Sulla Rivista “Diritto dell’Ambiente e dell’Energia. Law, Environment, Energy”
Nel panorama contemporaneo in cui le sfide ambientali ed energetiche si intrecciano in modo indissolubile, sempre più evidente ed impellente è la necessità di creare un modello giuridico, economico, sociale e culturale capace di accompagnare e stimolare la transizione ecologica ed energetica. Come già suggerito dal premio Nobel William Nordhaus, l’epoca di trasformazioni che stiamo vivendo e il dovere civico che grava sulla collettività intesa come soggetti pubblici e privati di realizzare la transizione verso un’economia e ridotte emissioni di CO2, oltre che passare dall’innovazione e creazione tecnologica, non può prescindere dalla capacità di individuare soluzioni giuridiche innovative. La transizione energetica necessita, dunque, di un modello giuridico nazionale, europeo e internazionale la cui circolarità garantisca di raggiungere gli obiettivi climatici, ambientali ed energetici di cui alla copiosa produzione normativa/programmatica di questi anni.
È in questo tentativo di trovare un modello unico, interscambiabile, quasi riproducibile di normazione e di soluzioni giuridiche che interviene il dibattito sul diritto dell’ambiente e sul diritto dell’energia, sull’autonomia disciplinare di queste materie, e sul diritto comparato quale principale “strumento” di ricerca delle soluzioni.
Se per il diritto ambientale questo percorso evolutivo ha riscontrato maggiore favore e successo attraverso i contributi della comunità scientifica internazionale e nazionale sull’Antropocene, sul costituzionalismo ambientale e sui principi generali del diritto ambientale1, lo stesso non può dirsi per il diritto dell’energia. E ciò suscita non poche perplessità dal momento che la dottrina sul diritto dell’energia inizia a svilupparsi quasi parallelamente a quella sugli studi di diritto ambientale.
Sul punto, il dibattito sul diritto dell’energia e sulla rilevanza disciplinare di tale branca, seppur maturato solo negli ultimi anni in Italia, ha radici ben più profonde. Doveroso mi sembra citare la dottrina internazionale che, per prima, ha identificato il tema sollecitandone l’attenzione. Nello scritto di A. Bradbrook “Energy Law as an Academic Discipline”, datato 1996, l’autore iniziava ad ipotizzare la necessità di immaginare e concretizzare il diritto dell’energia tra le discipline giuridiche proprio in virtù della centralità, all’interno delle economie mondiali, delle risorse naturali2. Sì, perché tutto parte da lì, dalle risorse naturali idonee a produrre il bene, oggi indispensabile, dell’energia elettrica. E se è vero che è l’economia a scuotere e far avanzare il diritto, l’Autore aveva ipotizzato, poi nutrito, l’ipotesi di dover dedicare l’attenzione scientifica a questi studi, al fine di affinare le legislazioni nazionali e organizzare il mercato energetico per un governo giusto dell’energia.
Ciò su cui non aveva ancora lavorato (rimediando ovviamente), era il rafforzare la tesi dell’autonomia scientifica del diritto dell’energia in modo che non diventasse una mera comunicazione o, per così dire, un invito alla comunità scientifica. Ciò che, ovviamente, mancava all’appello era l’introduzione di principi che organizzassero la materia sotto un asse dottrinario e di teoria generale in modo tale da fungere da guida per i legislatori, i politici e gli scienziati nonché al fine di sostanziare la disciplina e consegnarle un metodo oltre che una scienza. Fu così che sempre un gruppo di scienziati di cui A. Bradbrook ha fatto parte, ha lavorato sulla teorizzazione di principi che, come accaduto per il diritto ambientale, consegnassero a questa branca un valore aggiunto, di diritto per principi.
Nel 2018, questi studiosi pubblicano una ricerca dal titolo “A Treatise for Energy Law”, un’opera importante che, appunto, raccoglie il diritto dell’energia per principi e, pertanto, ne consacra l’autonomia disciplinare3. Le ragioni sono semplici.
