giuridici concreti per raggiungere gli obiettivi comuni fissati a livello europeo: v. L. Cuocolo, Le energie rinnovabili tra Stato e Regioni, in R. Miccú (ed.), Multilevel Regulation, cit., pp. 107 ss. La direttiva 2001/77/CE dedicava particolare attenzione alla riduzione e semplificazione degli oneri normativi e amministrativi, le c.d. non-cost barriers. ↩︎
  26. In particolare, la direttiva 2009/28/CE, “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, pubblicata il 5 maggio 2009, ha provveduto a indicare i criteri e modalità per l’attuazione degli obiettivi fissati dal “Pacchetto Clima Energia”, definendo un quadro nuovo, più generale, di promozione delle fonti di energia rinnovabile nell’Unione europea. ↩︎
  27. In un primo momento si è proceduto con la fissazione nel 2009 di ambiziosi obiettivi energetici e climatici per il 2020 (riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, aumento del 20% di energie rinnovabili e del 20% di efficienza energetica). Si tratta del c.d. “obiettivo 20-20-20”, che pone la base per un nuovo intervento normativo comunitario in materia di energie rinnovabili, in particolare, con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio, sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Sul tema, pare utile rinviare a G. Pizzanelli, Gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: organizzazione e procedimenti alla luce del principio di integrazione, in C. Buzzacchi (ed.), Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 85 ss. L’ultimo pacchetto energia, c.d. terzo pacchetto risaliva al 2009, cosicché, circa dieci anni dopo l’UE ha sentito l’esigenza di intervenire nuovamente in tema di regolazione di energia, con il pacchetto Energia pulita, proprio al fine di conseguire questi obiettivi per il 2020, con un’azione volta a coordinare l’attività economica con la protezione dell’ambiente. Inoltre, da un lato l’energia rinnovabile è diventata molto più economica e dall’altro con l’Accordo sul clima di Parigi del 2015, l’UE si è impegnata a raggiungere ri­duzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030. Vedi sul punto L. Di Marte, La Commissione Europea presenta il Pacchetto “Clean Energy for all Europeans”, in www.amministrazioneincammino.luiss.it., 2016. ↩︎
  28. Il pacchetto “Clean Energy for all Europeans” o “Winter Package” si compone di quattro direttive e quattro regolamenti: la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (direttiva 2018/844/UE), la direttiva sulla promozione dell’uso del­l’energia da fonti rinnovabili (direttiva 2018/2001/UE), la direttiva sull’efficienza energetica (direttiva 2018/2002/UE), il regolamento sulla governance (regolamento n. 1999/2018), la direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (direttiva 2019/944/UE), il regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica (regolamento n. 943/2019), il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica (regolamento n. 941/2019) ed il regolamento che istituisce l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia – ACER (regolamento n. 942/2019). ↩︎
  29. Si veda sul punto L. Ammannati, The Governance of Renewable Energy. The renewables directive for the period after 2020, in The European Union Renewable Transition, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 46 ss. ↩︎
  30. È stata prevista, infatti, una percentuale di (almeno) il 32% di energie rinnovabili entro il 2030, con disposizioni specifiche per promuovere gli investimenti pubblici e privati, affinché l’UE mantenga la propria leadership globale sulle energie rinnovabili. ↩︎
  31. Il 18 giugno 2019, la Commissione ha pubblicato una comunicazione che valuta i 28 progetti di NECPs (National Energy and Climate Plans) nel loro complesso, insieme a raccomandazioni specifiche e ad un “documento di lavoro del personale” dettagliato per ciascuno Stato membro e due allegati dettagliati sulla metodologia. Gli Stati membri hanno tempo fino alla fine del 2019 per presentare il proprio NECP finale. La traduzione italiana di NECP è “Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima” (PNIEC). ↩︎
  32. Infine, rispetto al mercato specifico dell’elettricità, l’intervento del legislatore europeo è finalizzato a rendere tale mercato più competitivo con stru­menti di efficienza e trasparenza, promuovendo il piano della sicurezza dell’approvvigionamento, attraverso la previsione di una integrazione delle energie rinnovabili nella rete, gestendo i rischi e migliorando la cooperazione transfrontaliera: v. L. Giurato, Aspetti innovativi del nuovo Pacchetto “Winter Package”, in R. Miccú (ed.), Lineamenti di diritto europeo dell’energia, op. cit., p. 143 ss. ↩︎