Il settore energetico ovvero le industrie dedite alla estrazione di risorse naturali (carbone, petrolio, litio, gas), alla loro lavorazione, trasmissione, distribuzione e, infine, alla generazione di energia elettrica, producono il 60/70% delle emissioni globali di CO2. Se ne deduce che il trilemma energia, ambiente clima, deve essere osservato attraverso l’angolazione del settore che causa il problema. Problema che, talaltro, è anche soluzione dal momento che se è vero che di energia non ne possiamo più fare a meno, è anche vero che esistono metodologie sostenibili di generazione di questo bene, l’energia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, da batteria ecc.
Da tale riflessione nascono i principi del diritto dell’energia. Si tratta di principi, non giuridicamente vincolanti, atti ad orientare il rapporto tra energia ed ambiente, e ad enfatizzare l’esigenza di principi e criteri direttivi per i legislatori, i politici, i regolatori e le imprese al fine di incrementare la cooperazione internazionale e di rendere il settore energetico più giusto.
Quest’opera intellettuale non è rimasta isolata.
La dottrina internazionale ha intercettato tale intuizione continuando ad approfondire il tema anzi individuando nei principi ivi indicati una metodologia per guidare, orientare e accompagnare la transizione energetica verso decisioni più giuste, eque e proporzionate, ponendo sempre al centro il bilanciamento di interessi pubblici e privati4. Anche in Italia, possono rintracciarsi degli studi tesi a leggere e interpretare il binomio energia-diritto. La prima dottrina che ha posto i riflettori su tale rapporto ha definito il concetto di energia come non di quelli che i giuristi hanno elaborato o concorso ad elaborare avendo preferito ricavarlo da altre discipline magari assumendolo nell’accezione più empirica, propria dell’uso comune5. Da qui, hanno fatto seguito vari studi dedicati al bene energia, molti dei quali citati anche in questo fascicolo, dedicati allo studio delle reti, dei servizi pubblici di interesse generale, dei contratti di vendita e scambio; tutte riflessioni che, indirettamente, azzeravano il dibattito sull’autonomia disciplinare del diritto dell’energia partendo dal presupposto che tale settore andasse studiato ed interpretato con le sole lenti del diritto privato, amministrativo o dell’altrettanto emergente diritto ambientale.
Di contro, si è cercato di introdurre nel dibattito scientifico italiano una riflessione, sulla falsa riga degli studi stranieri, tesa a suffragare il dibattito sull’autonomia scientifica del diritto dell’energia, specie alla luce degli sviluppi economico, politico e sociali degli ultimi anni6.
Questo lavoro, intrapreso ma in corso di evoluzione, oggi si arricchisce di importanti e nuovi contributi, alcuni dei quali ospitati in questo fascicolo che, con i dovuti suggerimenti e indirizzi di sviluppo, tracciano un percorso teso non soltanto a rileggere il diritto dell’ambiente e il diritto dell’energia quali discipline autonome bensì auspicano alla creazione e ricostruzione giuridica di una teoria generale dell’ambiente e dell’energia, proprio a partire dai principi, dalla dimensione costituzionale, e dalle norme fondamentali poste alla base del nostro ordinamento giuridico.
Detto ciò, il percorso del diritto dell’energia si sviluppa sotto un asse imprescindibile che è quello che accompagna i cosiddetti nuovi diritti. Difatti, il diritto dell’energia è da considerarsi un diritto sostanziale. Un microcosmo in cui il diritto amministrativo, privato, internazionale e dell’Unione Europea convergono e dialogano scambievolmente. Se la dottrina ha già da tempo ripartito i diritti sostanziali negli insegnamenti delle varie discipline del diritto civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario, dell’Unione Europea, è possibile osservare come all’interno del diritto dell’energia siano presenti tutte le caratteristiche dei diritti sostanziali.