  33. Si tratta del c.d. “Recovery Fund”, anche noto come Next Generation EU, è un fondo garantito dal bilancio dell’Ue. Si tratta di un fondo per la ripresa ritenuto necessario come risposta dell’Europa alla crisi causata dalla pandemia da coronavirus nel 2020. Questo fondo si finanzia tramite l’emissione di recovery bond, con la garanzia del bilancio UE. La liquidità raccolta con tale meccanismo viene distribuita ai paesi membri che si trovano ad affrontare maggiormente le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza pandemica in atto. A tutti i paesi coinvolti, tra cui ovviamente l’Italia, è stato chiesto di presentare un piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel quale specificare come i fondi saranno utilizzati. ↩︎
  34. La legge di bilancio per il 2021 ha stabilito la trasmissione alle Camere da parte del Consiglio dei ministri di una relazione annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027. In questa relazione vanno riportati i prospetti sull’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione deve indicare, anche, le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (vedi, art. 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020). ↩︎
  35. Va osservato che la “dimensione europea del Piano” conduce le misure nazionali verso obiettivi comuni, nel rispetto di precisi criteri di ammissibilità dei progetti di investimento e di riforma, conferendo maggiore coerenza e impatto all’azione di rilancio dell’economia europea e creando una sinergia che certamente contribuirà ad un rafforzamento complessivo del mercato unico. Sulle possibili ricadute che gli auto-vincoli imposti nel PNRR, ma necessari per ottenere i fondi, possano avere rispetto alla nostra forma di governo, andando a incidere e “condizionare” le scelte anche dei governi e parlamenti futuri, si rinvia alle riflessioni di N. Lupo, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti. Editoriale, in Federalismi.it, n.1, 2022, pp. 4 ss. ↩︎
  36. Il Recovery Plan costituisce un piano di ripresa collettiva, sostenibile e resiliente, volto tra l’altro ad imprimere “un’accelerazione della transizione verde verso un’economia climaticamente neutra, per riparare i danni causati dalla crisi pandemica e preparare un futuro migliore per la prossima generazione”. Così A. Buonfrate, Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile, CEDAM, Milano, 2020, pp. 41 ss. ↩︎
  37. La missione in esame comprende anche tre dei programmi flagship del NGEU identificati dalla Commissione Europea nella Strategia Annuale di Crescita Sostenibile 2021 e ribadite nelle Linee Guida per i Piani di Ripresa e Resilienza: Power up (rinnovabili e produzione e trasporto di idrogeno verde), Renovate (efficienza energetica degli edifici), Recharge and Refuel (sviluppo della mobilità sostenibile tramite reti di distribuzione di elettricità e idrogeno). ↩︎
  38. Con particolare riferimento ai rifiuti, per incrementare il tasso di circolarità si pensa a predisporre interventi volti a realizzare impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzati al loro recupero, partendo in particolare dai rifiuti della raccolta differenziata. ↩︎
  39. La quarta ed ultima componente, intitolata “tutela del territorio e della risorsa idrica”, contiene interventi sul dissesto idrogeologico, sulla forestazione e tutela dei boschi, sugli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche e sulle infrastrutture verdi urbane. ↩︎
  40. La direttiva 2018/2002/UE è entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e la maggior parte delle relative disposizioni dovrà essere recepita nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. In particolare, l’art. 2 della direttiva in esame stabilisce che gli Stati membri devono conformarsi alla stessa entro il 25 giugno 2020. Tale atto normativo interviene sulla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica modificando le disposizioni vigenti direttamente collegate al raggiungimento degli obiettivi 2030 e introducendo nuove norme volte ad e­stendere i diritti dei consumatori e migliorare l’accesso agli strumenti di misurazione intelligente (smart metering system), alla fatturazione e alle informazioni sui consumi. ↩︎
  41. È noto che il Regolamento 2021/1119, datato 30 giugno 2021, ha fissato per il 2030 l’obiettivo di ridurre le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990 e per il 2050 (“al più tardi per il 2050”) l’obiettivo di ottenere un azzeramento del bilancio emissivo netto dell’Unione. ↩︎
  42. Cfr. E. Bruti Liberati, La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla prova dell’emergenza ucraina, in Riv. della regolazione dei mercati, n. 1, 2022, p. 3.ss., pp. 9 ss.; D. Rodrick, Green industrial policy, in Oxford Review of Economic Policy, Autumn, 2014, pp. 469 ss.; J.J. Monast, The ends and means of decarbonization: the Green New Deal in contest, in Environmental Law, 2020, pp. 21 ss. ↩︎
  43. In Italia sono state sinora introdotte – nella sostanza e aldilà della loro formale denominazione – due misure di prelievo straordinario sui c.d. extraprofitti delle imprese: quella prevista dall’art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha applicato un c.d. meccanismo di compensazione a due vie a talune classi di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia; e quella definita dall’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, conv. con legge 20 maggio 2022, n. 51, che ha invece imposto alle imprese energetiche un c.d. “contributo straordinario contro il caro bollette”. ↩︎
  44. Su tutto, molto bene, E. Bruti Liberati, Le politiche di decarbonizzazione e i loro riflessi sulla costituzione economica e sulla governance europea e nazionale, in Diritto pubblico, n. 2, 2021, pp. 424 ss. Ovviamente, il mantenimento delle politiche di concorrenza non esclude che, nel nuovo contesto determinato dal Green Deal europeo, e nel quadro del nuovo modello complessivo di disciplina dei mercati, le stesse non debbano essere oggetto di una nuova riflessione e di un significativo aggiornamento che sono in effetti in corso, sia in sede istituzionale (V., DG Concorrenza, La politica della concorrenza a sostegno del Green Deal, 14 ottobre 2020, https://ec.europa. eu/competition/information/green_deal/call_for_contributions_it.pdf.) che in sede dottrinale (C. Muraca, Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale: un dialogo difficile ma necessario, Riv. regolazione dei mercati, n. 1, 2021; e, per una riflessione di carattere più generale, M. Ramajoli, Concorrenza (tutela della), ad vocem, in Enc. dir., I tematici, III, Funzioni amministrative, 2022, pp. 292 ss.). ↩︎
  45. I fallimenti del mercato costituiscono le radici “visibili” del paradigma regolatorio del mercato, così M. Clarich, Alle radici del paradigma regolatorio dei mercati, in Riv. della regolazione dei mercati, n. 2, 2020, p. 230 ss. ↩︎
  46. Una regolazione che punta alla sostenibilità «non comporta un arretramento della concorrenza ma un intensificarsi delle sue dinamiche attraverso l’integrazione delle istanze ambientali e circolari, sostenute da meccanismi di incentivazione, nei processi produttivi delle imprese e nelle decisioni di approvvigionamento delle Pubbliche amministrazioni. La finalità è quella di offrire una adeguata risposta alle grandi sfide ambientali e di equità sociale, perseguendo, al tempo stesso, la competitività del sistema economico europeo e la persistenza dei suoi livelli occupazionali», così, M. Cocconi, La regolazione dell’economia circolare: sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo. La regolazione dell’economia circolare, FrancoAngeli, Milano, 2020, p. 13. ↩︎
  47. In tal senso, E. Bruti Liberati, Le politiche di decarbonizzazione e i loro riflessi sulla costituzione economica e sulla governance europea e nazionale, op. cit., pp. 415 ss.; nonché Id., The European Climate Law: Making the social market economy Fit for 55?, Editorial Comments, in Common Market Law Review, 2021, p. 58, pp. 1321 ss. ↩︎
  48. Cfr., al riguardo, A. Moliterni, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in Riv. quadr. dir. amb., 2020, pp. 32 ss.; E. Chiti, Managing the Ecological Transition of EU: the European Green Deal as a Regulatory Process, in Common Market Law Review, 2022, p. 59, pp. 19 ss. ↩︎
  49. V. la già citata Comunicazione REPOWER EU dell’8 marzo 2022 al par. 2.2.3. ↩︎
  50. La ricaduta più importante è l’istituzione di un ministero appositamente preposto alla transizione ecologica, che accorpa anche funzioni precedentemente affidate ai ministri dell’industria (o dello sviluppo economico). Al riguardo, v. A. Moliterni, Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione organizzativa del principio di integrazione? in Il Giornale di dir. amm., 2021, pp. 439 ss.; E. Bruti Liberati, Industria, ad vocem, in Enc. dir., I tematici, III, Funzioni amministrative, 2022, pp. 654 ss., in part. p. 666. ↩︎
  51. Sull’economia circolare v. F. De Leonardis, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in RQDA, n. 1, 2020, pp. 65 ss.; B. Celati, L’intervento pubblico per la riconversione ecologica dell’economia, CEDAM, Padova, 2021. ↩︎
  52. Si tratta del Fondo per la “Transizione giusta”, istituito con il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nonché del Fondo per la modernizzazione disciplinato dall’art. 10-quinquies della direttiva 2003/87/CE, di cui la Commissione ha proposto un aggiornamento e un rifinanziamento nell’ambito del Pacchetto Fit for 55, e del Fondo sociale per il clima, di cui il medesimo Pacchetto ha previsto l’istituzione con la Proposta di regolamento COM(2021) 568 final del 14 luglio 2021. ↩︎
  53. V. il Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 nonché la Proposta di modifica del medesimo presentata dalla Commissione il 14 luglio 2021, nell’ambito del Fit for 55, COM (2021) 554 final. ↩︎
  54. V. ad esempio la Comunicazione del 14 luglio 2021, “Fit for 55: realizzando l’obiettivo cli matico del 2030 sulla strada della neutralità climatica”, in cui, all’inizio del par. 2.1, si afferma che «La transizione verso la neutralità climatica può essere un’opportunità unica per ridurre le disuguaglianze sistemiche». ↩︎
  55. Sulle misure disruptive v. E. Bruti Liberati, Le politiche di decarbonizzazione e i loro riflessi sulla costituzione economica e sulla governance europea e nazionale, pp. 425 ss.). ↩︎