In tal modo, esso assumerebbe la fisionomia di un diritto sostanziale trasversale o transdisciplinare, un diritto di quarta generazione che nasce dalla convergenza e dalla specificazione delle altre discipline sostanziali; si tratta di una linea di tendenza comune agli ordinamenti giuridici di tutto il mondo. Dopo più di sessant’anni nei quali si sono osservati Trattati, regolamentazioni e discipline nazionali sull’energia, sembrerebbe alquanto retorico il non interrogarsi sulla sua autonomia disciplinare e scientifica. Di tal che, è innegabile riconoscere a tale diritto delle proprie e peculiari caratteristiche che lo qualificano quale diritto non derivato ma scaturito da una originale e ancora attuale esigenza di trovare una sintesi e un bilanciamento tra numerose questioni di interesse pubblico. Infatti, non bisogna dimenticare che esso è altresì un diritto di retaggio pubblicistico data la forte centralizzazione a livello statale.
Tutto ciò premesso, si giunge alla seconda questione affrontata da questa riflessione introduttiva ovvero la genetica declinazione comparatistica del diritto dell’ambiente e dell’energia.
Fermo il carattere transnazionale nonché sovranazionale ed internazionale di tali discipline, se l’obiettivo diventa quello di un sistema normativo uniforme, il diritto comparato offre sicuramente la chance di superare le differenze tra gli ordinamenti giuridici e armonizzare le legislazioni per evitare il verificarsi di eventi disastrosi per l’ecosistema. L’indagine comparativa volta al discernimento di assonanze e consonanze tra ordinamenti, è oltremodo utile al diritto dell’energia al fine di raggruppare sotto un’unica lente i diversi quadri giuridici, identificarne le problematiche o i punti di forza e trarne le conclusioni che diventano obiettivi generali e comuni per la decarbonizzazione e la lotta al cambiamento climatico.
Il diritto dell’energia deve, pertanto, fare buon uso della scienza comparata per creare quel diritto comune, diffondere i principi universali, far coesistere le volontà e le libertà degli individui per un’idea di comunità più giusta, sostenibile e pronta alle sfide del futuro. Difatti, compito del diritto comparato non è soltanto quello di esaminare i fenomeni giuridici, cause ed effetti, bensì soprattutto quello di studiare il destino delle leggi e delle diverse realtà giuridiche nella realtà concreta in cui queste sorgono, maturano e tramontano7.
Ciò detto, occorre presentare la Rivista.
Non è casuale voler concludere questo mio scritto con la presentazione dell’Editoriale, del primo Fascicolo e della Rivista in generale. Difatti, leggendo quanto su detto, oltre che il resto degli scritti raccolti in questo fascicolo, ben si possono comprendere le ragioni scientifiche tali da aver stimolato questo gruppo di studiosi ad abbracciare un’iniziativa editoriale quale la Rivista in “Diritto dell’Ambiente e dell’Energia. Law, Environment, Energy“.
La Rivista risponde a questa esigenza, approfondire gli studi sul diritto dell’energia e il diritto ambientale investigando le capacità di incidere sui processi di trasformazione sociale, economica e tecnologica oltre che giuridica. Queste nuove scienze giuridiche transdisciplinari devono essere in grado di coniugare giustizia sociale, sviluppo sostenibile e innovazione normativa per contribuire a valutare l’impatto delle scelte legislative e amministrative sulla transizione energetica, identificando le criticità, proponendo soluzioni innovative ed alimentando il dibattito per favorire la diffusione di un modello giuridico “giusto” per la transizione energetica.
Corretto, dunque, sembra dedicare attenzione e curiosità non solo verso le tematiche classiche e di teoria generale del diritto ambientale e dell’energia ma sconfinare, come suole fare il comparatista, verso le nuove frontiere della società e quindi dell’economia.
Il Fascicolo ospita sul punto, accanto all’Editoriale di introduzione e di indirizzo, interessanti riflessioni che spaziano dalla dimensione costituzionale del diritto ambientale nella sua versione diacronica, sincronica nonché ecologica fino alle più recenti riforme lette ed interpretate nella loro evoluzione: non mancheranno, dunque, spunti di riflessione sulla riforma della Costituzione italiana ad opera della legge costituzionale n.1 del 2022, sul più recente decreto ministeriale sulla valutazione di impatto generazionale (VIG) e, altresì, sul diritto ambientale nell’era del turismo postmoderno e degli strumenti finanziari.
Law, Environment, Energy, dunque, continuano a camminare parallelamente.
Tutti gli studi e le riflessioni raccolti in questo Fascicolo descrivono, pertanto, momenti normativi decisivi nonché avanzamenti giuridici importanti per la transizione energetica, letti ed interpretati nella loro costante evoluzione, e la cui trattazione risulta e continuerà ad essere di fondamentale importanza se non altro per accompagnarla con una riflessione critica, costruttiva e con un dibattito aperto.
A ciò, dunque, si dedicherà la Rivista Diritto dell’Ambiente e dell’Energia. Rendere imperativa una riflessione giuridica, ma non solo, su ambiente, energia e clima attraverso il coinvolgimento di studiosi italiani e stranieri al fine ultimo di individuare soluzioni innovative e proposte concrete per una giusta transizione energetica.
Tale progetto editoriale deve ovviamente ringraziare, per la sua inaugurazione, la Direzione Scientifica la cui lungimiranza ed intuizione ha reso possibile il lancio dell’iniziativa riunendo sotto un unico cappello intellettuale autorevoli studiosi con l’obiettivo comune del progresso scientifico.
A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intende ringraziare in primis la Fondazione Giambattista Vico che, promotrice dell’iniziativa, si attesta sempre quale faro degli studi delle culture e dei popoli. La Direzione Scientifica di cui mi onoro di far parte, il Comitato Scientifico italiano e internazionale nonché di Redazione. Seguono le Università: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi eCampus, la Scuola Dottorale in Diritto Comparato e Transizioni. Segue il Consiglio di Stato con il suo centro di studi e ricerche.
Infine, così come il giurista e il comparatista devono essere dei “Marco Polo” del diritto8, equipaggiandosi dei giusti strumenti, per esplorare e investigare anche le più remote frontiere della società così la Rivista e i numeri che seguiranno narreranno queste storie nel tentativo di plasmare il nostro mondo e le idee che lo trasformano.
- Per una prima trama sul diritto ambientale v. G. Cordini, Diritto ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale, Cedam, Padova, 1995; G. Cordini, Diritto ambientale comparato, Cedam, Padova, 1997, 342. Cfr. anche D. Amirante, Diritto Ambientale italiano e comparato. Principi, ESI, Napoli, 2003. ↩︎
- A. Bradbrook, Energy Law as an Academic Discipline, in Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 14, 1996, pp.193. ↩︎
- R.J. Heffron, A. Rønne, J.P. Tomain, A. Bradbrook, K. Talus., A treatise for energy law, in Journal of World Energy Law and Business, vol. 11, 2018, pp. 34-48. ↩︎
- I. Del Guayo, The evolution of principles of energy law (a review of the content of the Journal of Energy & Natural Resources Law, 1982–2022), in Journal of Energy & Natural Resources Law, vol.40, n.1, 2022, pp.43-60. ↩︎
- G.G. Gentile, Lezioni di Diritto dell’Energia, Giuffrè, Milano, 1987; G.G. Gentile, P. Gonnelli, Manuale di diritto dell’energia, Giuffrè, Milano, 1994. ↩︎
- R. J. Heffron, (L.M. Pepe ed.), L’Energia attraverso il Diritto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021; L.M. Pepe, Il Diritto dell’Energia fondato su Principi. La Transizione Ecologica come Giustizia Energetica, in Rivista AmbienteDiritto.it, vol.4, 2021, pp. 25. ↩︎
- V. sul punto, nella sconfinata dottrina, R. Sacco, Che cos’è il diritto comparato, Giuffrè, Milano 1992; E. Amari (V. Frosini ed.), Critica di una scienza delle legislazioni comparate, Edizioni della Regione siciliana, Palermo, 1969; M. Reimann, M. Zimmermann (ed.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, New York, 2006, 583; T.E. Frosini, Scienza giuridica e diritto comparato, in Rivista Nomos, vol. 3, 2021, pp. 9. ↩︎
- T.E. Frosini (ed.), Diritto Pubblico Comparato. Le Democrazie Stabilizzate, Mulino, Bologna, 2022. ↩︎